Gazzetta n. 8 del 12 gennaio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 16 dicembre 2009
Monitoraggio e certificazione relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno 2009 delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.


IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 77-ter, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, in cui e' previsto che per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilita' interno le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza, sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto l'art. 77-ter, comma 13, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 che, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalita' definiti dal decreto di cui al comma 12 dello stesso art. 77-ter;
Considerato che le disposizioni relative al patto di stabilita' interno per l'anno 2009 sono state fissate per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 77-ter, comma 6, dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008;
Visto il comma 5-bis dell'art. 77-ter del decreto-legge n. 112/2008, introdotto dall'art. 2, comma 42, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, che prevede che a decorrere dall'anno 2008, le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome;
Visto l'art. 7-quater, comma 3, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che prevede per l'anno 2009 la rideterminazione dell'obiettivo programmatico delle regioni per un ammontare pari all'entita' dei pagamenti che le regioni autorizzano ad escludere dal saldo finanziario degli enti locali ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere a) e b) del citato art. 7-quater;
Visto l'art. 7-ter, comma 18, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che prevede per gli anni 2009 e 2010 l'esclusione dal patto di stabilita' interno delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano delle maggiori spese correnti, come definite al successivo comma 19 del citato art. 7-ter, realizzate con la quota di cofinanziamento nazionale e riconducibili alle finalita' degli assi prioritari «Adattabilita'» e «Occupabilita'» conseguenti all'accordo sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 febbraio 2009;
Visto l'art. 7-quater, comma 15, del decreto-legge n. 5 del 2009, che prevede che, a decorrere dall'anno 2009, le spese correnti per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome;
Visto l'art. 6, comma 1, lettera o), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che prevede l'esclusione dal patto di stabilita' interno relativo agli anni 2009 e 2010 delle spese sostenute dalla regione Abruzzo per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici;
Visto l'art. 9-bis, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che esclude dal patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano i pagamenti che vengono effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali;
Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 77-ter, commi 12 e 13, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, all'emanazione del decreto ministeriale relativo al prospetto e alle modalita' per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilita' interno per l'anno 2009 e alla verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno per lo stesso anno;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, nella seduta del 26 novembre 2009, ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle richieste di: 1) modificare l'Allegato A in modo tale da consentire a ciascuna regione e provincia autonoma di scegliere tra due differenti procedimenti alternativi di determinazione degli obiettivi programmatici, 2) aggiungere al modello 2/09/CS il riferimento all'art. 77-ter, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che conferisce alle Regioni la facolta' di adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale relativi al patto di stabilita' interno;
Considerato che la richiesta delle regioni e delle province autonome di scegliere tra due differenti procedimenti alternativi di determinazione degli obiettivi programmatici non puo' essere accolta in quanto tale facolta' conduce alla formazione di un obiettivo programmatico complessivo, riferito all'insieme delle regioni e delle province autonome, inferiore a quello che si otterrebbe applicando indistintamente per tutte le Regioni uno dei due metodi, con conseguenti effetti negativi sui saldi di finanza pubblica;
Considerato che la facolta' prevista dall'art. 77-ter, comma 11, del decreto-legge n. 112/2008 di rimodulare gli obiettivi degli enti locali del territorio regionale non include la possibilita' di effettuare compensazioni tra l'obiettivo programmatico della regione o della provincia autonoma e quello degli enti locali, per cui non si ritiene di poter accogliere la richiesta delle regioni di integrare il modello 2/09/CS con il riferimento al comma 11 dell'art. 77-ter del decreto-legge n. 112/2008, atteso che il predetto comma 11 non determina alcun effetto per il patto della Regione;

Decreta:
Articolo unico

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - le informazioni relative all'anno 2009 di cui all'art. 77-ter, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, con le modalita' e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto. Detti prospetti devono essere trasmessi, con riferimento a ciascun trimestre, entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2010, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGEPA - via XX Settembre, 97 - 00187 - Roma, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno 2009, secondo il prospetto e le modalita' contenute nell'allegato A al presente decreto. La certificazione deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data e' comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 dicembre 2009

