Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 18 dicembre 2009
Determinazione per l'anno 2010 della misura del contributo dovuto alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada».


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il «Codice delle assicurazioni private»;
Visto l'art. 285 del predetto Codice, ed, in particolare, il comma 2, ai sensi del quale il Ministro delle attivita' produttive e, successivamente il Ministro dello sviluppo economico, disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalita' di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, concernente il Regolamento recante condizioni e modalita' di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonche' composizione dei relativi comitati, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Visto l'art. 8 del predetto regolamento, secondo il quale entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro dello sviluppo economico determina con proprio decreto, tenuto conto dei risultati dell'esercizio che sono determinati nel rendiconto della gestione dell'anno precedente, la misura del contributo che le imprese sono tenute a versare nell'anno successivo al Fondo strada;
Visto il rendiconto della gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada e dell'organismo di indennizzo» nell'esercizio 2008, trasmesso dal Presidente della CONSAP, con nota n. 09/14828 del 26 giugno 2009, nella quale si rappresenta conseguentemente l'opportunita' di mantenere per il 2010 l'aliquota contributiva nella medesima misura del 2,5 % a suo tempo determinata per il 2009;
Visto il provvedimento n. 2757, in data 30 novembre 2009, dell' ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, concernente la determinazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2010;
Ritenuta l'opportunita' di confermare per il 2010 l'aliquota contributiva nella misura del 2,5 %, pari a quella stabilita per l'esercizio precedente;

Decreta:

Art. 1


Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare per l'anno 2010 alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada» e' determinato nella misura del 2,50% dei premi incassati nello stesso esercizio, al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento ISVAP di cui in premessa.
 
Art. 2

Ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, le imprese di cui all'art. 1 sono tenute, entro il 31 gennaio 2010, a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 2010 determinato applicando l'aliquota del 2,50 % sui premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, al netto della detrazione per gli oneri di gestione, e, entro il 30 settembre successivo alla data di approvazione del bilancio 2010, ad effettuare il conguaglio tra la somma anticipata e quella effettivamente dovuta ai sensi dell'art. 1.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 dicembre 2009

Il Ministro: Scajola
 
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