Gazzetta n. 18 del 23 gennaio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 4 novembre 2009
Criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'anno scolastico 2009/2010. (Decreto n. 89).


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto l'art. 12 della legge n. 241/1990;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62 recante «Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio», che istituisce il sistema nazionale di istruzione;
Visto il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, ed in particolare l'art. 1-bis;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121 istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 267 e il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 23, contenenti i regolamenti di attuazione dell'art. 1-bis del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;
Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e del bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011;
Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2008 del Ministro dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto «Ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009»;
Visto il comma 636, dell'art. l della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in base al quale occorre definire per l'anno scolastico 2009/2010 i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie;
Visto il decreto del 10 ottobre 2008, n. 83 che definisce le linee guida di attuazione del decreto 29 novembre 2007, n. 267 «Disciplina delle modalita' procedimentali per il riconoscimento della parita' scolastica e per il suo mantenimento»;
Visto il decreto del 10 ottobre 2008, n. 84 che definisce le linee guida applicative del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 23 «Regolamento recante norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie»;
Considerato che con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 l'obbligo di istruzione e' stato innalzato sino al secondo anno della scuola secondaria di secondo grado;

Decreta:

Art. 1
Funzione pubblica delle scuole paritarie

Il presente decreto definisce i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'anno scolastico 2009/2010.
I contributi sono erogati al fine di sostenere la funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell'ambito del sistema nazionale di istruzione.
Tali contributi sono destinati alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, in possesso del riconoscimento di parita' nell'anno scolastico 2009/2010.
Sono fatte salve le norme relative alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.
 
Art. 2
Piano regionale di riparto

I direttori generali degli Uffici scolastici regionali ripartiscono le somme relative ai contributi da assegnare per l'anno scolastico 2009/2010 tra le diverse tipologie di scuole paritarie, tenendo conto del seguente ordine di priorita': scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado.
Per l'anno scolastico 2009-2010 le risorse finanziarie da ripartire sono determinate sulla base dei 4/12 degli stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio finanziario 2009 e sulla base degli 8/12 delle somme iscritte in bilancio per l'anno 2010.
 
Art. 3
Scuole paritarie senza fini di lucro

I contributi sono erogati in via prioritaria alle scuole paritarie che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non sono legate a societa' aventi fini di lucro o da queste controllate. Ai fini del precedente comma, si intendono scuole paritarie senza fini di lucro quelle gestite da soggetti giuridici senza fini di lucro ovvero:
associazioni riconosciute di cui agli articoli 14 e seguenti del codice civile;
associazioni non riconosciute di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile, il cui atto costitutivo e/o statuto risulti da scrittura privata registrata o da atto pubblico;
fondazioni di cui agli articoli 14 e seguenti del codice civile;
enti ecclesiastici di confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
societa' interamente e stabilmente possedute da enti ecclesiastici di confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
altre istituzioni di carattere privato di cui all'art. l del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/2000;
imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 155/2006;
enti pubblici;
cooperative a mutualita' prevalente di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile;
cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991.
L'appartenenza ad una delle predette tipologie di soggetti giuridici senza fini di lucro e l'assenza dei legami di cui al primo comma devono essere documentate dai soggetti interessati.
 
Art. 4
Scuole dell'infanzia paritarie

Le risorse disponibili a livello regionale per le scuole dell'infanzia paritarie sono ripartite come segue:
a) il 20% e' ripartito fra tutte le scuole funzionanti sul territorio regionale;
b) 80% e' ripartito fra tutte le sezioni delle scuole senza fini di lucro funzionanti sul territorio regionale.
Le risorse di cui alla precedente voce a) sono ripartite assegnando a ciascuna scuola dell'infanzia paritaria un contributo fisso, uguale su tutto il territorio regionale, calcolato in base al rapporto tra le risorse complessivamente destinate alle scuole dell'infanzia ed il numero delle scuole dell'infanzia paritarie funzionanti. Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo vengono considerate le scuole paritarie con almeno una sezione con un minimo di 8 alunni effettivamente iscritti e frequentanti, fatte salve situazioni del tutto eccezionali per rilevanza sociale o territoriale, valutate dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.
Le risorse di cui al punto b) sono ripartite assegnando, per ciascuna sezione effettivamente funzionante di scuola dell'infanzia paritaria gestita da soggetti senza fini di lucro, un contributo fisso, uguale su tutto il territorio regionale. Il contributo e' corrisposto per le sezioni effettivamente costituite e funzionanti, con un minimo di quindici alunni, fatta eccezione per le scuole a sezione unica.
 
Art. 5
Scuole primarie paritarie convenzionate

Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 23 e dell'art. 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, nella legge 3 febbraio 2006, n. 27, alle scuole primarie paritarie che stipulano la convenzione viene assegnato un contributo annuo, avuto riguardo a:
a) numero di classi con una composizione minima di dieci alunni ciascuna;
b) numero di ore di sostegno per gli alunni disabili previste dal piano educativo individualizzato;
c) numero di ore di insegnamento integrativo necessarie per alunni in difficolta' di apprendimento su progetto aggiuntivo.
In caso di risorse residue dalle assegnazioni di cui ai precedenti commi, l'Ufficio scolastico regionale valuta la possibilita' di corrispondere contributi integrativi per progetti resi necessari da particolari necessita' di inserimento di alunni con disabilita' o con difficolta' di apprendimento.
 
Art. 6
Scuole secondarie di primo e secondo grado paritarie

Le risorse disponibili a livello regionale per le scuole secondarie di primo e secondo grado paritarie sono ripartite come segue:
a) il 20% e' ripartito fra tutte le scuole funzionanti sul territorio regionale;
b) l'80% e' ripartito fra tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado senza fini di lucro.
Le risorse di cui al punto a) sono ripartite assegnando a ciascuna scuola secondaria di primo e secondo grado paritaria un contributo fisso, uguale su tutto il territorio regionale, calcolato in base al rapporto tra le risorse complessivamente assegnate ed il numero delle scuole secondarie di primo e secondo grado paritarie funzionanti.
Le risorse di cui al punto b) sono assegnate alle scuole senza fini di lucro sulla base del numero degli studenti iscritti e frequentanti nelle tre classi delle scuole secondarie di primo grado e nelle prime due classi delle scuole secondarie di secondo grado, i cui nominativi siano stati segnalati per l'inserimento nell'Anagrafe degli studenti.
 
Art. 7
Contributi per l'inserimento dell'handicap
nella scuola paritaria

Alle scuole paritarie di ogni ordine e grado, con esclusione di quelle primarie convenzionate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 23 del 9 gennaio 2008, che accolgono studenti certificati per handicap in base alla legge n. 104/1992, effettivamente iscritti e frequentanti, e' assegnato un contributo annuale per ogni alunno certificato, determinato a livello regionale sulla base dei dati comunicati entro il 30 settembre 2009, previa acquisizione delle certificazioni e verifica della loro rispondenza ai parametri previsti dalla medesima legge. Il contributo potra' essere differenziato per i diversi gradi di istruzione.
Il presente decreto sara' sottoposto ai controlli di legge.
Roma, 4 novembre 2009

Il Ministro: Gelmini
Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 15
 
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