Gazzetta n. 11 del 15 gennaio 2010 (vai al sommario) |
|
LEGGE 23 dicembre 2009, n. 202 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia, fatto a Torino il 16 settembre 2003, con allegato emendamento fatto a Torino il 28 settembre 2006. |
|
|
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (Autorizzazione alla ratifica) 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia, fatto a Torino il 16 settembre 2003, con Emendamento fatto a Torino il 28 settembre 2006. |
| Art. 2 (Ordine di esecuzione) 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' con quanto previsto dall'articolo XVI dell'Accordo stesso. |
| Art. 3 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 dicembre 2009
NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 2674): Presentato dal Ministero degli affari esteri (Frattini) il 4 agosto 2009. Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 16 settembre 2009, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e XI. Esaminato dalla III commissione il 23 settembre 2009 ed il 2 ottobre 2009. Esaminato in aula il 5 ottobre 2009 ed approvato il 6 ottobre 2009. Senato della Repubblica (atto n. 1810): Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 16 ottobre 2009, con pareri delle commissioni 1a, 2a, 5a, 6a, e 11a. Esaminato dalla 3a commissione il 21 ottobre 2009, ed il 24 novembre 2009. Esaminato ed approvato in aula il 1° dicembre 2009. |
| Allegato ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LE NAZIONI UNITE SULLO STATUS DELLO STAFF COLLEGE DEL SISTEMA DELLE NAZIONI UNITE IN ITALIA Il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito denominato "il Governo") e le Nazioni Unite, CONSIDERANDO che, con la risoluzione 55/207, l'Assemblea Generale ha deciso di istituire lo Staff College del Sistema delle Nazioni Unite, in data 1 gennaio 2002, previa approvazione del relativo Statuto, quale istituzione preposta alla gestione delle competenze, formazione e apprendimento per il personale del Sistema delle Nazioni Unite, rivolta in particolare ai settori dello sviluppo economico e sociale, della pace e della sicurezza e della gestione interna del sistema; CONSIDERANDO che, in conformita' con l'Articolo IX dello Statuto dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite, approvato dall'Assemblea Generale con la risoluzione 55/278, lo Staff College, quale parte delle Nazioni Unite, godra' dello status, dei privilegi e delle immunita' previsti agli Articoli 104 e 105 della Carta delle Nazioni Unite, dalla Convenzione sui Privilegi e le Immunita' delle Nazioni Unite del 13 febbraio 1946 ratificata dalla Repubblica italiana il 20 dicembre 1957 e da altri accordi internazionali e risoluzioni delle Nazioni Unite relative allo status ed ai privilegi e immunita' dell'Organizzazione; RICHIAMANDO le consultazioni che si sono svolte fra i rappresentanti dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite e del Governo Italiano allo scopo di disciplinare le problematiche derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite di Torino, Italia; HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO I DEFINIZIONI Ai fini del presente Accordo, si applicheranno le seguenti definizioni: a. per "Staff College" si intende lo Staff College del Sistema delle Nazioni Unite di Torino, Italia, e qualsiasi altro ufficio subordinato che potra' essere istituito in Italia, con il consenso del Governo; b. per "autorita' competenti" si intendono le autorita' centrali, locali ed altre autorita' previste dalla legislazione italiana; c. per "Governo" si intende il Governo della Repubblica Italiana; d. per "Convenzione" si intende la Convenzione sui Privilegi e le Immunita' delle Nazioni Unite, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946; e. per "Direttore dello Staff College" si intende il funzionario responsabile dello Staff College; f. per "Funzionari dello Staff College" si intendono il Direttore dello