Gazzetta n. 18 del 23 gennaio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 11 gennaio 2010
Riconoscimento, alla sig.ra Lara Carnero Keila Selena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Vista l'istanza della sig.ra Lara Carnero Keila Selena, nata a Lima il 20 giugno 1974, cittadina peruviana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206 del 2007, il riconoscimento del proprio titolo professionale conseguito in Peru' ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;
Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «abogado» presso la «Universidad Nacional Mayor de San Marcos» nel luglio 1999, omologata in Italia nell'aprile 2008 dalla Universita' degli studi «La Sapienza» di Roma;
Considerato che la richiedente risulta essere iscritta al «Colegio de Abogados» di Lima dal 2001;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 27 ottobre 2009;
Considerato il conforme parere del Consiglio nazionale forense;
Rilevato che sussistono molte differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;
Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, rinnovata in data 11 marzo 2009 dalla Questura di Roma valida fino all'11 marzo 2014;

Decreta:

Art. 1

Alla sig.ra Lara Carnero Keila Selena, nata a Lima il 20 giugno 1974, cittadina peruviana, e' riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2

Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.
 
Art. 3

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 11 gennaio 2010

Il direttore generale: Saragnano
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su una materia scelta dal candidato tra le seguenti 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale.
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una materia a scelta del candidato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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