Gazzetta n. 14 del 19 gennaio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 5 ottobre 2009
Determinazione della retribuzione convenzionale annua da assumersi a base per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite a favore dei tecnici di radiologia medica autonomi, dall'anno 2006 al 2009.


IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, che prevede la riliquidazione annuale delle rendite in favore dei tecnici sanitari di radiologia medica, in relazione alla media delle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennita' integrativa speciale, dei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dalle strutture pubbliche;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL del 31 luglio 2009, n. 158 relativa alla rivalutazione della retribuzione convenzionale per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite INAIL per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi per gli anni 2006 e 2009;
Visto il parere della Federazione nazionale dei collegi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, espresso con nota del 25 giugno 2009 ;
Visti i pareri del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria di questo Ministero rispettivamente in data 11 settembre 2009 e 24 settembre 2009;
Visti i decreti ministeriali 23 luglio 2008, 14 novembre 2008 e 23 febbraio 2009;
Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2008 e nell'anno 2009, calcolata dall'ISTAT, rispettivamente nella misura del 1,7 e del 3,23 per cento;
Considerato che non si e' verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
Vista la Conferenza dei servizi tenuta con il Ministero dell'economia e delle finanze in data 25 settembre 2009;

Decreta:

Art. 1

Le retribuzioni annue da assumersi a base per la rivalutazione ai sensi dell'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, delle rendite a favore dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e dalle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, sono fissate nelle misure e con le decorrenze esposte nel seguito:


Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

A norma dell'art.11 del decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra riportati, a partire dal 1° luglio 2006, dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scattera' la variazione retributiva minima non inferiore al dieci per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2009

Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Sacconi
Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 7
 
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