Gazzetta n. 8 del 12 gennaio 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 dicembre 2009, n. 200
Regolamento, recante disposizioni per il funzionamento del Fondo perequativo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, istituito ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 43, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che istituisce il Fondo perequativo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato;
Visto l'articolo 21 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'articolo 61 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972, recante il regolamento per la riscossione e per la ripartizione degli onorari e delle competenze spettanti all'Avvocatura dello Stato, e successive modificazioni;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale amministrativo;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2009;
Ritenuta l'opportunita', in conformita' al predetto parere, di subordinare transitoriamente il diritto alla ripartizione degli onorari del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, oltre che alla presenza in servizio, alla sola ineccepibilita' della condotta sul piano disciplinare, in attesa dell'auspicato apprestamento di specifici ed obiettivi strumenti di misurazione della produttivita' del personale medesimo, adeguati alla peculiarita' delle funzioni dell'Avvocatura, allo stato non ancora individuati;
Sulla proposta dell'Avvocatura generale dello Stato;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Fondo di perequazione

1. Al Fondo perequativo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, istituito ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69, affluiscono:
a) gli importi relativi all'attivita' di segretario di collegi arbitrali riassegnati dall'amministrazione finanziaria dello Stato ai sensi dell'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) una quota delle competenze spettanti agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell'articolo 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, pari alla voce di onorario di cui all'articolo 14 della tariffa di cui al capitolo I allegato al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 43, comma 4, della
legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita'
nonche' in materia di processo civile»:
«4. E' istituito presso l'Avvocatura generale dello
Stato il Fondo perequativo del personale amministrativo
dell'Avvocatura dello Stato. Al Fondo e' attribuita la
quota di proventi derivanti da incarichi di segretario di
collegi arbitrali stabilita dall'art. 61, comma 9, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Al Fondo
e' attribuita, altresi', una quota delle competenze
spettanti agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi
dell'art. 21 del citato testo unico di cui al regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611, pari alla voce di onorario di cui
all'art. 14 della tariffa di cui al capitolo I allegato al
regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia
8 aprile 2004, n. 127. Il funzionamento del Fondo e la
ripartizione delle somme ad esso attribuite sono
disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale del personale
amministrativo. La ripartizione delle somme deve avvenire
prevalentemente su base territoriale, essere ispirata a
criteri di merito ed efficienza e subordinata alla presenza
in servizio.».
- Si riporta il testo dell'art. 21 del regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611, recante «Approvazione del testo
unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato»:
«Art. 21. - L'avvocatura generale dello Stato e le
avvocature distrettuali nei giudizi da esse rispettivamente
trattati curano la esazione delle competenze di avvocato e
di procuratore nei confronti delle controparti quando tali
competenze siano poste a carico delle controparti stesse
per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione.
Con l'osservanza delle disposizioni contenute nel
titolo II della legge 25 novembre 1971, numero 1041, tutte
le somme di cui al precedente comma e successivi vengono
ripartite per sette decimi tra gli avvocati e procuratori
di ciascun ufficio in base alle norme del regolamento e per
tre decimi in misura uguale fra tutti gli avvocati e
procuratori dello Stato. La ripartizione ha luogo dopo che
i titoli, in base ai quali le somme sono state riscosse,
siano divenuti irrevocabili: le sentenze per passaggio in
giudicato, le rinunce per accettazione e le transazioni per
approvazione.
Negli altri casi di transazione dopo sentenza
favorevole alle Amministrazioni dello Stato e nei casi di
pronunciata compensazione di spese in cause nelle quali le
Amministrazioni stesse non siano rimaste soccombenti, sara'
corrisposta dall'Erario all'Avvocatura dello Stato, con le
modalita' stabilite dal regolamento, la meta' delle
competenze di avvocato e di procuratore che si sarebbero
liquidate nei confronti del soccombente. Quando la
compensazione delle spese sia parziale, oltre la quota
degli onorari riscossa in confronto del soccombente sara'
corrisposta dall'Erario la meta' della quota di competenze
di avvocato e di procuratore sulla quale cadde la
compensazione.
Le competenze di cui al precedente comma sono
corrisposte in base a liquidazione dell'avvocato generale,
predisposta in conformita' delle tariffe di legge.
Le disposizioni del presente articolo sono applicabili
anche per i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato ha
la rappresentanza e la difesa delle regioni e di tutte le
altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti
pubblici.
E' applicabile il primo comma del presente articolo per
i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato assuma la
rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti delle
amministrazioni dello Stato, delle regioni e di tutte le
altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti
pubblici.
Le proporzioni previste dal secondo comma e le
modalita' di ripartizione delle competenze in caso di
trasferimento da una sede all'altra possono essere
modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato,
sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello
Stato.».
- Si riporta il testo dell'art. 61 del regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1612, recante «Approvazione del
regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi e
delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in
giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura
dello Stato»:
«Art. 61. - Le competenze di avvocato e di procuratore
devolute all'Avvocatura dello Stato, ai termini dell'art.
21 del testo unico, vengono iscritte in cifra
approssimativa negli stati di previsione del Ministero
delle finanze e la loro ripartizione e' fatta alla fine di
ogni quadrimestre dell'esercizio finanziario.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri»:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
29 febbraio 1972, reca il «Regolamento per la riscossione,
da parte dell'Avvocatura dello Stato, degli onorari e delle
competenze di spettanza e per la relativa ripartizione».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 61, comma 9, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
«9. Il 50 per cento del compenso spettante al
dipendente pubblico per l'attivita' di componente o di
segretario del collegio arbitrale e' versato direttamente
ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto
importo e' riassegnato al fondo di amministrazione per il
finanziamento del trattamento economico accessorio dei
dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli
organi di autogoverno del personale di magistratura e
dell'Avvocatura dello Stato ove esistenti; la medesima
disposizione si applica al compenso spettante al dipendente
pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi
non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed
ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.».
- Si riporta l'art. 14 della tariffa di cui al capitolo
I allegato al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile
2004, n. 127:
«Art. 14 (Rimborso spese generali). - 1. All'avvocato e
al praticante autorizzato al patrocinio e' dovuto un
rimborso forfetario delle spese generali in ragione del
12,5% sull'importo degli onorari e dei diritti ripetibile
dal soccombente.».



