Gazzetta n. 12 del 16 gennaio 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 23 dicembre 2009 |
Attuazione dell'articolo 1, comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente la demolizione di unita' navali destinate al trasporto pubblico locale. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto l'art. 1, comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che istituisce il Fondo per favorire la demolizione delle unita' navali destinate, in via esclusiva, al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, non piu' conformi ai piu' avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione e di tutela dell'ambiente marino e la cui eta' e' di oltre 20 anni e che, alla data del 1° gennaio 2006, risultano iscritte, nei registri tenuti dalle Autorita' nazionali, rinviando la determinazione dei criteri e delle modalita' di attribuzione dei benefici ad un decreto del Ministro dei trasporti, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in conformita' con la normativa comunitaria e internazionale vigente in materia di sicurezza e di tutela ambientale, e con le linee guida dell'IMO in materia di demolizione delle navi A. 962 (23) e, di sviluppo del Piano di demolizione delle navi (MEPC Circ. 419 del 12 novembre 2004); Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007»; Vista la Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione; Vista la legge 18 agosto 1993, n. 340, «Ratifica ed esecuzione della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di scorie tossiche e della loro eliminazione, con annessi, relativo atto finale e risoluzioni, fatta a Basilea il 22 marzo 1989»; Visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte quarta sulle «norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e, in particolare, l'art. 12; Visto il regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio del 22 marzo 1999, recante modalita' d'applicazione dell'art. 93 del Trattato CE e, in particolare, l'art. 3; Vista la Decisione C (2007) 6076 def dell'11 dicembre 2007, con la quale la Commissione europea ha considerato il regime di aiuti compatibile con il disposto dell'art. 87, par. 3, lettera c) del Trattato CE; Considerata la necessita' di provvedere all'applicazione dell'art. 1, comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche nelle more della ratifica della Convenzione internazionale sulla sicurezza e compatibilita' ambientale delle attivita' di demolizione delle unita' navali siglata ad Hong Kong nel maggio 2009; Ritenuto, pertanto, necessario stabilire i criteri e le modalita' di attribuzione del beneficio, fermi restando gli altri requisiti stabiliti dall'art. 1, comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto il concerto espresso dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota UL/2008/2626 del 5 marzo 2008, ai sensi dell'art. 1, comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 26 marzo 2008; Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 6275/CONF del 20 marzo 2008; Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 37919 del 28 marzo 2008;
Decreta:
Art. 1 Soggetti beneficiari
1. Fruiscono dei benefici previsti dall'art. 1, comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le imprese pubbliche e private che gestiscono servizi di trasporto pubblico locale effettuati per via marittima, fluviale e lacuale, che vendono per demolizione, o fanno demolire per conto proprio, unita' navali destinate, in via esclusiva, al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, aventi i seguenti requisiti: a) eta' dell'unita' navale, alla data del 1° gennaio 2006, superiore 20 anni e che risulti completamente ammortizzata; b) disponibilita' dell'unita' navale, alla data di avvio alla demolizione o di vendita per demolizione, sulla base di titolo proprieta' della impresa stessa o di imprese dello stesso gruppo o di contratto di leasing, con impegno al riscatto, od altro contratto, con obbligo di acquisto; c) iscrizione dell'unita' navale, non oltre la data del 1° gennaio 2006, nei registri di cui all'art. 146 del codice della navigazione o munita, nello stesso periodo di riferimento, del passavanti provvisorio; d) inizio dei lavori di demolizione in un cantiere sito nel territorio nazionale o di un Paese aderente all'OCSE nel periodo tra i1 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2009, in conformita' con la normativa comunitaria ed internazionale vigente in materia di sicurezza e di tutela ambientale, e con le linee guida dell'IMO in materia di demolizione delle navi A. 962 (23) e di sviluppo del Piano di demolizione delle navi (MEPC Circo4l9 del 12 novembre 2004); 2. Il beneficio di cui al presente articolo e' limitato alle unita' navali addette alla navigazione marittima o a quella interna, destinate a svolgere servizi pubblici di trasporto regionale e locale, che operano in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabiliti, ad accesso generalizzato, nell'ambito di un territorio normalmente regionale od infraregionale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. |
