Gazzetta n. 5 del 8 gennaio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 11 novembre 2009, n. 199
Regolamento recante recepimento delle direttive n. 2008/60/CE, n. 2008/84/CE, n. 2008/128/CE e n. 2009/10/CE, riguardanti i requisiti di purezza specifici degli additivi alimentari.


IL MINISTRO DEL LAVORO,
DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la direttiva 2008/60/CE della Commissione del 17 giugno 2008 che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare;
Vista la direttiva 2008/84/CE della Commissione del 27 agosto 2008 che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;
Vista la direttiva 2008/128/CE della Commissione del 22 dicembre 2008 che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare;
Vista la direttiva 2009/10/CE della Commissione del 13 febbraio 2009 recante modifica della direttiva 2008/84/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;
Visti gli articoli 5, lettera g) e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
Visto l'articolo 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE;
Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1996, n. 684, recante recepimento della direttiva 95/45/CE della Commissione del 26 luglio 1995 riguardante i requisiti di purezza specifici dei coloranti che possono essere aggiunti agli alimenti;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1997, n. 356, recante recepimento della direttiva 96/77/CE della Commissione del 2 dicembre 1996 riguardante i requisiti di purezza specifici degli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;
Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1999, recante recepimento della direttiva n. 98/66/CE della Commissione del 4 settembre 1998 che modifica la direttiva n. 95/31/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 1999;
Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1999, recante recepimento della direttiva 98/86/CE della Commissione dell'11 novembre 1998 che modifica la direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi diversi dai coloranti e dagli edulcoranti,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 6 novembre 1999;
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1999, recante recepimento della direttiva 99/75/CE della Commissione del 22 luglio 1999 che modifica la direttiva 95/45/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;
Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 2001, recante recepimento della direttiva 2000/63/CE della Commissione del 5 ottobre 2000 che modifica la direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2001;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2001, recante recepimento delle direttive della Commissione 2000/51/CE del 26 luglio 2000 e 2001/52/CE del 3 luglio 2001 che modificano la direttiva n. 95/31/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2002;
Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 2002, recante recepimento della direttiva 2001/50/CE della Commissione del 3 luglio 2001 che modifica la direttiva 95/45/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2002;
Visto il decreto ministeriale 6 maggio 2002, recante recepimento della direttiva 2001/30/CE della Commissione del 2 maggio 2001 che modifica la direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi diversi dai coloranti e dagli edulcoranti, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2002;
Visto il decreto ministeriale 23 luglio 2003, recante recepimento della direttiva 2002/82/CE del 15 ottobre 2002 della Commissione recante modifica della direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2003;
Visto il decreto ministeriale 24 novembre 2004, recante recepimento della direttiva 2003/95/CE della Commissione del 27 ottobre 2003, recante modifica della direttiva 96/77/CE, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2005;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2005, recante recepimento della direttiva 2004/47/CE del 16 aprile 2004 della Commissione, recante modifica della direttiva 95/45/CE per quanto riguarda i caroteni misti [E 160 a (i)] e il beta-carotene [E 160 a (ii) ], pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 2005;
Visto il decreto ministeriale 2 novembre 2005, recante recepimento della direttiva 2004/46/CE della Commissione del 16 aprile 2004 che modifica la direttiva 95/31/CE per quanto concerne il sucralosio (E 955) e il sale di aspartame-acesulfame (E 962), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2005;
Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2006, recante recepimento della direttiva 2004/45/CE della Commissione del 16 aprile 2004, recante modifica alla direttiva 96/77/CE, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2006;
Visto il decreto ministeriale 13 giugno 2007, recante recepimento della direttiva 2006/33/CE della Commissione del 20 marzo 2006, che modifica la direttiva 95/45/CE, per quanto concerne il giallo tramonto FCF (E 110) e il biossido di titanio (E 171), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 24 agosto 2007;
Visto il decreto ministeriale 4 marzo 2008, recante aggiornamento del decreto 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina igienica degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari. Recepimento delle direttive nn. 2006/128/CE e 2006/129/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 23 aprile 2008;
Ritenuto di procedere per ragioni di semplificazione normativa all'elaborazione di un unico testo relativamente ai requisiti di purezza specifici degli additivi alimentari;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella seduta del 15 luglio 2009;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2009;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 26 ottobre 2009;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Requisiti di purezza specifici dei coloranti

