IL COMITATO ISTITUZIONALE
Visto: la legge 18 maggio 1989, n. 183 «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale per la difesa del suolo»; l'art. 15 della legge 18 maggio 1989, n. 183, che istituisce il territorio del bacino del fiume Fiora come bacino di rilievo interregionale; l'intesa interregionale tra la regione Toscana e la regione Lazio per la costituzione dell'Autorita' di bacino interregionale del fiume Fiora, approvata con delibera del consiglio regionale della Toscana n. 260/1991 e con delibera del consiglio regionale del Lazio n. 3736/1991; l'intesa tra la regione Toscana e la regione Lazio per la costituzione dell'Autorita' del bacino interregionale del fiume Fiora e per disciplinare lo svolgimento delle funzioni amministrative relative al bacino stesso, approvata, ai sensi dello stesso art. 15 della legge n. 183/1989, con delibera del consiglio regionale della Toscana n. 74/1999 e delibera della giunta regionale del Lazio n. 2057/1999; il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2000 «Delimitazione del bacino idrografico del fiume Fiora»; il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che all'art. 63 prevede l'istituzione delle Autorita' di bacino distrettuale e la conseguente soppressione delle Autorita' di bacino di cui alla legge 18 marzo 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e l'emanazione di apposito decreto attuativo del Presidente del Consiglio dei Ministri che disciplini il trasferimento di funzioni e regolamenti il periodo transitorio; il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione ambientale», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 ed in particolare il comma 1 dell'art. 1, che sostituisce il comma 2-bis dell'art. 170 del decreto legislativo n. 152/2006 e dispone la proroga delle Autorita' di bacino ex legge n. 183/1989 fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 63, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 152/2006, sopra citato; che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui sopra non risulta a tutt'oggi emanato e che non sono state quindi costituite le autorita' di bacino distrettuali; la delibera n. 355 del 22 maggio 2006 della giunta della regione Toscana che disciplina la fase transitoria di continuita' amministrativa dei bacini regionali e delle autorita' di bacino interregionali in attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 63, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006; le delibere n. 4 del 18 maggio 2001 e n. 9 del 19 luglio 2004 e n. 2 del 20 novembre 2007 del comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino interregionale del fiume Fiora, rispettivamente di nomina (2001/2004) e rinnovo (2004/2007) e proroga della carica di segretario generale del dott. ing. Francesco Pistone; Richiamate: la delibera del comitato istituzionale n. 5 del 6 aprile 2006 con la quale sono state adottate le adottare le misure di salvaguardia, ai sensi dell'art. 17, comma 6-bis della legge n. 183 del 18 maggio 1989 per le «aree di attenzione», costituite da norme di salvaguardia (articoli 1 e 2) complete degli elaborati cartografici; Preso atto: che in relazione a quanto disposto dalla citata legge n. 13/2009 e dalla delibera n. 355 del 22 maggio 2006 l'attivita' delle Autorita' di bacino prosegue secondo la regolamentazione discendente dalla legge n. 183/1989 e s.m.i. fino all'entrata in vigore del provvedimento dallo stesso previsto; Preso atto della proposta di rinnovo elaborata dal comitato tecnico nella seduta del 13 novembre 2009;
Delibera:
1. Di rinnovare le misure di salvaguardia adottate con delibera del comitato istituzionale n. 5 del 6 aprile 2006. 2. Di trasmettere copia della presente deliberazione alle regioni Lazio e Toscana nonche' alle amministrazioni comunali e provinciali interessate. 3. Di pubblicare copia della seguente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nei Bollettini ufficiali delle regioni Lazio e Toscana. 4. Di dare atto che l'efficacia delle misure di salvaguardia suddette decorre dalla data di pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 24 novembre 2009
Il presidente: Betti |