Staff College e tutti i membri del suo personale, indipendentemente dalla nazionalita', impiegati ai termini delle Norme e Regolamenti per il Personale delle Nazioni Unite tranne le persone che sono reclutate in Italia e assunte con retribuzione orario, come previsto nella risoluzione 76 (I) del 7 dicembre 1946 della Assemblea generale delle Nazioni Unite; g. per "Esperti in missione" si intendono le persone, diverse dai funzionari dello Staff College, che sono in missione per lo Staff College nell'ambito degli Articoli VI e VII della Convenzione; h. per "Accordo" si intende il presente Accordo con i suoi Allegati. ARTICOLO II APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE La Convenzione si applichera' allo Staff College, ai fondi ed ai beni di sua proprieta', nonche' ai suoi funzionari e esperti in missione in Italia. ARTICOLO III PERSONALITA'' GIURIDICA 1. Il Governo riconosce la personalita' giuridica dello Staff College, nonche' la sua capacita' giuridica di: a. stipulare contratti; b. acquisire e cedere proprieta' mobiliari e immobiliari; c. di stare in giudizio. 2. Per le finalita' del presente Articolo, lo Staff College sara' rappresentato dal Direttore dello Staff College. ARTICOLO IV STATUS DELLO STAFF COLLEGE 1. I locali dello Staff College saranno inviolabili. Le autorita' competenti non entreranno nei locali per svolgere attivita' ufficiali, se non con l'esplicito consenso del Direttore dello Staff College ed alle condizioni da lui concordate. In caso di incendio o altra situazione di emergenza che richieda un immediato intervento protettivo, si presumera' il consenso del Direttore o del suo rappresentante per entrare nei locali, qualora non sia possibile raggiungere in tempo ne' l'uno ne' l'altro. 2. Gli archivi dello Staff College, ed in generale tutti i documenti che gli appartengono o in esso custoditi saranno inviolabili. 3. Le autorita' competenti garantiranno con debita cura la sicurezza e la protezione dello Staff College, ed assicureranno che la sua tranquillita' non venga disturbata dall'ingresso di persone o gruppi esterni non autorizzati, ovvero da disordini nelle sue immediate vicinanze. 4. Fatte salve le disposizioni della Convenzione, lo Staff College provvedera' ad impedire che i suoi locali vengano usati come rifugio da persone che tentano di evitare l'arresto o un procedimento ai sensi della legislazione italiana, o sono ricercati dal Governo ai fini dell'estradizione in un altro paese. 5. Eventuali localita' dentro o fuori Torino, eventualmente usate temporaneamente per riunioni dello Staff College, con l'assenso del Governo, saranno considerate parte dei locali dello Staff College per la durata della riunione. Per tali conferenze, riunioni o seminari saranno stipulali appositi Accordi fra lo Staff College ed il Governo. ARTICOLO V FONDI, BENI ED ALTRE PROPRIETA' 1. Lo Staff College, le sue proprieta', fondi e beni, ovunque siano ubicati e da chiunque siano tenuti, saranno immuni da qualsiasi forma di procedimento legale, tranne in casi particolari in cui il Segretario Generale delle Nazioni Unite abbia esplicitamente rinunciato a tale immunita'. Resta tuttavia inteso che la rinuncia non potra' essere estesa a nessun provvedimento esecutivo. 2. Le proprieta', i fondi e i beni dello Staff College, ovunque siano ubicati e da chiunque siano custoditi, saranno immuni da perquisizioni, requisizioni, confische, espropriazioni e da qualsiasi altra forma di intervento esercitata tramite provvedimenti esecutivi, amministrativi, giudiziari o legislativi. 