Gazzetta n. 19 del 25 gennaio 2010 (vai al sommario) |
BANCA D'ITALIA |
PROVVEDIMENTO 13 gennaio 2010 |
Disposizioni in materia di raccolta, per finalita' statistiche di bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale verso l'estero, dei dati relativi alle attivita' rimpatriate o regolarizzate ai sensi del decreto-legge n. 194/2009. |
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LA BANCA D'ITALIA
Visto l'art. 62, comma 2 del decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, con il quale si stabilisce che ogni riferimento all'Ufficio italiano dei cambi contenuto nelle leggi o in atti normativi si intende effettuato alla Banca d'Italia; Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, «Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005» e, in particolare, l'art. 11, comma 1, ai sensi delle quali la Banca d'Italia, per finalita' statistiche riguardanti la compilazione della bilancia dei pagamenti e degli altri indicatori monetari e finanziari per l'analisi economica, stabilisce con proprio provvedimento i termini e le modalita' per la trasmissione di dati e notizie necessari cui sono tenuti gli operatori residenti in Italia e l'art. 11, comma 6, in base al quale i criteri per l'applicazione delle sanzioni previste per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 1, sono stabiliti dalla Banca d'Italia con proprio provvedimento; Visto il Provvedimento della Banca d'Italia del 28 settembre 2009, recante «Disposizioni in materia di raccolta, per finalita' statistiche di bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale verso l'estero, dei dati relativi alle attivita' rimpatriate o regolarizzate ai sensi del decreto-legge n. 78/2009, convertito nella legge n. 102 del 3 agosto 2009»; Visto il Provvedimento della Banca d'Italia del 16 dicembre 2009, recante «Disposizioni in materia di raccolta di informazioni statistiche per la bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale verso l'estero»; Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legge n. 194 del 30 dicembre 2009, con oggetto «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»;
E m a n a le seguenti disposizioni:
Art. 1 F i n a l i t a'
La Banca d'Italia, nell'ambito dei compiti di raccolta, compilazione e pubblicazione di informazioni statistiche concernenti la bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale verso l'estero dell'Italia, rileva le informazioni relative alle attivita' rimpatriate o regolarizzate ai sensi dell'art. 13-bis del decreto-legge n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge n. 102/2009, e dell'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 194/2009. |
| Art. 2 Destinatari delle disposizioni
Le disposizioni del presente Provvedimento si applicano agli intermediari di cui all'art. 11, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001, convertito nella legge n. 409 del 23 novembre 2001. |
| Art. 3 Oggetto delle rilevazioni
1. Le rilevazioni hanno ad oggetto le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione delle attivita' finanziarie o patrimoniali di cui al comma 1 dell'art.13-bis del decreto-legge n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge n. 102/2009, e dell'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 194/2009. 2. Sono previste distinte rilevazioni per le operazioni di: a) rimpatrio con liquidazione; b) regolarizzazione o rimpatrio senza liquidazione. |
| Art. 4
Modalita' di compilazione, frequenza e termini di invio delle rilevazioni
La rilevazione delle informazioni di cui all'art. 1 avviene secondo quanto disposto dall'art. 4 del Provvedimento della Banca d'Italia del 28 settembre 2009. |
| Art. 5 Sanzioni
Alla violazione degli obblighi di segnalazione di cui al presente Provvedimento si applicano le previsioni di cui al comma 6 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 195/2008. |
| Art. 6 Entrata in vigore
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
Il direttore generale: Saccomanni Roma, 13 gennaio 2010 |
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