Gazzetta n. 3 del 5 gennaio 2010 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU' |
DECRETO 2 novembre 2009 |
Riparto delle risorse finanziarie del Fondo per le politiche giovanili, per l'anno 2009. |
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IL MINISTRO DELLA GIOVENTU'
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 dicembre 2002, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, in legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha, tra l'altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale l'on. Giorgia Meloni a stata nominata Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2008, con il quale al precitato Ministro e stato conferito I'incarico per le politiche della gioventu'; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008, recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio della gioventu', on. Giorgia Meloni, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nelle materie concernenti le politiche giovanili; Visto l'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per le politiche giovanili; Visto il decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2007, n. 15, recante «Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio» che, all'art. 5, costituisce, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia nazionale per i giovani; Visto che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, in legge 14 luglio 2008, n. 121, sono attribuite in via esclusiva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana per i giovani, e che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008 delega le suddette funzioni al Ministro della Gioventu'; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2008, recante «Approvazione del bilancio di previsione delta Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2009», che ha assegnato, al capitolo n. 853 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri denominato «Fondo per le Politiche Giovanili», nell'ambito del C.D.R. n. 16 denominato «Gioventu'», una dotazione finanziaria di euro 79.759.000,00; Visto l'art. 4, comma 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, che ha operato la rideterminazione degli stanziamenti finanziari, per l'anno 2009, in relazione alle leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria; Visto l'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 febbraio 2009 che, alto scopo di adeguare il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2009 alle effettive dotazioni finanziarie derivanti da disposizioni di legge ha ridotto lo stanziamento del capitolo n. 853 denominato «Fondo per le politiche giovanili», nell'ambito del CDR n. 16 denominato «Gioventu'», nella misura di € 3.100,00; Considerato quindi che la dotazione del Fondo per le politiche giovanili risulta pari a € 79.755.900,00 per l'anno 2009; Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 6 marzo 2009 che, in attuazione dell'autonomia finanziaria e contabile di cui gode la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ha quantificato le variazioni in aumento del CDR n. 16, denominato «Gioventu'», per l'Esercizio finanziario 2009, in considerazione dell'avanzo d'esercizio realizzatosi nell'Esercizio finanziario precedente; Considerato che occorre predeterminare i criteri di utilizzo del Fondo medesimo, al fine di garantire l'attuazione dei principi di imparzialita', buon andamento, efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa, nonche' il principio di sussidiarieta'; Viste le intese in data 14 giugno 2007 e 29 gennaio 2008, concordate in sede di Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernenti le azioni ed i progetti destinati al territorio, da realizzarsi a valere sul citato Fondo per le politiche giovanili; Visto l'accordo in data 16 ottobre 2008, intercorso tra il Ministro della gioventu', il Presidente dell'U.P.I., ed il Presidente dell'A.N.C.I., recante la disciplina delle modalita' di attuazione e monitoraggio degli interventi proposti dalle autonomie locali da finanziarsi a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche giovanili per gli anni 2008 e 2009, adottato in attuazione dell'art. 4, comma 2, dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata in data 14 giugno 2007 e dell'art. 3, comma 2, dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata in data 29 gennaio 2008;
Decreta:
Art. 1 Ripartizione del Fondo
1. Il Fondo per le politiche giovanili, istituito al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, a destinato a finanziare le azioni ed i progetti di rilevante interesse nazionale, specificamente indicati all'art. 3, nonche' le azioni ed i progetti destinati al territorio, individuati di intesa con le regioni e gli enti locali. 2. Al finanziamento delle azioni e dei progetti indicati all'art. 3 e destinata, per l'anno 2009, la somma di € 4.755.900,00. 3. Al finanziamento delle azioni e dei progetti destinati al territorio, individuati all'art. 4 e destinata la somma di 75 milioni di euro per l'anno 2009. |
| Art. 2 Variazioni compensative
1. In considerazione dell'integrale assolvimento, ai sensi dell'art. 4, degli obblighi assunti dallo Stato in sede di Conferenza Unificata nei confronti delle regioni e degli enti locali, consistenti in trasferimenti per complessivi 75 milioni di euro nell'anno 2009, eventuali incrementi disposti nel corso del medesimo esercizio finanziario, in conformita' a quanto sancito dall'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 dicembre 2002, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri», delle risorse iscritte al capitolo n. 853 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominato «Fondo per le politiche giovanili», realizzati mediante contestuale riduzione delle disponibilita' finanziarie di diversi capitoli di bilancio destinati all'attuazione della delega conferita al Ministro della gioventu' ed iscritte al C.D.R. n. 16 denominato «Gioventu'», dovranno intendersi interamente destinati al finanziamento delle azioni e dei progetti indicati all'art. 3. |
