Gazzetta n. 2 del 4 gennaio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 9 dicembre 2009
Riconoscimento, alla sig.ra Onofrei Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Onofrei Mihaela, nata a Bacau (Romania) il 22 marzo 1969, cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo rumeno di «Inginer» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;
Considerato che l'istante ha conseguito il titolo accademico professionale di «Inginer in profilul energetic specializarea energetica» presso l'«Universitatea tehnica Gh. Asachi Iasi» nella sessione giugno 1993;
Visto il conforme parere della Conferenza di servizi del 27 ottobre 2009;
Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;
Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sez. A, settore industriale e quella di cui e' in possesso l'istante e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative;
Visto l'art. 22, n. 1, del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1

Alla sig.ra Onofrei Mihaela, nata a Bacau (Romania) il 22 marzo 1969, cittadina rumena, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli ingegneri sez. A- settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2

Il riconoscimento di cui al precedente articolo per l'iscrizione alla sez. A settore industriale, e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;
 
Art. 3

La prova attitudinale vertera' sulle seguenti materie (scritte e orali): 1) tecnologia meccanica; 2) costruzioni di macchine; 3) impianti termoidraulici; (solo orale); 4) impianti chimici; 5) deontologia e ordinamento professionale oppure, a scelta della candidata, in un tirocinio di 18 (diciotto) mesi.
Roma, 9 dicembre 2009

Il direttore generale: Saragnano
 
Allegato A
a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessata al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone un esame scritto e uno orale da svolgersi in lingua italiana; l'esame scritto consiste nella redazione di un progetto integrato assistito da relazione tecnica concernente le materie indicate nel precedente art. 3.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, e altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame la candidata potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore industriale.
e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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