| Art. 2 Ammontare del beneficio
1. Il beneficio e' pari a duemila euro per ogni passeggero trasportabile fino ad un limite massimo di 350 passeggeri. La capacita' massima di trasporto passeggeri e' quella ricavabile dai certificati di sicurezza della unita' navale oggetto di demolizione. 2. La misura del beneficio di cui al comma 1 e' da intendersi come limite massimo dell'aiuto accordabile. 3. Il beneficio non puo' essere cumulato con aiuti ricevuti in base ad altri regimi locali, regionali, nazionali o comunitari per coprire gli stessi costi ammissibili, in particolare per quanto riguarda le compensazioni per gli oneri di servizio pubblico. Se le navi demolite che danno luogo al beneficio sono soggette ad oneri di servizio pubblico, si tiene conto dei fondi erogati in virtu' del presente regime per calcolare l'importo definitivo per gli oneri di servizio pubblico. 4. I pagamenti nei confronti di imprese beneficiarie di aiuti illegali sono sospesi finche' le stesse non avranno restituito altri incentivi indebitamente ricevuti in precedenza. |
| Art. 3 Modalita' di concessione del beneficio
1. Le imprese che intendono fruire del beneficio, in via provvisoria, per un importo non superiore al 75% del beneficio stesso, presentano, a pena di inammissibilita' al beneficio, apposita istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine di trenta giorni dalla data di inizio dei lavori di demolizione ovvero dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto nel caso di iniziative di demolizione avviate anteriormente a tale data, indicando gli elementi di individuazione della nave ed allegando la seguente documentazione: a) certificato della locale autorita' marittima nazionale, se la demolizione e' effettuata in Italia, ovvero di quella estera o consolare, se effettuate in un Paese OCSE, attestante la data di inizio dei lavori stessi; b) dichiarazione dell'ente di classificazione, indicante la data di entrata in esercizio della unita', il servizio cui la stessa era abilitata, la stazza lorda ed il numero massimo di passeggeri trasportabili sulla base dei certificati di sicurezza; c) estratto matricolare dal quale risulti, a norma dell'art. 3, comma 4 della legge, la proprieta' o la disponibilita' dell'unita' da demolire e l'iscrizione nei registri tenuti dalle autorita' nazionali alla data del 1° gennaio 2006, ovvero, nello stesso periodo di riferimento, il passavanti provvisorio; d) copia conforme del Memorandum of agreement, nel caso di vendita per demolizione; e) copia conforme dell'atto di vendita (Bill of sale), nel caso di vendita per demolizione, ovvero contratto di demolizione, nel caso di demolizione per proprio conto; f) nei casi di demolizione all'estero, copia conforme del modulo di notifica autorizzato dalle autorita' competenti ai sensi del regolamento (CE) N. 1013/2006 e successive modificazioni. 2. Alla corresponsione, in via provvisoria, del beneficio, per un importo non superiore al 75 per cento del beneficio stesso, si procede mediante pagamento diretto del beneficio all'impresa, dopo l'inizio dei lavori, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria od assicurativa, a garanzia dell'eventuale restituzione totale o parziale del beneficio erogato in caso di: a) mancata ultimazione dei lavori di demolizione entro il termine di sei mesi dalla data di inizio dei lavori di demolizione; b) di' accertata inesattezza dei dati forniti all'Amministrazione per la determinazione e corresponsione del contributo, nel pieno rispetto degli obblighi e delle condizioni poste dalla Decisione della Commissione europea C (2007)6076 def. dell'11 dicembre 2007; c) mancata presentazione dell'istanza di liquidazione nei termini di cui al seguente comma. 