Gazzetta n. 7 del 11 gennaio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 22 dicembre 2009
Annullamento parziale del decreto 23 maggio 2009, relativo alla liquidazione coatta amministrativa della «Societa' cooperativa Casamia edilizia sociale», in Modena e nomina del commissario liquidatore.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto l'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, n. 92/2009 del 23 maggio 2009 con il quale il dott. Alessandro Colliva e' stato nominato commissario liquidatore della Societa' Cooperativa Casamia Edilizia Sociale, in liquidazione coatta amministrativa;
Considerato che il dott. Alessandro Colliva riveste la carica di amministratore unico della Societa' Cooperativa Ge.Co.Consulting S.r.l. che - da documentazione agli atti dell'Ufficio - risulta aver svolto attivita' di consulenza, contabilita' ed elaborazione dati a favore della Societa' cooperativa Casamia Edilizia Sociale ed essere iscritta nel bilancio della medesima societa' cooperativa;
Considerato che si ravvisano gli estremi per procedere con l'adozione di un provvedimento di autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 che si concretano: a) nella persistenza delle ragioni di interesse pubblico (in quanto permangono i pesanti profili di conflitto di interessi succitati) differenti da quelle relative al mero ripristino della legalita' violata, b) l'adozione del provvedimento annullatorio entro un termine ragionevole rispetto all'adozione dell'atto viziato (23 maggio 2009), c) la valutazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati i quali a tutt'oggi non risultano aver svolto attivita' di particolare rilievo;
Considerato che l'amministrazione in data 17 novembre 2009 ha comunicato al destinatario del provvedimento, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento finalizzato all'annullamento del decreto ministeriale n. 92/2009 del 23 maggio 2009 nella parte in cui nomina il dott. Alessandro Colliva nella carica di commissario liquidatore della Societa' cooperativa Casamia Edilizia Sociale con sede in Modena, in liquidazione coatta amministrativa;
Preso atto delle osservazioni e delle controdeduzioni formulate al riguardo dall'interessato ed inviate in data 27 novembre 2009 le quali risultano ininfluenti ai fini della decisione;
Preso atto, altresi', che nulla e' stato argomentato dal dott. Colliva in merito a quanto esposto nella comunicazione di accesso agli atti del procedimento - durante il quale e' emerso che il nominato dott. Colliva ha svolto attivita' di revisione della Societa' cooperativa in oggetto proponendone, in data 23 gennaio 2009, l'adozione del provvedimento di l.c.a. ai sensi dell'art. 2545-terdecies codice civile, con cio' ponendosi in evidente conflitto di interessi con la liquidazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 28 l.f.;

Decreta:

Art. 1

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 92/2009 del 23 maggio 2009, nella parte in cui nomina il dott. Alessandro Colliva in qualita' di commissario liquidatore della Societa' Cooperativa Casamia Edilizia Sociale con sede in Modena in liquidazione coatta amministrativa, e' annullato.
 
Art. 2

L'avv. Anna Caterina Miragli, nata a Sapri (Salerno) il 26 luglio 1957, residente a Roma, via Fabio Massimo, n. 9 e' nominata commissario liquidatore della Societa' cooperativa Casamia Edilizia Sociale con sede in Modena in liquidazione coatta amministrativa.
Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2001.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tale provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.
Roma, 22 dicembre 2009

Il Ministro: Scajola
 
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