Gazzetta n. 20 del 26 gennaio 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 26 ottobre 2009 |
Modifica del decreto 22 gennaio 2008, in materia di procedure relative al Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che ha istituito a decorrere dal 2002, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale, e in particolare il comma 3, come modificato dall'art. 70, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale ha stabilito che le disponibilita' del predetto Fondo sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il cui schema e' trasmesso al Parlamento entro il 31 gennaio di ciascun anno per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2003, n. 73, attuativo del menzionato art. 55 della legge n. 448/2001 per l'anno 2002; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2003, n. 210, con il quale e' stato effettuato il riparto dello stanziamento 2003 del Fondo summenzionato e sono state dettate modalita' di ammissione al predetto Fondo per l'anno 2003; Vista la sentenza 20-29 gennaio 2004, n. 49, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli articoli 54 e 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448; Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti locali. Proroga di termini di deleghe legislative», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140; Visto, in particolare, l'art. 7-sexies del summenzionato decreto-legge come modificato dalla legge di conversione, recante «disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali», che dispone che «al fine di assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali interessati, non si da' luogo a ripetizione di quanto corrisposto in attuazione degli articoli 54 e 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed e' autorizzato il pagamento delle somme indicate nei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 febbraio 2003, del 3 aprile 2003 e del 18 luglio 2003, a favore degli interventi ammessi a finanziamento, a condizione che gli enti territoriali assegnatari abbiano iscritto i corrispondenti importi nei bilanci relativi agli esercizi finanziari fino al 2004»; Visto il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante «Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e, in particolare, l'art. 1, comma 7, che dispone che «i residui di stanziamento delle spese in conto capitale del bilancio dello Stato, accertati alla data del 31 dicembre 2003, con esclusione delle spese relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'interno, alle aree sottoutilizzate, alla cooperazione allo sviluppo, alle calamita' naturali, ad accordi internazionali, al federalismo amministrativo, all'informatica e al Fondo per l'occupazione, sono ridotti del 50 per cento»; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 2007, n. 218; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008 «Procedure attuative dell'art. 7-sexies del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140 (Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale)» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2008, n. 75, che ha inteso ridisciplinare le procedure relative al Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale, anche al fine di definire termini certi per i beneficiari; Considerato che la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha modificato l'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, riducendo da sette a tre anni i termini del mantenimento in bilancio dei residui propri delle spese in conto capitale; Considerato che la modifica dell'art. 36 succitato incide sui tempi dell'effettiva messa a disposizione delle risorse del citato Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale; Ritenuta la necessita' di modificare il citato decreto ministeriale 22 gennaio 2008 al fine di individuare procedure semplificate di erogazione delle risorse, tali da consentire la loro effettiva erogazione nel rispetto del termine triennale posto dal suddetto articolo 36, nonche' al fine di differire il termine previsto per l'entrata in esercizio delle opere finanziate;
Decreta:
Art. 1
1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008 recante «Procedure attuative dell'art. 7-sexies del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140 (Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale)» sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'art. 2 e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Erogazioni). - 1. L'erogazione del contributo, a cura del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica - Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale, avverra', in misura pari al 90%, a richiesta dell'ente assegnatario, compatibilmente con le disponibilita' di cassa ed eventuali vincoli di bilancio sopravvenuti; la restante quota, pari al 10%, verra' corrisposta a saldo, ad intervenuta trasmissione da parte dell'ente medesimo, del certificato di collaudo dell'opera.»; b) all'art. 5 punto 1 le parole «entro il 30 settembre 2008» sono sostituite dalle seguenti «entro il 15 novembre 2009», c) all'art. 5, le parole: «non oltre il 30 marzo 2012» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 30 aprile 2013». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 ottobre 2009
Il Ministro: Scajola Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 243 |
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