Gazzetta n. 17 del 22 gennaio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 11 gennaio 2010
Riconoscimento, alla sig.ra Menotti Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
Vista l'istanza della sig.ra Menotti Elena, nata a Chiaravalle il 21 giugno 1975, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;
Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Laurea in giurisprudenza» conseguito presso l'«Alma Mater Studiorum» di Bologna in data 20 marzo 2002;
Considerato che la richiedente ha ottenuto l'omologazione della laurea in giurisprudenza con il titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» conseguito in data 7 novembre 2008;
Considerato che la stessa e' iscritta presso l'«Ilustre colegio de abogados de Madrid» dal 3 febbraio 2009;
Preso atto che l'istante e' inoltre in possesso di «certificato di compimento della pratica forense», come attestato in data 3 agosto 2009 dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Bologna;
Preso atto che l'istante ha dimostrato di aver superato le prove scritte dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato nella sessione 2008 presso la Corte d'appello di Bologna;
Viste le conformi determinazioni della conferenza dei servizi nella seduta del 27 ottobre 2009;
Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;
Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;
Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante;

Decreta:

Art. 1

Alla sig.ra Menotti Elena, nata a Chiaravalle il 21 giugno 1975, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2

Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale solo orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 11 gennaio 2010

Il direttore generale: Saragnano
 
Allegato A

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova orale e' unica e verte su: deontologia e ordinamento professionale.
c) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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