Gazzetta n. 14 del 19 gennaio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 31 dicembre 2009
Modalita' operative e termini per l'erogazione di contributi a sostegno delle imprese di autotrasporto passeggeri esercenti servizi di linea interregionale di competenza statale, per l'acquisto di mezzi a basso impatto ambientale di cui al codice di omologazione per le emissioni «euro 4» ed «euro 5».


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 6-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2009, che dispone l'erogazione di un contributo destinato alle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale per l'acquisto di nuovi autobus di categoria euro 4 ed euro 5, nonche' l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione, con il quale sono definite le modalita' operative per l'erogazione delle risorse, oltre ai termini, modalita' e modelli delle istanze per accedere ai contributi;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, recante «Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale»;
Vista la comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, del 22 gennaio 2009, con la quale vengono determinate le categorie di aiuti ritenute compatibili per un periodo di tempo limitato, ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE, per porre rimedio alle difficolta' provocate all'economia reale dalla crisi finanziaria mondiale;
Vista la comunicazione della Commissione europea - Modifica del quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, del 25 febbraio 2009;
Vista la decisione C(2009) 4277 del 28 maggio 2009, con la quale la Commissione europea ha dichiarato compatibile con il mercato comune, ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lett. b) del Trattato CE, lo schema di aiuto n. 248/2009, notificato dallo Stato italiano, relativo alla concessione di aiuti temporanei di importo limitato sulla base della menzionata direttiva «Modalita' di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica» (articoli da 1 a 3 e 8 a 10);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009, recante «Modalita' di applicazione della comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica»;

Decreta:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce le modalita' operative ed i termini per l'erogazione dei contributi a sostegno delle imprese di autotrasporto passeggeri esercenti linee interregionali di competenza statale, che provvedono all'acquisto di autobus, nuovi di fabbrica, omologati, per quanto attiene ai valori limite di emissioni di sostanze inquinanti come euro 4 od euro 5 appartenenti alla classe III od alla classe B, cosi' come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 dicembre 2003.
2. Non possono beneficiare dei contributi le imprese che versavano in condizioni di difficolta' alla data del 30 giugno 2008. A tal fine, sono da considerarsi in difficolta':
a) le imprese di grandi dimensioni che soddisfano le condizioni di cui al punto 2.1 della comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02, recante «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta'»;
b) le piccole e medie imprese che soddisfano le condizioni di cui all'art. 1, paragrafo 7, del Regolamento (CE) 6 agosto 2008, n.800.
 
Art. 2
Modalita' operative per l'erogazione dei contributi

1. I contributi complessivamente erogabili non possono superare il limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2009, e di 5 milioni di euro per l'anno 2010.
2. Per l'anno 2009, sono ammessi al contributo, tutti gli acquisti per compravendita di autobus, nuovi di fabbrica, effettuati a partire dal giorno 4 del mese di agosto compreso sino al 31 del mese di dicembre e, per l'anno 2010, sono ammessi al contributo tutti gli acquisti per compravendita di autobus, nuovi di fabbrica, effettuati a partire dal giorno 1° del mese di gennaio e sino al 31 del mese di dicembre.
3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono erogati, in ragione di ogni mezzo acquistato, distinti per anno di riferimento, sino ad un massimo del 75% del costo di acquisto dell'autobus cosi' come risultante dal contratto definitivo di compravendita, escludendo dal calcolo l'IVA.
4. Ai fini dell'ammissibilita' ai contributi, gli acquisti si intendono perfezionati alla data di stipula del relativo contratto.
5. Ad ogni impresa potranno essere erogati contributi sino ad un massimo di 400.000 euro, cumulativi per i due anni 2009 e 2010.
 
Art. 3
Termini di proposizione delle domande e requisiti

1. Possono proporre domande per accedere ai contributi le imprese italiane di autotrasporto di persone che, alla data del 4 agosto 2009, sono titolari di concessioni od autorizzazioni per l'esercizio di servizi di linea interregionali di competenza statale e che mantengano tale condizione al momento della presentazione della domanda. Le domande, distinte per anno per il quale si chiede il contributo, dovranno essere redatte secondo le indicazioni fornite nei commi che seguono.
2. Per i contributi relativi al 2009, le imprese devono inviare le istanze entro il termine perentorio del giorno 28 del mese di febbraio dell'anno 2010. Alle istanze dovra' essere allegata copia del contratto o dei contratti definitivi di acquisto, nei quali deve comparire, a pena di irricevibilita' della domanda, la specifica dichiarazione della concessionaria venditrice circa la categoria di emissioni inquinanti dell'autobus; in alternativa al contratto, le imprese possono presentare copia della carta di circolazione dell'autobus qualora questa fosse gia' nella loro disponibilita'. Dalla documentazione presentata, deve evincersi che l'acquisto e' stato effettuato in data compresa fra il 4 agosto ed il 31 dicembre 2009.
3. Per i contributi relativi al 2010, le imprese interessate devono far pervenire, entro il termine perentorio del giorno 28 febbraio 2010, una esplicita dichiarazione, resa dal titolare o dal legale rappresentante, nella quale si manifesta l'intenzione di acquistare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, autobus di classe III o B nuovi di fabbrica, da destinare all'impiego nei servizi di linea interregionali di competenza statale. In tale ipotesi, nella dichiarazione dovra' essere specificato il numero e la tipologia dei veicoli che l'impresa istante intende acquistare. All'esito delle dichiarazioni ricevute, ove ritenute ammissibili, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti- Dipartimento dei trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici- Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita- comunichera' alle imprese interessate l'importo presunto spettante a ciascuna di esse. Entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento di tale comunicazione, le stesse imprese dovranno confermare, o meno, l'intenzione di acquisto degli autobus gia' comunicata. Entro il 31 gennaio 2011, tali imprese dovranno comprovare gli acquisti effettuati, secondo le modalita' indicate al comma 2.
4. Qualora siano stati effettuati acquisti entro il mese di gennaio 2010, le imprese devono far pervenire le relative istanze, entro il termine perentorio del 28 febbraio dello stesso anno, con le medesime modalita' di cui al comma 2. In questa evenienza, e' ritenuta ricevibile una domanda unica per l'accesso ai contributi del 2009 e del 2010, avente il medesimo termine di invio del 28 febbraio 2010.
5. Le domande per accedere ai contributi devono essere redatte, a pena di irricevibilita', utilizzando unicamente la modulistica allegata al presente decreto, e devono essere inviate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti- Dipartimento dei trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici- Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' - Divisione 1ª - via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 - Roma -, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Il timbro, apposto dall'ufficio postale accettante, fa fede circa il rispetto dei termini di cui ai periodi precedenti.
6. La domanda deve contenere, a pena di irricevibilita':
a) denominazione e ragione sociale dell'impresa;
b) sede legale dell'impresa;
c) cognome, nome, data di nascita, codice fiscale e residenza del legale rappresentante dell'impresa;
d) partita Iva o, per le imprese individuali, codice fiscale;
e) indicazione della Camera di commercio, industria ed artigianato presso cui e' iscritta l'impresa e numero di iscrizione al registro delle imprese.
7. Nella domanda, l'impresa richiedente deve altresi' dichiarare l'importo di eventuali aiuti di cui al Regolamento (CE)del 15 dicembre 2006, n.1998, «relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»), ricevuti a partire dal 1° gennaio 2008, nonche' l'importo di altri aiuti eventualmente ricevuti ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009.
8. La Commissione ministeriale di cui all'art. 6 del presente decreto procede prioritariamente alla valutazione delle domande relative agli acquisti effettuati nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 4
Erogazione dei contributi

