Gazzetta n. 14 del 19 gennaio 2010 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 gennaio 2010 |
Ulteriori disposizioni di protezione civile per fronteggiare lo stato di criticita' conseguente agli eventi sismici del mese di ottobre 2002 verificatisi nel territorio delle province di Campobasso e di Foggia. (Ordinanza n. 3839). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante: «Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamita' naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonche' ulteriori disposizioni in materia di protezione civile»; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, n. 3253, recante: «Primi interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio delle provincie di Campobasso e Foggia ed altre misure di protezione civile», e successive modificazioni ed integrazioni; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3279 del 10 aprile 2003 recante: «Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Campobasso», e successive modificazioni ed integrazioni; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3289 del 28 maggio 2003 recante: «Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Foggia» e successive modificazioni ed integrazioni; Visti l'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3347 del 2 aprile 2004, l'art. 3 dell'ordinanza n. 3379 del 5 novembre 2009 cosi' come modificato dall'art. 9 dell'ordinanza n. 3388 del 23 dicembre 2004, l'art. 9 dell'ordinanza n. 3469 del 13 ottobre 2005 cosi' come modificato dall'art. 20 dell'ordinanza n. 3485 del 22 dicembre 2005; Vista la nota del 23 dicembre 2009 del Commissario delegato - Presidente della regione Molise; Considerato che in relazione al contesto di criticita' conseguente agli eventi calamitosi verificatisi nei territori delle regioni Molise e Puglia sono cessate le condizioni richieste dall'ordinamento giuridico vigente per un'ulteriore proroga dello stato di emergenza; Considerato, tuttavia, che permane una diffusa situazione di criticita', sicche' occorre adottare ogni iniziativa utile per assicurare, nella continuita' amministrativa, il monitoraggio sull'attuazione delle attivita' poste in essere in regime straordinario ed il completamento degli interventi finalizzati al definitivo ritorno alla normalita', anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; Considerata, altresi', l'esigenza di garantire il corretto trasferimento alle amministrazioni ed agli enti territorialmente competenti dei beni, delle attrezzature ed eventualmente delle unita' di personale utilizzate per l'attuazione delle finalita' connesse al superamento del contesto critico in rassegna, unitamente alla documentazione contabile ed amministrativa relativa alla gestione commissariale; Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile non derogatoria ex art. 5, comma 3, della citata legge n. 225/1992, con cui consentire ai Commissari delegati la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto nei sopra citati territori; Vista la nota del Sindaco del comune di San Giuliano di Puglia del 30 dicembre 2009; Acquisita l'intesa delle regioni Molise e Puglia;
Dispone:
Art. 1
1. I Presidenti delle regioni Molise e Puglia sono confermati Commissari delegati e provvedono, in regime ordinario ed in termini di somma urgenza, alla prosecuzione e al completamento, entro il 31 dicembre 2010, di tutte le iniziative gia' programmate per il definitivo superamento del contesto di criticita' di cui in premessa. 2. All'esito delle attivita' di cui al comma 1, i Commissari delegati provvedono, altresi', al trasferimento alle Amministrazioni ed agli Enti ordinariamente competenti dei beni, delle attrezzature ed eventualmente delle unita' di personale utilizzate per l'attuazione delle finalita' connesse al superamento del contesto critico in rassegna, unitamente alla documentazione contabile ed amministrativa relativa alla gestione commissariale. 3. I Commissari delegati, le amministrazioni provinciali ed i comuni impegnati nelle attivita' di cui alla presente ordinanza sono altresi' autorizzati ad avvalersi, ricorrendone le condizioni di necessita' e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, delle unita' di personale gia' operanti ai sensi delle ordinanze di protezione civile richiamate in premessa, fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738/2009. 4. I Commissari delegati ed i Sindaci, negli ambiti di rispettiva competenza, sono autorizzati a continuare ad erogare il contributo di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3253/2002 in favore delle famiglie che alla data di cessazione dello stato d'emergenza continuano a sostenere oneri per l'autonoma sistemazione. 5. Per consentire, entro il 31 dicembre 2010, la prosecuzione ed il completamento delle attivita' gia' programmate, il Soggetto attuatore di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3279/2003, cosi' come modificato dall'art. 3 dell'ordinanza n. 3375/2004, e' autorizzato ad avvalersi del personale di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 3379/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, e ad utilizzare la contabilita' speciale aperta ai sensi del comma 3 del sopracitato art. 2. 6. Il Commissario delegato e' autorizzato a rimborsare al comune di San Giuliano di Puglia le spese sostenute dal medesimo comune in attuazione di quanto previsto dall'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3365/2004 e dell'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3469/2005 e successive modificazioni ed integrazioni. |
| Art. 2
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza i Commissari delegati, ove ne ricorrano i presupposti, provvedono utilizzando le procedure d'urgenza e d'imperiosa urgenza previste dall'ordinamento vigente. |
| Art. 3
1. I Commissari delegati, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, provvedono utilizzando le risorse destinate al superamento del contesto di criticita' in rassegna, nonche' eventuali ulteriori risorse derivanti da finanziamenti comunitari, nazionali e regionali. 2. I Commissari delegati continuano ad utilizzare le contabilita' speciali gia' aperte ai sensi delle ordinanze di protezione civile citate in premessa. |
| Art. 4
1. I Commissari delegati trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva sull'attivita' svolta corredata della rendicontazione delle spese sostenute. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 gennaio 2010
Il Presidente: Berlusconi |
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