Gazzetta n. 7 del 11 gennaio 2010 (vai al sommario) |
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |
PROVVEDIMENTO 29 dicembre 2009 |
Adeguamento all'inflazione di taluni importi per la determinazione del margine di solvibilita', ai sensi dell'articolo 46, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e degli articoli 5 e 11 del regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008. (Provvedimento n. 2768). |
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L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 44, comma 1 e l'art. 46, commi 2, 3 e 5; Visto il provvedimento ISVAP n. 2503 del 13 febbraio 2007, recante Adeguamento all'inflazione di taluni importi per la determinazione del margine di solvibilita'. Modifiche al provvedimento ISVAP 6 dicembre 2004, n. 2322; Visto il regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008, concernente il Margine di solvibilita' delle imprese di assicurazione di cui al Titolo III (Esercizio dell'attivita' assicurativa), Capo VI (Margine di solvibilita') e all'art. 223 (Misure di intervento a tutela della solvibilita' prospettica dell'impresa di assicurazione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, 209, e, in particolare, gli articoli 5 e 11; Visto il regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009, e successive modificazioni ed integrazioni recante, tra l'altro, le modifiche ai prospetti dimostrativi del margine di solvibilita' rami vita e rami danni, ed in particolare gli allegati I (Prospetto dimostrativo del margine di solvibilita' rami vita) e II (Prospetto dimostrativo del margine di solvibilita' rami danni); Vista la comunicazione 2009/C 41/01 della Commissione europea riguardante l'adeguamento all'inflazione di taluni importi previsti dalle direttive sull'assicurazione vita e non vita che, in particolare, fissa in euro 3.500.000 l'importo minimo del fondo di garanzia per i rami vita di cui all'art. 29, paragrafo 2, della direttiva 2002/83/CE, nonche' in euro 2.300.000 e in euro 3.500.000 gli importi minimi relativi ai rami danni di cui all'art. 17, paragrafo 2, della direttiva 73/239/CEE. La comunicazione fissa inoltre rispettivamente in euro 57.500.000 e in euro 40.300.000 l'ammontare delle quote di premi o contributi e di sinistri ai fini del calcolo del margine di solvibilita' di cui all'art. 16-bis, paragrafi 3 e 4, della direttiva 73/239/CEE;
A d o t t a il seguente provvedimento:
Art. 1 Adeguamento degli importi
Le imprese di assicurazione, al fine di tener conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicati da Eurostat, adeguano gli importi relativi alla determinazione della quota di garanzia e del margine di solvibilita' come di seguito indicato: a) l'importo minimo della quota di garanzia dell'impresa che esercita i rami vita, fissato dall'art. 46, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ed elevato dal provvedimento ISVAP n. 2503 del 13 febbraio 2007 in euro 3.200.000, e' aumentato ad euro 3.500.000; b) l'importo minimo della quota di garanzia dell'impresa che esercita i rami danni, fissato dall'art. 46, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ed elevato dal citato provvedimento ISVAP ad euro 2.200.000, e' aumentato ad euro 2.300.000. Qualora l'impresa sia autorizzata all'esercizio dei rami 10, 11, 12, 13, 14 e 15 di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la quota di garanzia non puo' in nessun caso essere inferiore ad euro 3.500.000; c) l'importo della quota di premi o contributi ai fini del calcolo del margine di solvibilita' fissato dall'art. 7, comma 1, lettera b), del regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008 in euro 53.100.000 e' aumentato ad euro 57.500.000; d) l'importo della quota di sinistri ai fini del calcolo del margine di solvibilita' fissato dall'art. 8, comma 2, del citato regolamento ISVAP in euro 37.200.000, e' aumentato ad euro 40.300.000. |
| Art. 2 Modifiche al regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008, come emendato dal regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009
1. I prospetti dimostrativi del margine di solvibilita' di cui agli allegati I e II del regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008, come sostituiti dagli allegati I e II al regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009, sono sostituiti dai prospetti riportati negli allegati I e II annessi al presente provvedimento. |
| Art. 3 Entrata in vigore
1. Le imprese si adeguano alle disposizioni del presente provvedimento a decorrere dal bilancio relativo all'esercizio 2009. |
| Art. 4 Pubblicazione
1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'ISVAP. Roma, 29 dicembre 2009
Il presidente: Giannini |
| Allegato I Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato II Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato III Parte di provvedimento in formato grafico
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