1. L'allegato XV del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209 e' sostituito dall'allegato I al presente decreto.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
(GUUE).
Note alle premesse:
- La direttiva 2008/60/CE della Commissione del 17
giugno 2008 che stabilisce i requisiti di purezza specifici
per gli edulcoranti per uso alimentare e' stata pubblicata
nella GUUE serie L n. 158 del 18 giugno 2008.
- La direttiva 2008/84/CE della Commissione del 27
agosto 2008 che stabilisce i requisiti di purezza specifici
per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli
edulcoranti e' stata pubblicata nella GUUE serie L n. 253
del 20 settembre 2008.
- La direttiva 2008/128/CE della Commissione del 22
dicembre 2008 che stabilisce i requisiti di purezza
specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare e'
stata pubblicata nella GUUE serie L n. 6 del 10 gennaio
2009.
- La direttiva 2009/10/CE della Commissione del 13
febbraio 2009 recante modifica della direttiva 2008/84/CE
che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli
additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli
edulcoranti e' stata pubblicata nella GUUE serie L n. 44
del 14 febbraio 2009.
- Il testo dell'art.5, lettera g), della legge 30
aprile 1962, n. 283 (Disciplina igienica della produzione
delle vendita delle sostanze alimentari e delle bevande),
e' il seguente:
«Art.5 - E' vietato impiegare nella preparazione di
alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o
somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque
distribuire per il consumo, sostanze alimentari:
a) - f) (Omissis);
g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura
non autorizzati con decreto del Ministro per la sanita' o,
nel caso che siano autorizzati, senza l'osservanza delle
norme prescritte per il loro impiego. I decreti di
autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali».
- Il testo dell'art. 22 della citata legge 30 aprile
1962, n. 283, e' il seguente:
«Art. 22 - Il Ministro per la sanita', entro sei mesi
dalla pubblicazione della presente legge, sentito il
Consiglio superiore di sanita', pubblichera' con suo
decreto, l'elenco degli additivi chimici consentiti nella
preparazione e per la conservazione delle sostanze
alimentati, nel quale dovranno essere specificate, oltre le
loro caratteristiche chimico-fisiche, i requisiti di
purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi di
impiego e le dosi massime d'uso degli stessi.
Entro un anno il Ministro per la sanita' pubblichera'
l'elenco dei metodi ufficiali d'analisi delle sostanze
alimentari.
Il Ministro per la sanita' e' autorizzato a provvedere
con successivi decreti ai periodici necessari
aggiornamenti».
- Il testo dell'art.11 della legge 4 febbraio 2005 n.
11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al
processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di
esecuzione degli obblighi comunitari) e' il seguente:
«Art. 11 (Attuazione in via regolamentare e
amministrativa). - 1. Nelle materie di cui all'art. 117,
secondo comma, della Costituzione, gia' disciplinate con
legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le
direttive possono essere attuate mediante regolamento se
cosi' dispone la legge comunitaria. Il Governo presenta
alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria,
un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali
chiede l'autorizzazione di cui all'art. 9, comma 1, lettera
d).
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati ai
sensi dell'art. 17, commi' 1 e 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le
politiche comunitarie e del Ministro con competenza
istituzionale prevalente per la materia, di concerto con
gli altri Ministri interessati. Sugli schemi di regolamento
e' acquisito il parere del Consiglio di Stato, che deve
esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta.
Sugli schemi di regolamento e' altresi' acquisito, se cosi'
dispone la legge comunitaria, il parere dei competenti
organi parlamentari, ai quali gli schemi di regolamento
sono trasmessi con apposite relazioni cui e' allegato il
parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro
quaranta giorni dall'assegnazione. Decorsi i predetti
termini, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di
detti pareri.
3. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano alle
seguenti norme generali, nel rispetto dei principi e delle
disposizioni contenuti nelle direttive da attuare:
a) individuazione della responsabilita' e delle
funzioni attuative delle amministrazioni, nel rispetto del
principio di sussidiarieta';
b) esercizio dei controlli da parte degli organismi
gia' operanti nel settore e secondo modalita' che
assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerita';
c) esercizio delle opzioni previste dalle direttive
in conformita' alle peculiarita' socioeconomiche nazionali
e locali e alla normativa di settore;
d) fissazione di termini e procedure, nel rispetto
dei principi di cui all'art. 20, comma 5, della legge 15
marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
4. I regolamenti di cui al comma 1 tengono conto anche
delle eventuali modificazioni della disciplina comunitaria
intervenute sino al momento della loro adozione.
5. Nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma,
della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da
regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, e non coperte da riserva di legge, le
direttive possono essere attuate con regolamento
ministeriale o interministeriale, ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con atto
amministrativo generale da parte del Ministro con
competenza prevalente per la materia, di concerto con gli
altri Ministri interessati. Con le medesime modalita' sono
attuate le successive modifiche e integrazioni delle
direttive.
6. In ogni caso, qualora le direttive consentano scelte
in ordine alle modalita' della loro attuazione, la legge
comunitaria o altra legge dello Stato detta i principi e
criteri direttivi.
Con legge sono dettate, inoltre, le disposizioni
necessarie per introdurre sanzioni penali o amministrative
o individuare le autorita' pubbliche cui affidare le
funzioni amministrative inerenti all'applicazione della
nuova disciplina.
7. La legge comunitaria provvede in ogni caso, ai sensi
dell'articolo 9, comma 1, lettera c), ove l'attuazione
delle direttive comporti:
a) l'istituzione di nuovi organi o strutture
amministrative;
b) la previsione di nuove spese o minori entrate.
8. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, gli atti normativi di cui al
presente articolo possono essere adottati nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In
tale caso, gli atti normativi statali adottati si
applicano, per le regioni e le province autonome nelle
quali non sia ancora in vigore la propria normativa di
attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine
stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa
comunitaria, perdono comunque efficacia dalla data di
entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna
regione e provincia autonoma e recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato
e del carattere cedevole delle disposizioni in essi
contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al
preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.».
- Il testo del comma 3 dell'art.17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione».