Il ragioniere generale dello Stato: Canzio
 
Allegato A

MONITORAGGIO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO

Il presente Allegato al Decreto si sofferma sulle modalita' e sui modelli di rilevazione del monitoraggio del patto di stabilita' interno nonche' sulle sue regole per il 2009. A. ISTRUZIONI GENERALI A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione.
I prospetti da compilare, per ciascuna tipologia di ente, sono rispettivamente i seguenti:
per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i modelli n. 1/09/CS (per la gestione di cassa) e n. 1/09/CP (per la gestione di competenza);
per le Regioni a Statuto ordinario, i modelli n. 2/09/CS (per la gestione di cassa) e n. 2/09/CP (per la gestione di competenza).
Le risultanze del patto di stabilita' interno, relative ai suddetti modelli, dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite l'applicazione web, messa a punto dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e gia' utilizzata per il monitoraggio del patto di stabilita' interno negli anni scorsi.
Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al suo utilizzo sono consultabili all'indirizzo:
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/reg ole-per-il-sito-patto-di-stabilit-.pdf
Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, i suddetti obiettivi devono essere indicati dagli enti stessi nell'apposito campo OP SF 09 (Obiettivo annuale spese finali determinato in sede di accordo) sin dal primo trimestre di rilevazione, secondo quanto concordato con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ex art. 77-ter, comma 6, del decreto-legge n. 112 del 2008.
Per le Regioni a statuto ordinario, gli obiettivi programmatici annuali per l'anno 2009, in termini di cassa e competenza, devono essere indicati dagli enti stessi nell'apposito campo OP SF 09 (Obiettivo programmatico annuale spese finali) sin dal primo trimestre di rilevazione, assumendo come base il pieno rispetto del patto di stabilita' interno per l'anno 2008 (Obiettivo programmatico 2008= [(spese finali 2005 - 1,8%) - finanziamenti c/capitale U.E. 2007] + 2,5%).
L'obiettivo programmatico per l'anno 2009 e' calcolato facendo riferimento all'Obiettivo programmatico 2008 ricalcolato in attuazione di quanto previsto dall'art. 7-quater, comma 15, del decreto-legge n. 5 del 2009, che prevede che, a decorrere dall'anno 2009, le spese correnti per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilita' interno delle Regioni e delle Province autonome:
Obiettivo programmatico 2008 ricalcolato = [(spese finali 2005 - 1,8%) - (finanziamenti correnti e c/capitale U.E. 2007)] + 2,5%.
Obiettivo programmatico 2009 = Obiettivo programmatico 2008 ricalcolato - 0,6 %. A.2. Specifiche sui prospetti del monitoraggio.
Cumulabilita' - I modelli devono essere compilati dagli enti con riferimento a ciascun trimestre, indicando i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il secondo trimestre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 giugno 2009; i dati a tutto il mese di settembre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 settembre 2009, ecc.).
Il sistema effettua un controllo di cumulabilita' che prevede un blocco della procedura di acquisizione qualora i dati del periodo di riferimento risultino inferiori a quelli del periodo precedente sia per la gestione di cassa che per quella di competenza. Per quest'ultima, pero', poiche' e' possibile che gli impegni siano provvisori (specie riguardo alle scadenze infrannuali), non e' previsto tale blocco ma solo un messaggio di avvertimento (warning), di cui l'ente dovra' tener conto per la corretta quadratura dei dati.
Variazioni - In presenza di errori materiali di inserimento ovvero di imputazione, e' necessario rettificare il modello relativo al periodo cui si riferisce l'errore.
Dati provvisori - Relativamente all'invio di dati provvisori, si rappresenta che il monitoraggio sul patto dovrebbe, in linea di principio, contenere dati definitivi (in particolar modo con riferimento alla gestione di cassa); tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse definitiva, e' necessario apportare le variazioni non appena siano disponibili i dati definitivi.
Rispetto del Patto - Il rispetto del patto da parte dei singoli enti viene valutato confrontando il risultato conseguito al 31 dicembre 2009 con l'obiettivo annuale prefissato. Il sistema web e' predisposto per effettuare automaticamente tale confronto onde consentire una piu' rapida ed immediata valutazione circa il conseguimento o meno del proprio obiettivo programmatico da parte dell'ente.
In proposito, si rappresenta che, a causa delle difficolta' interpretative riscontrate nel 2007 circa la valenza da dare al segno (positivo o negativo) derivante dalla differenza tra risultato registrato e obiettivo programmatico, per il patto 2009, e' stabilito, cosi' come per il patto 2008, che se tale differenza risulta:
