Gazzetta n. 7 del 11 gennaio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 17 dicembre 2009
Riconoscimento, alla sig.ra Koleva Dushka Staneva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di agronomo e forestale.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Koleva Dushka Staneva, nata a Opaka (Bulgaria) il 7 marzo 1954, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale bulgaro di «Agronomo-agricoltore» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di agronomo e forestale - sez. B in Italia;
Considerato che l'istante ha conseguito il titolo accademico di «agronomo agricoltore» conseguito presso l'«Istituto Superiore di Agraria Vassil Kolarov» nel 1977;
Rivelato che da informazioni assunte presso la competente Autorita' bulgara nel caso della sig.ra Koleva, si configura una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 3 della direttiva 2005/36/CE;
Considerato che comunque, sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «agronomo e forestale» sez. B, sezione agronomo e forestale - e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi in data 17 settembre 2009;
Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali nella Conferenza sopra citata;

Decreta:

Art. 1

Alla sig.ra Koleva Dushka Staneva, nata a Opaka (Bulgaria) il 7 marzo 1954, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli agronomi e forestali sez. B e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2

Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale, scritta e orale, oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 12 (dodici) mesi.
 
Art. 3

La prova attitudinale ove oggetto di scelta della richiedente vertera' sulle seguenti materie scritte e orali: 1) Estimo (scritto), 2) industrie agrarie (orale), 3) costruzioni rurali (orale) oppure, a scelta dell'istante in un tirocinio di 12 mesi.
Le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del seguente decreto.
Roma, 17 dicembre 2009

Il direttore generale: Saragnano
 
Allegato A

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.
La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli agronomi e forestali sez. B.
b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. La richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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