Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO 18 dicembre 2009, n. 206
Determinazione delle fasce orarie di reperibilita' per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia.


IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto l'articolo 69 del menzionato decreto, che ha introdotto l'articolo 55-septies (Controlli sulle assenze) nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto in particolare il comma 5 del predetto articolo 55-septies, il quale prevede che le fasce orarie di reperibilita' del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio On. Prof. Renato Brunetta;
Ritenuto necessario, nel determinare le fasce orarie di reperibilita' dei lavoratori, tener conto di situazioni particolari che rendono opportuno giustificare l'esclusione dalla reperibilita' stessa;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato reso nell'Adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 26 novembre 2009, n. 7186/09 del 10 dicembre 2009;
Vista la comunicazione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi da parte del Dipartimento della funzione pubblica con nota del 14 dicembre 2009, prot. n. 53210, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
Visto il parere espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota del 18 dicembre 2009, prot. n. DAGL/2.32.4/22-2009;

A d o t t a
il seguente decreto:

Determinazione delle fasce orarie di reperibilita' per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia.
Art. 1
Fasce orarie di reperibilita'

1. In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilita' dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L'obbligo di reperibilita' sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
ottobre 2009, n. 254, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 55-septies (Controlli
sulle assenze) introdotto dall'art. 69 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»:
«Art. 55-septies (Controlli sulle assenze). - 1.
Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un
periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il
secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene
giustificata esclusivamente mediante certificazione medica
rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un
medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
2. In tutti i casi di assenza per malattia la
certificazione medica e' inviata per via telematica,
direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la
rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale,
secondo le modalita' stabilite per la trasmissione
telematica dei certificati medici nel settore privato dalla
normativa vigente, e in particolare dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art.
50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, introdotto dall'art. 1, comma 810, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto e'
immediatamente inoltrata, con le medesime modalita',
all'amministrazione interessata.
3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli
enti del servizio sanitario nazionale e le altre
amministrazioni interessate svolgono le attivita' di cui al
comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per
via telematica della certificazione medica concernente
assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2
costituisce illecito disciplinare e, in caso di
reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del
licenziamento ovvero, per i medici in rapporto
convenzionale con le aziende sanitarie locali, della
decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai
contratti o accordi collettivi.
5. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine
alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel
caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle
esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di
reperibilita' del lavoratore, entro le quali devono essere
effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite
con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione.
6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente
lavora nonche' il dirigente eventualmente preposto
all'amministrazione generale del personale, secondo le
rispettive competenze, curano l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo, in particolare al fine
di prevenire o contrastare, nell'interesse della
funzionalita' dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si
applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e
55-sexies, comma 3».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche», e successive
modificazioni, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del
Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di
funzione pubblica al Ministro senza portafoglio on. prof.
Renato Brunetta e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27
giugno 2008, n. 149.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio di Ministri», e successive modificazioni, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214 supplemento ordinario:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».



 
Art. 2
Esclusioni dall'obbligo di reperibilita'

1. Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilita' i dipendenti per i quali l'assenza e' etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le quali e' stata riconosciuta la causa di servizio;
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidita' riconosciuta.
2. Sono altresi' esclusi i dipendenti nei confronti dei quali e' stata gia' effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 dicembre 2009

Il Ministro: Brunetta
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 100
 
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