 
Art. 2
Requisiti di purezza specifici degli edulcoranti

1. L'allegato XVI del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209 e' sostituito dall'allegato II al presente decreto.
 
Art. 3

Requisiti di purezza specifici degli additivi diversi dai coloranti e
dagli edulcoranti

1. L'allegato XVII del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209 e' sostituito dall'allegato III al presente decreto.
 
Art. 4
Abrogazioni

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, le parole: «dalle sezioni A/II ed A/III del decreto ministeriale 22 dicembre 1967, modificato da ultimo con il decreto ministeriale 15 maggio 1995, n. 283, e» sono soppresse.
2. All'articolo 18, comma 1, del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, le parole: «dai decreti ministeriali 31 marzo 1965 e 3 maggio 1971, modificati da ultimo con il decreto ministeriale 15 maggio 1995, n. 283, e» sono soppresse.
3. All'articolo 20 del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209:
a) al comma 1 lettera a) le parole «sezioni A/II, A/III» sono soppresse;
b) al comma 1 lettera b) il numero «2) i requisiti di purezza degli additivi» e' soppresso.
4. Sono abrogati i seguenti provvedimenti citati in premessa:
a) decreto ministeriale 27 novembre 1996, n. 684;
b) decreto ministeriale 4 agosto 1997, n. 356;
c) decreto ministeriale 5 febbraio 1999;
d) decreto ministeriale 16 giugno 1999;
e) decreto ministeriale 29 dicembre 1999;
f) decreto ministeriale 26 febbraio 2001;
g) decreto ministeriale 21 dicembre 2001;
h) decreto ministeriale 18 gennaio 2002;
i) decreto ministeriale 6 maggio 2002;
l) decreto ministeriale 23 luglio 2003;
m) decreto ministeriale 24 novembre 2004;
n) decreto ministeriale 8 luglio 2005;
o) decreto ministeriale 2 novembre 2005;
p) decreto ministeriale 28 febbraio 2006;
q) decreto ministeriale 13 giugno 2007;
r) decreto ministeriale 4 marzo 2008.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 11 novembre 2009

Il Ministro: Sacconi
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 94




Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 8 comma 1 del decreto ministeriale
n. 209/1996 (Regolamento concernente la disciplina degli
additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la
conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle
direttive n.94/34/CE, n.94/35/CE, n.94/36/CE, n.95/2/CE e
n.95/31/CE), come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 8 (Requisiti di purezza). - 1. I coloranti di cui
all'allegato III devono possedere i requisiti di purezza
previsti dall'allegato XV del presente decreto».
- Il testo dell'art. 18 comma 1 del citato decreto
ministeriale n.209/1996, come modificato dal presente
decreto, e' il seguente:
«Art. 18 (Requisiti di purezza). - 1. Gli additivi di
cui agli allegati IX, XI e XII devono possedere i requisiti
specifici di purezza previsti dall'allegato XVII del
presente decreto o, in mancanza, dalla Farmacopea ufficiale
ultima edizione».

- Il testo dell'art. 20 del citato decreto
ministeriale n. 209/1996, come modificato dal presente
decreto, e' il seguente:
«Art. 20 (Abrogazioni). - 1. Sono abrogati:
a) il decreto ministeriale 22 dicembre 1967,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 1° febbraio
1968, modificato da ultimo con il decreto ministeriale 15
maggio 1995, n. 283, salvo quanto previsto nell'elenco
allegato al sopra citato decreto ministeriale 22 dicembre
1967, sezioni C e D;
b) il decreto ministeriale 31 marzo 1965, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101
del 22 aprile 1965, modificato da ultimo con il decreto
ministeriale 15 maggio 1995, n. 283salvo le disposizioni
riguardanti:
1) i metodi d'analisi degli additivi;
2) (Soppresso);
3) l'etichettatura degli agrumi trattati con
bifenile, ortofenilfenolo, ortofenilfenato di sodio nonche'
degli agrumi e delle banane trattate con tiabendazolo di
cui, rispettivamente, ai decreti ministeriali 14 giugno
1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 10
luglio 1968 e 15 dicembre 1970, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1971;
4) l'art. 13-bis;
c) il decreto ministeriale 3 maggio 1971, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 18 maggio 1971, salvo
le disposizioni riguardanti i requisiti di purezza;
d) l'allegato I, capo II, lettera D - antiossidanti,
del decreto ministeriale 5 aprile 1988, n. 151;
e) il decreto ministeriale 16 marzo 1994, n. 266,
salvo gli articoli 4 e 5.
2. Nella sezione C di cui al comma 1, lettera a) il
riferimento ai coloranti di cui alla sezione A/I deve ora
intendersi l'allegato III del presente decreto».



 
Allegato I
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato II
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato III
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone