Gazzetta n. 8 del 12 gennaio 2010 (vai al sommario) |
AGENZIA DEL TERRITORIO |
PROVVEDIMENTO 18 dicembre 2009 |
Estensione delle procedure telematiche di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, agli agenti della riscossione. |
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IL DIRETTORE dell'Agenzia delle entrate e IL DIRETTORE dell'Agenzia del territorio di concerto con IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito; Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari; Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, che ha approvato il testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale; Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale prevede, tra l'altro, che gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonche' la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge; Visto l'art. 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, che ha aggiunto, tra l'altro, al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, gli articoli 3-bis, 3-ter e 3-sexies, riguardanti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, di trascrizione, di iscrizione, di annotazione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili; Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente le disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente; Visto il decreto 13 dicembre 2000, emanato dal direttore generale del dipartimento delle entrate e dal direttore generale del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, concernente l'utilizzazione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di atti immobiliari e l'approvazione del modello unico informatico e delle modalita' tecniche necessarie per la trasmissione dei dati; Visto il decreto 12 dicembre 2001, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio e dal direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 2001, n. 297, concernente l'attivazione della trasmissione per via telematica del modello unico informatico per la registrazione, trascrizione e voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), ed in particolare l'art. 24; Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, concernente la riforma della riscossione e disposizioni in materia di giustizia tributaria; Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il quale prevede che, con provvedimento interdirigenziale dei direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabiliti i termini e le modalita' della progressiva estensione delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, a tutti i soggetti, nonche' a tutti gli atti, incluse la registrazione di atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di successione, le trascrizioni, iscrizioni e annotazioni nei registri immobiliari e alle volture catastali, da qualunque titolo derivanti, ed inoltre le modalita' tecniche della trasmissione del titolo per via telematica, relative sia alla prima fase di sperimentazione, che a quella di regime; Visto il provvedimento 6 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, emanato dai direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, ed in particolare l'art. 9, il quale prevede, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del sopra richiamato decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, che l'ulteriore estensione delle procedure telematiche e' attuata con successivi provvedimenti dei direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia; Visto il provvedimento 14 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2007, emanato dai direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, recante modificazioni al provvedimento 6 dicembre 2006; Visto il provvedimento 30 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 10 maggio 2008, emanato dai direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, recante l'approvazione delle nuove specifiche tecniche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura; Ritenuto opportuno estendere l'uso delle procedure telematiche, di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, agli agenti della riscossione; Considerato che e' necessario demandare a successivo provvedimento, da emanare a cura del direttore dell'Agenzia del territorio e del Ministero della giustizia, le modalita' tecniche di trasmissione del titolo per via telematica, tenuto conto che riguardano procedimenti di specifica competenza di dette Amministrazioni;
Dispongono:
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento si intende per: a) «agenti della riscossione»: le societa' previste dall'art. 3, commi 7 e 29-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che esercitano le funzioni relative alla riscossione; b) «utenti»: le persone fisiche dipendenti dell'agente della riscossione individuate dal rappresentante in relazione alle procedure di trascrizione, iscrizione e annotazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, abilitate alla sottoscrizione ed alla trasmissione telematica di cui al presente provvedimento; c) «rappresentante»: il soggetto, munito dei necessari poteri, legittimato alla sottoscrizione ed alla trasmissione telematica degli elenchi contenenti i nominativi degli utenti; d) «firma digitale»: la firma rilasciata da un certificatore accreditato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. |
| Art. 2 Disposizioni generali
1. Le procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, sono estese agli agenti della riscossione per tutte le trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni da essi richieste ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308, in quanto compatibili, nonche' secondo le disposizioni contenute nel presente provvedimento. |
| Art. 3 Oggetto
1. La trasmissione telematica ha ad oggetto: a) la nota di trascrizione, a norma dell'art. 2659 del codice civile e secondo quanto previsto dall'art. 555, comma 2, del codice di procedura civile, dell'avviso di vendita di cui all'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 per l'esecuzione del pignoramento immobiliare; b) la nota di iscrizione di ipoteca, secondo quanto previsto dall'art. 2839 del codice civile, nei casi di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973; c) la richiesta di cancellazione, con la relativa domanda di annotazione delle ipoteche e dei pignoramenti, prevista dagli articoli 47 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. 2. Con successivo provvedimento interdirigenziale del direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabilite le modalita' di trasmissione del titolo per via telematica. Fino all'emanazione di tale provvedimento resta fermo l'obbligo per gli agenti della riscossione di presentare al conservatore, in relazione alle fattispecie di cui alle lettere a) e b), il titolo in forma cartacea. |
| Art. 4 Utilizzo delle procedure telematiche
1. Le procedure telematiche di cui all'art. 2 possono essere utilizzate dagli agenti della riscossione a decorrere dal 15 gennaio 2010. 2. Con successivo provvedimento interdirigenziale dei direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, e' stabilita la data a decorrere dalla quale le procedure telematiche sono rese obbligatorie. |
| Art. 5 Abilitazione al sevizio telematico di trasmissione
1. Gli agenti della riscossione sono abilitati all'utilizzo del servizio telematico di cui al presente provvedimento nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, secondo le modalita' indicate nei commi successivi. 2. Ai fini di cui al comma 1, le societa' di cui all'art. 3, commi 7 e 29-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, inviano all'Agenzia del territorio, tramite il rappresentante legale, idoneo titolo autenticato nelle forme di legge da cui risulti l'identita' e la qualita' dei rappresentanti competenti ad individuare gli utenti della procedura telematica. Con le medesime modalita' e' comunicata la cessazione della funzione. 3. Il rappresentante trasmette per via telematica all'Agenzia del territorio l'elenco degli utenti da abilitare alla sottoscrizione e alla trasmissione dei documenti di cui all'art. 3. 4. L'Agenzia del territorio abilita gli utenti individuati nell'elenco di cui al comma 3 e comunica per via telematica al rappresentante e all'utente l'avvenuta abilitazione. 5. Nelle medesime forme sono comunicati all'Agenzia del territorio i nominativi degli utenti per i quali e' revocata l'abilitazione alla sottoscrizione e alla trasmissione dei documenti di cui all'art. 3. |
| Art. 6 Firma digitale
1. Il rappresentante sottoscrive l'elenco di cui all'art. 5, comma 3, con firma digitale. 2. L'utente sottoscrive i documenti da trasmettere all'Agenzia del territorio con firma digitale che tiene luogo del codice di autenticazione di cui all'art. 7, comma 1, del decreto direttoriale 13 dicembre 2000. |
| Art. 7 Specifiche tecniche
1. Per la trasmissione telematica delle formalita' di cui al presente provvedimento sono utilizzate le specifiche tecniche riportate in allegato al provvedimento interdirigenziale 6 dicembre 2006, come modificate dai provvedimenti interdirigenziali 14 marzo 2007 e 30 aprile 2008. |
| Art. 8 Pubblicazione
1. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 dicembre 2009
Il direttore dell'Agenzia delle entrate Befera Il direttore dell'Agenzia del territorio Alemanno Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia Ormanni |
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