3. Senza alcuna restrizione dovuta a controlli finanziari, regolamenti o moratorie di nessun genere, lo Staff College: a. potra' possedere ed usare fondi, oro o strumenti negoziabili di qualunque genere e mantenere e gestire conti in qualsiasi valuta e convertire qualsiasi valuta in suo possesso in qualsiasi altra valuta; b. sara' libero di trasferire i suoi fondi, oro o valute da un paese ad un altro o all'interno dell'Italia ad altre organizzazioni o agenzie del sistema delle Nazioni Unite; c. per le sue transazioni finanziarie, usufruira' del tasso di cambio piu' favorevole legalmente disponibile. ARTICOLO VI ESENZIONE DA TASSAZIONE 1. Lo Staff College, i suoi fondi, beni, redditi e altre proprieta' saranno esenti da: a. tutte le imposte dirette; b. dazi doganali e divieti o restrizioni sugli articoli importati o esportati dallo Staff College per uso ufficiale. Resta tuttavia inteso che gli articoli importati in esenzione non saranno venduti in Italia, se non alle condizioni concordate con il Governo; c. dazi doganali e divieti e restrizioni sulle importazioni ed esportazioni delle sue pubblicazioni. 2. Lo Staff College sara' esente da imposte indirette, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sull'acquisto di beni e servizi per uso ufficiale superiore ai limiti imposti dalla legislazione italiana. 3. Le esenzioni di cui al presente Articolo non si applicano a imposte e tasse che costituiscono il corrispettivo per servizi pubblici resi dalla autorita' competenti allo Staff College. ARTICOLO VII COMUNICAZIONI 1. Per le sue comunicazioni ufficiali; lo Staff College godra' di agevolazioni sulle comunicazioni non meno favorevoli di quelle concesse dal Governo alle rappresentanze diplomatiche o altre organizzazioni intergovernative per l'installazione e il funzionamento, le priorita', le tariffe sulle comunicazioni postali, via cavo, a mezzo telegrammi, radiogrammi, telefoto, telefoni ed altre comunicazioni, nonche' per le tariffe sulle informazioni alla stampa e alla radio. 2. Nessuna corrispondenza ufficiale o altre comunicazioni dello Staff College saranno soggette a censura. Tale immunita' si applichera' a materiale stampato, comunicazione di dati con mezzi fotografici ed elettronici ed a qualsiasi altra forma e mezzi di comunicazione. Lo Staff College avra' diritto ad usare codici ed inviare e ricevere corrispondenza per posta o in sacchi sigillati, che saranno tutti inviolabili e non soggetti a censura. ARTICOLO VIII FUNZIONARI DELLO STAFF COLLEGE 1. I funzionari dello Staff College: a. saranno immuni da procedimenti legali per parole pronunciate o scritte e per tutti gli atti da essi svolti nella loro funzione ufficiale. Tale immunita' continuera' ad essere concessa al termine dell'impiego presso lo Staff College; essi saranno altresi' immuni da ogni forma di detenzione, tranne nel caso in cui non siano colti in flagrante per un reato che, ai sensi della legislazione italiana, sia passibile di pena massima non inferiore a tre anni di detenzione; b. saranno immuni da ispezione e sequestro del bagaglio ufficiale; c. saranno esenti da tassazione su stipendi, emolumenti, indennita' e trattamento pensionistico ad essi corrisposti dalle Nazioni Unite e, tranne che per i cittadini italiani ed i residenti permanenti, sui redditi da fonti esterne alla Repubblica Italiana; d. saranno esenti dagli obblighi del servizio di leva; e. saranno esenti, insieme con i coniugi e familiari a carico, dalle restrizioni sull'immigrazione e dalla registrazione di stranieri; f. godranno dei privilegi concessi in materia valutaria ai funzieinari di rango equivalente che fanno parte dette rappresentanze diplomatiche accreditati presso il Governo; g. godranno, insieme con i coniugi e familiari a carico ed agli altri membri del nucleo familiare, delle stesse agevolazioni degli inviati diplomatici per il rimpatrio in tempo di crisi internazionali. 2. I funzionari dello Staff College, ad eccezione di quelli che sono cittadini italiani o residenti permanenti, avranno altresi' diritto:. a. ad importare in esenzione da dazi e tariffe doganali ed acquistare in esenzione da imposte le quantita' di taluni articoli necessarie per uso o consumo personale, ma non da donare o vendere; b. a mantenere conti in valuta estera e, al termine dell'impiego presso lo Staff College, a portare fuori dall'Italia il credito di tale importo. 