1. Ove, al termine degli adempimenti istruttori, l'entita' delle risorse finanziarie disponibili per ciascun anno non fosse sufficiente a soddisfare, nei termini previsti dall'art. 2, comma 4, le istanze giudicate ammissibili, al fine di garantire il rispetto dei limiti di spesa, i contributi da erogarsi alle imprese aventi diritto saranno proporzionalmente ridotti in base al numero di veicoli da finanziare.
2. Le erogazioni dei relativi contributi avverranno alla fine delle separate valutazioni effettuate dalla Commissione di cui al successivo art. 6.
3. Le imprese utilmente collocate nell'elenco dei beneficiari dei contributi dovranno comprovare, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta':
a) di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, ovvero depositato in un conto bloccato, gli aiuti di Stato individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
b) di non aver subito sanzioni gravi ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285;
c) di applicare il C.C.N.L. di categoria;
d) di aver adempiuto a tutti gli obblighi fiscali.
4. I contributi saranno erogati in due fasi, la prima a favore delle imprese che avranno presentato domanda per gli acquisti effettuati nell'anno 2009, la seconda a favore delle imprese che avranno presentato domanda per gli acquisti relativi all'anno 2010. I provvedimenti di liquidazione dei contributi saranno adottati entro il mese di aprile di ciascuno degli anni 2010 e 2011, salvo quanto previsto all'art. 5, comma 1, circa i termini temporali di invio della copia della carta di circolazione degli autobus acquistati.
 
Art. 5
Limiti ed obblighi per le imprese

1. Alle imprese che avranno avuto accesso ai contributi per ogni annualita' prevista, e' fatto perentorio obbligo di inviare al - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti- Dipartimento dei trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' - Divisione 1ª - via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 - Roma -, se non gia' allegata alla domanda, la copia della carta di circolazione dell'autobus o degli autobus acquistati entro e non oltre sessanta giorni, decorrenti rispettivamente dal termine del 28 febbraio 2010 relativamente all'anno 2009, e dal termine del 31 gennaio 2011 relativamente all'anno 2010, o, se a quelle date non ancora disponibili, comunque entro e non oltre sessanta giorni dalla data di effettiva emissione.
2. Alle imprese e' fatto perentorio obbligo di non alienare l'autobus o gli autobus ammessi a contributo prima della scadenza del 7° anno dalla data di immatricolazione, pena il recupero del contributo stesso.
3. Alle imprese e' fatto perentorio obbligo di adibire l'autobus o gli autobus ammessi a contributo sui servizi di linea interregionali di competenza statale dalle stesse esercitati, pena il recupero del contributo stesso.
4. La Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita', ai fini della verifica del rispetto da parte delle imprese di detti obblighi, effettua controlli, anche mediante accertamenti operati di concerto con la Direzione generale della Motorizzazione, sulla banca dati del CED Motorizzazione. In caso di inadempimenti rispetto agli obblighi sopra descritti, attua, nei confronti delle imprese, le necessarie azioni di recupero delle somme erogate gravate dell'interesse legale maturato sin dalla data di erogazione del contributo.
 
Art. 6
Commissione per la valutazione delle domande

1. E' istituita una commissione ministeriale con il compito di valutare le istanze presentate ai sensi del presente decreto.
2. La commissione e' composta dal Presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio presso il Dipartimento dei trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, e due componenti, individuati tra il personale appartenente alla carriera direttiva (area C del CCNL di comparto), in servizio presso il medesimo Dipartimento.
3. Con successivo decreto del capo del Dipartimento dei trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sono nominati i componenti della commissione di cui al punto precedente.
4. L'attivita' di cui al comma 1 e' svolta nell'ambito dell'ordinaria attivita' istituzionale e per l'espletamento della stessa non sono previsti compensi aggiuntivi.
 
Art. 7
Norme finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 dicembre 2009

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Matteoli Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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