 
Art. 2
Modalita' di gestione e di ripartizione delle somme

1. Le somme versate nel Fondo sono ripartite quadrimestralmente, secondo le modalita' di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972, fra gli appartenenti al ruolo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato.
2. La ripartizione e' eseguita tra gli aventi diritto con le seguenti modalita':
a) una quota pari a sei decimi e' ripartita su base territoriale, secondo le disposizioni del comma 3, in proporzione allo stipendio tabellare annuo lordo in godimento, esclusi ogni altra indennita' o assegno;
b) la restante quota pari a quattro decimi e' ripartita tra tutto il personale amministrativo in proporzione allo stipendio tabellare in godimento, esclusi ogni altra indennita' o assegno.
3. La ripartizione su base territoriale e' eseguita con le seguenti modalita':
a) gli importi di cui alla lettera a) dell'articolo 1 sono ripartiti tra il personale in servizio presso ciascuna sede cui appartiene il dipendente che ha espletato la funzione di segretario del collegio arbitrale;
b) le competenze di cui alla lettera b) del medesimo articolo 1 sono ripartite tra il personale in servizio presso ciascuna sede competente a curarne la riscossione.
4. Alla ripartizione del Fondo partecipa, con le stesse modalita' disciplinate nel presente decreto, anche il personale di altre Amministrazioni che sia destinato a prestare servizio per un periodo continuativo non inferiore a sei mesi presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato in base a formali provvedimenti di assegnazione.
5. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 15 e 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 febbraio 1972 e successive modificazioni.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 5, 6, 10, 11, 15 e
16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29
febbraio 1972, recante «Regolamento per la riscossione, da
parte dell'Avvocatura dello Stato, degli onorari e delle
competenze di spettanza e per la relativa ripartizione»:
«Art. 5. - Le somme riscosse da ciascun Ufficio
dell'Avvocatura dello Stato sono divisibili fra gli
avvocati, i procuratori e gli altri impiegati dell'Ufficio
stesso, quando sia o divenga irretrattabile il titolo -
sentenza o rinunzia o transazione - in base al quale la
riscossione fu eseguita. Il riparto vien fatto
quadrimestralmente secondo le norme di cui agli articoli
seguenti.».
«Art. 6. - Nell'ultimo giorno dei mesi di aprile,
agosto e dicembre, ciascuna Avvocatura chiude la
contabilita' del quadrimestre e trasmette all'Avvocatura
Generale dello Stato il rendiconto, dal quale devono
risultare le somme riscosse, le somme prelevate ai sensi
dell'art. 2 e quelle versate all'Erario. A tale rendiconto
devono essere allegati:
1) elenco delle quietanze di versamento delle somme
esatte nel quadrimestre e divenute divisibili;
2) un elenco delle quietanze di versamento delle
somme esatte nel quadrimestre e non ancora divenute
divisibili;
3) un elenco delle somme esatte e versate nei
precedenti quadrimestri e divenute divisibili nell'ultimo
quadrimestre;
4) un elenco delle somme esatte e versate nei
precedenti quadrimestri e non ancora divenute divisibili;
5) un elenco delle quietanze di versamento
riflettenti i rimborsi delle spese di stampa e di altre
somme pagate sull'apposito capitolo di bilancio o
anticipate dalle Amministrazioni, Aziende ed
Amministrazioni autonome ed Enti pubblici nonche' delle
quietanze relative alle competenze pagate ai procuratori