3. Oltre ai privilegi ed alle immunita' sopra specificati, al Direttore dello Staff College, al suo Vice ed ai funzionari con qualifica P5 o superiore saranno concessi, per se stessi, i coniugi ed i familiari a carico, i privilegi e le immunita', le esenzioni e le agevolazioni di norma concessi ai membri delle rappresentanze diplomatiche di rango equivalente. ARTICOLO IX RINUNCIA ALL'IMMUNITA' 1. I privilegi e le immunita' concessi ai sensi del presente Accordo sono concessi nell'interesse delle Nazioni Unite, e non a beneficio personale delle persone interessate. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha il diritto e il dovere di rinunciare all'immunita' delle persone menzionate nel presente Accordo ogni qualvolta, a suo parere, tale immunita' ostacoli il corso della giustizia e vi si possa rinunciare senza ledere gli interessi delle Nazioni Unite. 2. Le Nazioni Unite collaboreranno in qualsiasi momento con le autorita' competenti per agevolare il corso della giustizia, garantire il rispetto delle norme di polizia ed impedire che si verifichino abusi in relazione ai privilegi, alle immunita' ed alle agevolazioni concesse ai sensi del presente Accordo. ARTICOLO X LASCIAPASSARE 1. Il Governo riconoscera' ed accettera' il lasciapassare delle Nazioni Unite rilasciato ai funzionari dello Staff College come documento di viaggio valido equivalente al passaporto. 2. In conformita' con le disposizioni della Sezione 26 della Convenzione, il Governo riconoscera' ed accettera' i certificati delle Nazioni Unite rilasciati agli esperti in missione. 3. Qualora necessario, i visti saranno rilasciati dal Governo a titolo gratuito e nel minor tempo possibile. ARTICOLO XI IDENTIFICAZIONE Ai funzionari, coniugi, familiari a carico e personale di servizio appartenente al nucleo familiare a cui sono concessi privilegi e immunita' sara' rilasciata dal Governo una carta d'identita' speciale attestante il loro status, come specificato nell'Articolo II dell'Allegato. ARTICOLO XII NOTIFICA Lo Staff College comunichera' al Governo i nomi e le categorie di funzionari e degli esperti in missione, nonche' qualsiasi modifica del loro status. ARTICOLO XIII SICUREZZA SOCIALE 1) I funzionari dello Staff College sono soggetti alle Norme e Regolamenti del Personale delle Nazioni Unite che prevedono un sistema di sicurezza sociale globale. Pertanto lo Staff College e i suoi funzionari saranno esenti dalla normativa italiana in materia di sicurezza sociale. 2) Quanto previsto dal paragrafo 1, si applica mutatis mutandis ai membri delle famiglie dei funzionari facenti parte del nucleo familiare, tranne nel caso in cui detti membri siano lavoratori dipendenti o autonomi nel territorio italiano o qualora siano iscritti al servizio di sicurezza sociale nazionale. ARTICOLO XIV COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE 1. In base alla Sezione 29 della Convenzione, lo Staff College dovra' prevedere ad istituire metodi appropriati di soluzione per le controversie nelle quali sara' implicato un funzionario dello Staff College che, per il fatto della sua posizione ufficiale, gode dell'immunita', se questa immunita' non e' stata tolta secondo l'articolo IX del presente Accordo. 2. Eventuali controversie fra lo Staff College ed il Governo relative all'interpretazione e applicazione del presente Accordo, che non potranno essere composte tramite negoziato o altre modalita' di composizione concordate, saranno sottoposte ad arbitrato, su richiesta di una delle due Parti. Ciascuna Parte nominera' un arbitro, ed i due arbitri in tal modo nominati ne nomineranno un terzo, che fungera' da presidente. Qualora, entro trenta (30) giorni dalla richiesta di arbitrato una delle due Parti non abbia nominato un arbitro, ovvero qualora entro quindici (15) giorni dalla nomina dei due arbitri non sia stato nominato