Gazzetta n. 7 del 11 gennaio 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 27 novembre 2009 |
Riconoscimento, alla prof.ssa Julia Willden Öhlinger, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica
Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale del 26 marzo 2009, n. 37, art. 1, comma 1; Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea, dalla prof.ssa Julia Willden Öhlinger; Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato; Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie; Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 21 marzo 2005, n. 39, e' esonerata dalla presentazione della certificazione linguistica «Celi 5 doc», in quanto laureata all'estero in italiano quale lingua straniera; Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata e' qualificata nello Stato membro d'origine; Rilevato, altresi', che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento e' subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, nonche', al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari; Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 9 novembre 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007; Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata, ne integra e completa la formazione; Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;
Decreta:
1. Il titolo di formazione professionale cosi' composto: diploma di istruzione post-secondaria: «Magistra der philosophie - Romanistik: Italienisch, Studienzweig: ltalienisch (Lehramt an höheren Schulen); Romanistik: Französisch, Studienzweig: Französisch (Lehramt an höheren Schulen) rilasciato il 2 ottobre 2000 dalla «Leopold Franzens Universität» di Innsbruck (Austria); titolo di abilitazione all'insegnamento: «Abschussbestätingung» formazione pedagogica rilasciata dall'Institut für lehrer/innen - bildung und schulforschung della Universität Innsbruck in data 19 gennaio 2000; «Zeugnis über die Zurücklegung des Unterrichtspraktikums gemäβ § 24 des Unterrichtspraktikumsgesetzes, BGBI. Nr. 145/1988» rilasciato il 5 luglio 2002 da «Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule» di Innsbruck (Austria), posseduto dalla prof.ssa Julia Willden Öhlinger, cittadina austriaca nata a Innsbruck (Austria) il 7 novembre 1975, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e' titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, nelle classi di concorso: 45/A Seconda lingua straniera - Francese; 46/A Lingue e civilta' straniere - Francese. 2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 novembre 2009
Il direttore generale: Dutto |
|
|
|