negativa o pari a 0, il patto di stabilita' per l'anno 2009 e' stato rispettato;
positiva, il patto di stabilita' interno 2009 non e' stato rispettato. A.3. Creazioni di nuove utenze e/o variazioni di utenze gia' in uso.
A seguito di alcuni inconvenienti segnalati dalle Regioni nelle operazioni di accreditamento effettuate in passato, si comunica che, a decorrere dall'anno 2008, gli accreditamenti sinora effettuati rimangono validi sino a quando l'amministrazione non decida di eliminare, variare o creare nuove utenze.
In questo caso, e' necessario che la regione effettui una esplicita richiesta, tramite lettera, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGEPA - via XX Settembre, 97 - 00187 Roma.
La richiesta deve contenere necessariamente le seguenti informazioni:
a. nome e cognome delle persone da abilitare alla trasmissione dei dati;
b. codice fiscale;
c. ente di appartenenza;
d. recapito di posta elettronica e telefonico.
Si precisa che ogni utenza e' strettamente personale per cui ogni ente puo' richiedere, con le procedure suesposte, ulteriori utenze. A.4. Requisiti informatici per l'applicazione web: patto di stabilita' interno.
Si ricorda, inoltre, che per l'utilizzo del sistema web relativo al patto di stabilita' interno sono necessari i seguenti requisiti:
dotazione informatica: disponibilita' di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (Explorer 5.5 o superiore, Netscape 7.0) con installata la JVM (java virtual machine) dal sito http://www.java.com/it/ (con i relativi aggiornamenti sui pc dove si opera); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe;
supporti operativi: le modalita' di accesso al nuovo sistema e le istruzioni per l'utilizzo dello stesso, sono disponibili, nell'apposita area dedicata al Patto di stabilita' interno del sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.pattostabilita.rgs.tesoro.it ), sotto la dicitura «Regole per il sito». A.5. Altri riferimenti e richieste di supporto.
In linea di principio, si segnala che riguardo ad alcuni criteri generali concernenti la gestione del patto di stabilita' interno, in quanto compatibili, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono far riferimento alla circolare n. 2 del 27 gennaio 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze predisposta per gli enti locali e visionabile sul sito:
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2009/Circolare1. htm_asc1.pdf
Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
assistenza.cp@tesoro.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto «Utenza sistema Patto di Stabilita' - richiesta di chiarimenti». Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il recapito telefonico del richiedente per essere ricontattati; per urgenze e' possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2244 dalle 8.00 alle 18.00, con l'interruzione di un'ora tra 13.00 e le 14.00;
pattostab@tesoro.it per i quesiti di natura amministrativa e/o normativa;
drgs.igop.ufficio14@tesoro.it per gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata alla normativa del patto di stabilita' interno. A.6. Indicazioni operative inerenti il primo invio di dati.
Ai sensi dell'art. 77-ter, comma 12, del decreto-legge n.112 del 2008, il primo invio delle informazioni trimestrali da parte degli enti e' previsto entro un mese dalla scadenza del primo trimestre di riferimento (ossia entro il 30 aprile 2009).
L'approvazione del presente decreto - avvenendo in data successiva alla scadenza sopra descritta - determina che il primo invio di informazioni, inerenti sia alla gestione di cassa che alla gestione di competenza, avra' luogo a partire dal primo mese successivo alla pubblicazione del decreto. B. Istruzioni per la compilazione dei modelli n.1 - 2/09/CS , n.1 - 2/09/CP e n. 3/09. B.1. Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e di Bolzano.
L'art. 77-ter, comma 6, del decreto-legge n. 112 del 2008 prevede che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano concordino con il Ministro dell'Economia e delle Finanze il livello di spese correnti e in conto capitale di competenza nonche' il livello dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009/2011. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni valide per le Regioni a statuto ordinario.
Per compilare i modelli n. 1/09/CS e n. 1/09/CP si deve far riferimento, per la gestione di cassa, ai pagamenti totali (in conto competenza e in conto residui) e, per la gestione di competenza, agli impegni sostenuti, in relazione alle spese correnti ed in conto capitale, in ciascun trimestre del 2008 e 2009.