il terzo, una delle due Parti puo' chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di nominare un arbitro. La Procedura di arbitrato sara' fissata dagli arbitri, e le relative spese saranno sostenute dalle Parti in base alla valutazione degli arbitri. Il lodo arbitrale sara' corredato da una dichiarazione motivata, e sara' accettato dalle Parti come sentenza definitiva della controversia. ARTICOLO XV ASSICURAZIONE PER AUTOVEICOLI In conformita' con la risoluzione della Assemblea generale XIII.6.E del 13 febbraio 1946 tutti gli Autoveicoli posseduti o utilizzati dallo Staff College del Sistema delle Nazioni Unite e da tutti i membri del personale che possiedono o utilizzano tali autoveicoli dovranno essere assicurati in maniera appropriata per i rischi nei confronti dei terzi. ARTICOLO XVI ENTRATA IN VIGORE Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui le Nazioni Unite riceveranno una notifica del Governo attestante l'avvenuto espletamento delle procedure costituzionali necessarie per l'entrata in vigore dell'Accordo. ARTICOLO XVII EMENDAMENTI Il presente Accordo e/o i suoi Allegati possono essere emendati con il consenso reciproco delle Parti, ed entreranno in vigore alle condizioni enunciate all'Articolo XVI del presente Accordo. ARTICOLO XVIII DURATA Il presente Accordo cessera' di essere in vigore sei mesi dopo che una delle due Parti avra' comunicato all'altra la sua decisione di far cessare l'Accordo, tranne che per quanto riguarda la normale cessazione delle attivita' dello Staff College nel paese e la cessione delle sue proprieta' e dei suoi beni. Fatto a Torino il 16 SETTEMBRE 2003 in due esemplari, nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
(firma) (firma) Per la Repubblica Italiana Per le Nazioni Unite
ALLEGATO
ARTICOLO I ESENZIONE DA TASSAZIONE Oltre all'Articolo VI dell'Accordo, lo Staff College sara' esente da imposte di proprieta' sui veicoli a motore e ricevera' un quantitativo di benzina o altro carburante e lubrificante, nella misura concordata fra l'Amministrazione Italiana e lo Staff College. Il Governo concedera' ad ogni veicolo adibito ad uso ufficiale una targa diplomatica. ARTICOLO II FUNZIONARI DELLO STAFF COLLEGE CON QUALIFICA P5 E SUPERIORI 1. I funzionari dello Staff College appartenenti alla categoria professionale, con qualifica P5 e superiori, con contratto di impiego valido non inferiore agli undici (11) mesi, avranno diritto: a. Ad una carta d'identita' rilasciata dal Governo Italiano. Per i funzionari di nazionalita' non italiana, il Governo Italiano concedera' una carta di identita' al funzionario, al coniuge, ai familiari a carico e ai figli fino a 26 anni. La carta d'identita' non sara' concessa a detti familiari di nazionalita' italiana Per i cittadini italiani, il Governo concedera' una carta d'identita' solo al funzionario e non al coniuge, ai figli ed agli altri familiari a carico italiani; b. Ad acquistare nella Repubblica Italiana due veicoli a motore ogni tre anni, in esenzione da imposte ed altri dazi, divieti e restrizioni, ed a nazionalizzare e vendere in qualsiasi momento tali veicoli nella Repubblica Italiana in esenzione da imposte. I veicoli a motore saranno esenti da imposte di proprieta' sui veicoli; c. A targhe CD per due o un veicolo, se registrati a nome del funzionario. Per contro, se registrati a nome del coniuge o dei familiari a carico, e a condizione che abbiano un numero di targa italiano, esse daranno diritto ad esenzione dall'imposta di proprieta' sui veicoli ed all'acquisto di buoni per carburante e benzina, come indicato qui di seguito; d. Ad un quantitativo di benzina o altro carburante e lubrificante in misura ed alle tariffe prevalenti per i membri delle rappresentanze diplomatiche di rango equivalente accreditati presso la Repubblica Italiana. Tale privilegio sara' concesso ai funzionari in possesso di un veicolo con targa CD o italiana, o a coloro che hanno