| Art. 3 Azioni e progetti di rilevante interesse nazionale
1. Costituiscono azioni di rilevante interesse nazionale, ammesse al finanziamento nei limiti dell'importo complessivo di cui all'art. 1, comma 2, quelle di seguito indicate: a) «diritto alla prima casa», finalizzata a sostenere iniziative sperimentali o a carattere innovativo per favorire l'accesso dei giovani al diritto alla prima casa di abitazione; b) «imprese future», finalizzata a sostenere iniziative sperimentali o a carattere innovativo per favorire l'accesso dei giovani a forme di credito agevolato e garantito per l'avvio di iniziative imprenditoriali o a carattere professionale; c) «sostegno alla diffusione della cultura tra i giovani», finalizzata all'obiettivo di una piu' completa crescita giovanile, volta al futuro, ma comunque legata alla tradizione nazionale, anche attraverso il sostegno ad iniziative culturali di elevato profilo promosse ed animate da giovani»; d) «cittadinanza consapevole», finalizzata a favorire un profondo recupero di identita' dei giovani nel loro essere cittadini e, quindi, titolari di diritti e doveri, parte integrante di una comunita' civile». 2. Costituiscono altresi' azioni e progetti di rilevante interesse nazionale, ai sensi del comma 1, le attivita' di comunicazione istituzionale, in qualsiasi forma realizzate, l'attivita' dell'Agenzia nazionale per i giovani, l'organizzazione di eventi, convegni, tavole rotonde, incontri di studio ed altre iniziative istituzionali di discussione o approfondimento, da realizzarsi anche in collaborazione con enti locali, universita', enti pubblici e privati di ricerca, organizzazioni ed associazioni rappresentative di istanze della societa' civile ed associazioni di categoria e professionali, nonche' tutte le altre iniziative finalizzate alla verifica, sul territorio, dei fabbisogni in materia di politiche della gioventu' ed alle conseguenti definizione, implementazione e divulgazione di efficaci azioni e modelli di intervento. Con separato successivo decreto possono inoltre individuarsi ulteriori azioni afferenti le materie ed attivita' delegate al Ministro della gioventu'. 3. Per la realizzazione delle azioni e dei progetti di cui al comma 1, il Dipartimento della gioventu' puo' stipulare con l'Agenzia nazionale per i giovani di cui agli articoli 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2007, n. 15, ed 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, specifici accordi di programma che definiscono analiticamente gli obiettivi da perseguire ed i tempi e le modalita' di attuazione, a tal fine trasferendo, in tutto o in parte, le risorse finanziarie necessarie all'attuazione degli interventi concordati. |
| Art. 4 Azioni e progetti destinati al territorio
1. Nell'ambito della quota di 75 milioni di euro di cui all'art. 1, comma 3, finalizzata al finanziamento delle azioni e dei progetti destinati al territorio, una quota di 60 milioni di euro e' ripartita fra le regioni, secondo i criteri indicati nell'intesa sottoscritta nella Conferenza unificata del 14 giugno 2007, nell'intesa sottoscritta nella Conferenza unificata del 29 gennaio 2008, nonche' nell'intesa sottoscritta nella Conferenza unificata del 31 luglio 2008. In particolare, le risorse finanziarie in questione sono destinate al finanziamento della terza annualita' degli Accordi di programma quadro (APQ) sottoscritti con tutte le regioni, nonche' con le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle citate intese sottoscritte in sede di Conferenza unificata. 2. La quota parte del Fondo destinata a cofinanziare interventi proposti da comuni e province a stabilita in 15 milioni di euro. In particolare, in conformita' all'art. 2, commi 4 e 5, dell'accordo sottoscritto dal Ministro della gioventu', dal Presidente dell'A.N.C.I. e dal Presidente dell'U.P.I. in data 16 ottobre 2008, citato nelle premesse, una quota di risorse pari a 12 milioni di euro a destinata a finanziare azioni ed interventi proposti dai comuni, mentre una quota di risorse pari a 3 milioni di euro a destinata a finanziare azioni ed interventi proposti dalle province. 3. Ai fini dell'attuazione e del monitoraggio del co-finanziamento degli interventi proposti da comuni e province, trova applicazione l'art. 3 dell'accordo in data 16 ottobre 2008, di cui al comma 2. |
| Art. 5 Attivita' strumentali
1. Una quota non superiore al 5% dell'importo di cui agli articoli 1, comma 2, e 2 e destinata alle attivita' strumentali necessarie per l'efficace realizzazione delle iniziative previste dal presente decreto e, in particolare, alle attivita' di studio e ricerca ed a quelle di supporto specialistico e di valutazione tecnica dei progetti, quando non siano disponibili presso il Dipartimento della gioventu' adeguate professionalita'. |
| Art. 6 Avanzo di gestione dell'Esercizio finanziario 2008
1. In considerazione dell'integrale assolvimento, nell'Esercizio finanziario 2008, degli obblighi assunti dallo Stato nei confronti delle regioni e degli enti locali, mediante integrale assunzione di impegni contabili a favore dei suddetti enti nella misura prevista dal decreto del Ministro della gioventu' in data 29 ottobre 2008, recante «Riparto, per l'anno 2008, delle risorse del Fondo per le politiche giovanili», le risorse finanziarie costituenti avanzo di esercizio, riportate in aggiunta alla competenza del capitolo n. 853 denominato «Fondo per le politiche giovanili» del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri -E.F. 2009-, ammontanti ad € 20.250.747,83, devono intendersi integralmente destinate al completamento delle azioni e dei progetti di interesse nazionale di cui agli articoli 2 e 4 del citato decreto del Ministro della gioventu' in data 29 ottobre 2008. Roma, 2 novembre 2009
Il Ministro: Meloni Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2009 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 182 |
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