3. Per l'ottenimento della liquidazione definitiva del beneficio, le imprese interessate devono presentare, a pena di decadenza, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita istanza entro il termine di sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori di demolizione, iniziati nel periodo di cui all'art. 1 lettera d), corredata dal certificato della locale autorita' marittima nazionale, se la demolizione e' avvenuta in Italia, ovvero di quella estera o consolare, negli altri casi, attestante la data di inizio e di ultimazione dei lavori di demolizione, nonche', se la demolizione e' avvenuta in un Paese aderente all'OCSE, copia conforme del certificato di avvenuto corretto recupero o smaltimento di cui al regolamento (CE) N. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti. Se le iniziative di demolizione sono ultimate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di sessanta giorni per la presentazione dell'istanza di liquidazione decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto medesimo. 4. Alla concessione e corresponsione della liquidazione definitiva del beneficio si procede mediante pagamento diretto del beneficio all'impresa, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'eventuale restituzione totale o parziale dell'intero beneficio erogato, in caso di accertata inesattezza dei dati forniti all'Amministrazione per la determinazione e corresponsione, in via definitiva, del beneficio nel pieno rispetto degli obblighi e delle condizioni poste dalla Decisione della Commissione europea. |
| Art. 4 Criteri di priorita'
1. Per le iniziative di demolizione avviate anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto, la cui istanza sia pervenuta al Ministero delle infrastrutture e trasporti nei termini di cui all'art. 3, comma 1, dello stesso decreto, il beneficio di cui all'art. 1, comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' concesso, in via preliminare, secondo l'ordine cronologico derivante dalla data di inizio dei lavori di demolizione, nei limiti dei pertinenti stanziamenti di bilancio. A parita' di data di inizio dei lavori, la precedenza e' accordata alle iniziative aventi data di presentazione dell'istanza anteriore. 2. Per le iniziative avviate successivamente alla pubblicazione del presente decreto, la cui istanza sia pervenuta nei termini di cui all'art. 3, la concessione del beneficio, in via preliminare, e' effettuata seguendo l'ordine di presentazione delle medesime, sempre nei limiti delle disponibilita' finanziarie. A parita' di data di presentazione delle istanze, e' data precedenza nella concessione alle iniziative aventi data di inizio dei lavori antecedente. 3. In via sussidiaria, in entrambi i casi di cui ai commi 1 e 2, se sussiste ancora pari grado di priorita', e' data precedenza alle iniziative caratterizzate dalla maggiore vetusta', riferita alla data di entrata di entrata in esercizio della nave da demolire. 4. Per le istanze di liquidazione definitiva del beneficio, la concessione e' effettuata seguendo l'ordine di presentazione delle medesime, sempre nei limiti delle pertinenti disponibilita' finanziarie. A parita' di data di presentazione delle istanze, e' data precedenza nella concessione alle iniziative aventi data di fine dei lavori antecedente e, in via sussidiaria, a parita' di data di fine lavori, alle iniziative caratterizzate dalla maggiore vetusta', riferita alla data di entrata in esercizio della nave da demolire. |
| Art. 5 Decadenza dai benefici
1. L'impresa beneficiaria decade dal beneficio per inosservanza dei termini per la presentazione delle istanze di cui all'art. 3 del presente decreto, nel caso di mancata ultimazione dei lavori di demolizione entro il termine di sei mesi dalla data di inizio dei lavori di demolizione, ovvero di accertata inesattezza dei dati forniti all'Amministrazione per la determinazione e corresponsione del beneficio nel pieno rispetto degli obblighi e delle condizioni poste dalla Decisione C (2007) 6076 def. dell'11 dicembre 2007 della Commissione europea. 2. Nei casi di decadenza dal beneficio o di rinuncia parziale o totale da parte dell'impresa interessata, cosi' come nei casi di riduzione del beneficio, le somme percepite sono restituite insieme ai relativi interessi, calcolati sulla base del tasso ufficiale di riferimento in vigore alla data del provvedimento che pronuncia la decadenza ovvero che prende atto della rinuncia o che determina in via definitiva il beneficio, aumentato di due punti. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 2009
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteoli
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Prestigiacomo Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2009 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 340 |
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