fuori sede di Ufficio di Avvocatura a norma dell'art. 2;
6) i prospetti di riparto tra il personale delle
somme divenute nel quadrimestre divisibili. Quando tra le
somme di cui al n. 6) ve ne siano di quelle riscosse e
versate durante esercizi finanziari precedenti
all'esercizio in corso, se ne faranno separati prospetti di
riparto.».
«Art. 10. - Nel caso di nuova qualifica o di aumento di
stipendio attribuito con effetto retroattivo, il nuovo
stipendio non e' considerato per i quadrimestri anteriori
alla data del provvedimento. Si terra' conto, invece, della
nuova qualifica o dell'aumento di stipendio disposti nel
corso del quadrimestre, e per il periodo relativo, purche'
il provvedimento sia stato registrato alla Corte dei Conti
prima della scadenza del termine quadrimestrale.
Nel caso di trasferimento da uno ad altro Ufficio
l'interessato partecipa, per l'intero quadrimestre, al
riparto di quest'ultimo Ufficio, qualora il provvedimento
abbia decorrenza da data anteriore alla scadenza del
termine quadrimestrale.».
«Art. 11. - Colui che entra a far parte dell'Avvocatura
dello Stato nel corso del quadrimestre, partecipa al
riparto soltanto per il tempo decorso dalla data di
immissione in possesso dell'Ufficio.».
«Art. 15. - Gli avvocati, procuratori ed impiegati
dovranno rilasciare al capo dell'ufficio, al Segretario
Generale o all'impiegato designato di cui all'articolo
precedente la delegazione a riscuotere, giusta l'art. 383
del regolamento di contabilita' generale dello Stato. La
delega viene unita al rendiconto per essere posta a corredo
del mandato di pagamento.».
«Art. 16. - Nel caso di morte dell'impiegato la quota
ad esso spettante sino al giorno del decesso, e' pagata
agli eredi, i quali dimostrino tale loro qualita' con i
documenti prescritti dalle norme di contabilita' generale
dello Stato.».



 
Art. 3
Esclusione dal diritto al riparto

1. Sono esclusi dal diritto al riparto per l'intero quadrimestre coloro che, nel corrispondente periodo, abbiano tenuto condotte sanzionate disciplinarmente.
2. Nelle ipotesi di condotte che abbiano dato luogo alla sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, l'esclusione dal diritto al riparto si estende a ciascun quadrimestre, per intero, nel corso del quale la sospensione abbia avuto concreta applicazione.
3. Nelle ipotesi di condotte che abbiano dato luogo alla sanzione disciplinare del licenziamento con o senza preavviso, il diritto al riparto cessa definitivamente a decorrere dal quadrimestre nel corso del quale e' stata tenuta la condotta sanzionata.
4. Non hanno diritto a partecipare al riparto, per il corrispondente periodo:
a) coloro che siano stati assenti dal servizio per qualsiasi causa, con esclusione dell'assenza per ferie;
b) coloro che si trovino in posizione di comando presso altre Amministrazioni, di fuori ruolo o in aspettativa per qualsiasi causa.
 
Art. 4
Disposizione transitoria

1. Con riguardo al quadrimestre con scadenza al 31 agosto 2009, la quota di cui alla lettera b) dell'articolo 1 e' riferita alla somma corrispondente a cinquantanove centoventitreesimi delle competenze spettanti per il quadrimestre medesimo agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell'articolo 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 4 dicembre 2009

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2009 Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 191
 
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