gia' presentato richiesta di targa CD o italiana per i veicoli con targa straniera o EE; e. Al momento dell'assunzione in Italia, ad importare in esenzione da dazi doganali e altri oneri, compresa l'imposta sul valore aggiunto, mobilio, effetti personali e tutti gli elettrodomestici per uso familiare, compreso un veicolo a motore in esenzione dall'imposta di proprieta' sui veicoli. Tale diritto sara' esercitato entro dodici mesi dalla data di assunzione; f. all'esenzione dal pagamento dell'IVA sull'acquisto di beni e servizi superiori ai limiti imposti dalla legislazione italiana. ARTICOLO III FUNZIONARI DELLO STAFF COLLEGE CON QUALIFICA DA P1 a P4 2. I funzionari dello Staff College appartenenti alla categoria professionale, con qualifica da P1 a P4, con contratto di impiego valido non inferiore agli undici (11) mesi, avranno diritto: a. Ad una carta d'identita' rilasciata dal Governo Italiano. Per i funzionari di nazionalita' non italiana, il Governo Italiano concedera' una carta di identita' al funzionario, al coniuge, ai familiari a carico, ai figli fino a 26 anni. La carta d'identita' non sara' concessa a detti familiari, se di nazionalita' italiana. Per i cittadini italiani, il Governo rilascera' una carta d'identita' solo al funzionario e non al coniuge italiano, ai figli ed agli altri familiari a carico; b. Ad importare in esenzione da dazi doganali e altri oneri, compresa l'imposta sul valore aggiunto, un veicolo a motore in esenzione di imposta di proprieta' sui veicoli ogni quattro anni ed a nazionalizzare e vendere tale veicolo nella Repubblica italiana, in qualsiasi momento e in esenzione da imposte. Il veicolo a motore sara' esente da imposte di proprieta' sui veicoli; c. Ad un quantitativo di benzina o altro carburante e lubrificante in misura ed alle tariffe prevalenti per i membri delle rappresentanze diplomatiche di rango equivalente accreditati presso la Repubblica Italiana; d. Al momento dell'assunzione in Italia, ad importare in esenzione da dazi doganali e altri oneri, compresa l'imposta sul valore aggiunto, mobilio, effetti personali e tutti gli elettrodomestici per uso familiare, compreso un veicolo a motore in esenzione da imposte di proprieta' sui veicoli. Tale diritto sara' esercitato entro dodici mesi dalla data di assunzione ARTICOLO IV ESPERTI IN MISSIONE 1. Agli esperti in missione per lo Staff College saranno concessi privilegi, immunita' ed agevolazioni, come specificato nell'Articolo VI, Sezioni 22 e 23 e nell'Articolo VII, Sezione 26, della Convenzione. 2. Agli esperti in missione con un contratto non inferiore agli undici (11) mesi sara' concessa una carta d'identita' speciale rilasciata dal Governo attestante il loro status.
EMENDAMENTO DELL'ACCORDO FRA LE NAZIONI UNITE E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA SULLO STATUS DELLO STAFF COLLEGE DEL SISTEMA DELLE NAZIONI UNITE, FATTO A TORINO IL 16 SETTEMBRE 2003
Le Nazioni Unite e il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito denominate "Parti contraenti"); CONSIDERANDO l'Accordo tra le Nazioni Unite e il Governo della Repubblica Italiana sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite, fatto a Torino il 16 settembre 2003 (qui di seguito denominato "Accordo"); VISTO l'articolo V, sez. 18, lettera b) della Convenzione sui privilegi ed immunita' delle Nazioni Unite, 13 febbraio 1946; CONSIDERANDO le intervenute intese tra le Parti contraenti convengono: Articolo 1 Le Parti contraenti decidono di espungere dall'articolo VIII, comma 1, lettera c, dell'Accordo le parole "trattamento pensionistico". Articolo 2 Il presente emendamento, quale parte integrante dell'Accordo, entrera' in vigore alla data di entrata in vigore dell'Accordo ai sensi dell'articolo XV. Fatto a Torino il 28 settembre 2006 in duplice esemplare nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.
Per le NAZIONI UNITE Per la REPUBBLICA ITALIANA (firma) (firma) |
|
|
|