Si fa presente che gli enti dovranno indicare, nei citati modelli di monitoraggio, gia' in occasione del primo inserimento dei dati, anche l'obiettivo (sia per la gestione di cassa che di competenza) stabilito in sede di accordo, riferito a tutto il 2009 aggiornato, ove non previsto nell'accordo, per tenere conto dell'esclusione delle spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale. Tale obiettivo avra' esclusiva valenza per il confronto con le risultanze dell'intero 2009, in quanto l'attuale normativa non prevede obiettivi trimestrali. B.2. Regioni a statuto ordinario.
La struttura del prospetto per il monitoraggio del patto 2009 per le Regioni a statuto ordinario ricalca sostanzialmente la struttura dei prospetti predisposti per l'anno passato, riproponendo la rilevazione dei due obiettivi programmatici (uno per la gestione di cassa e l'altro per la gestione di competenza) riferiti al complesso delle spese finali. Si precisa che il mancato raggiungimento anche di uno solo dei due predetti obiettivi configura il mancato rispetto delle regole del patto di stabilita' interno.
Per compilare i modelli n. 2/09/CS e n. 2/09/CP si deve far riferimento, rispettivamente, ai pagamenti totali (in conto competenza e in conto residui) e agli impegni di competenza sostenuti in ciascun trimestre del 2008 e 2009, sia in relazione alle spese correnti che a quelle in conto capitale. Il totale delle risultanze trimestrali per l'anno 2009, in termini di cassa e di competenza, sempre riportato in forma cumulata nel modello in corrispondenza del codice R SF 09 («Risultato Trimestrale Spese Finali»), viene confrontato, solo in occasione del 4° trimestre dell'anno 2009, con gli obiettivi annuali in termini di cassa e di competenza. Piu' specificamente, al 31 dicembre 2009, il sistema acquisira' gli obiettivi sopra citati, determinati assumendo come base il pieno rispetto del patto di stabilita' interno per l'anno 2008 ([(spese finali 2005 - 1,8%) - finanziamenti c/capitale U.E. 2007] + 2,5%). B.3. Dettaglio Obiettivo annuale attribuito agli enti locali.
Il modello n. 3/09 mira ad evidenziare l'eventuale scelta della Regione o delle Province autonome di consentire agli enti locali che abbiano i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 7-quater del decreto-legge n. 5/2009 di escludere i pagamenti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 del medesimo art. 7-quater, attraverso un peggioramento del proprio obiettivo.
In particolare, nel predetto modello n. 3/09 occorre indicare, per ciascun ente locale beneficiario, il codice fiscale, la denominazione e la quota di obiettivo attribuita.
Il totale delle quote attribuite e', poi, riportato nel rigo QOSF09 dei modelli 1/09 CS , 2/09 CS.
L'obiettivo programmatico del 2009 rideterminato in considerazione dell'entita' complessiva degli importi autorizzati agli enti locali non e' considerato ai fini della determinazione degli obiettivi programmatici degli anni successivi. B.4. Esclusione pagamenti in c/residui a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali.
L'esclusione dal patto di stabilita' interno dei pagamenti effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali, disposta dall'art. 9-bis, comma 5, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, deve intendersi riferita anche ai pagamenti effettuati a seguito della riassegnazione di residui perenti di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. C. PROSPETTO DELLA CERTIFICAZIONE
Sulla base delle informazioni inserite nel sistema web del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, le Regioni e le Province autonome possono stampare il modello per la certificazione da inviare al Ministero dell'economia e delle finanze, compilato con tutti i dati numerici e con l'indicazione del rispetto o meno degli obiettivi del patto.
Per stampare la suddetta certificazione predisposta in modo automatico e' necessario accedere all'applicazione web del «Patto» e richiamare, dal menu a tendina, la funzione di «Interrogazione modello» relativa al IV trimestre 2009 che consentira' di visualizzare e controllare i dati relativi al proprio ente. Dopo aver verificato l'attendibilita' delle informazioni acquisite dal sistema e' possibile procedere alla predisposizione della certificazione cliccando sul pulsante «stampa certificato», che generera' un file in formato «pdf» pronto per la stampa del modulo da inviare in forma cartacea al Ministero dell'economia e delle finanze.
I dati inseriti per il monitoraggio possono essere rettificati entro il termine limite del 31 marzo 2010 avvalendosi dell'apposita funzione «Variazione modello» nella procedura del monitoraggio. Dopo il termine del 31 marzo 2010 potranno essere effettuate ulteriori rettifiche in considerazione dei risultati dei rendiconti approvati.
Non e' possibile inviare altri prospetti di certificazione, se non quello prodotto dal sistema web.
Il prospetto che verra' prodotto direttamente dal sistema web ai fini della certificazione e' quello contenuto nell'Allegato B.
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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