Gazzetta n. 20 del 26 gennaio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 10 novembre 2009
Disposizioni e condizioni per l'accesso al regime di pagamento unico agli agricoltori che aderiscono al regime di estirpazione dei vigneti.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli;
Visto il regolamento (CE) n. 73/2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
Visto il regolamento (CE) n. 795/2004, recante modalita' di applicazione del regime di pagamento unico, e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalita' di applicazione della condizionalita', della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo, e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 recante modalita' di applicazione del regolamento relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, concernente disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 23 luglio 2008 concernente disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda il regime dell'estirpazione dei vigneti con premi;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2004 n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
Considerato che occorre assegnare i titoli all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento unico ai produttori che abbiano ricevuto un premio all'estirpazione dei vigneti nell'anno precedente;
Considerato che il valore unitario di tali titoli all'aiuto e' pari alla media regionale del valore dei titoli all'aiuto della regione considerata e, comunque, non superiore a 350 €/ha;
Considerato che nel settore vitivinicolo esiste gia' da tempo una ripartizione territoriale in zone viticole, stabilite dalla normativa comunitaria di settore, ed e', pertanto, adeguato continuare a mantenere tale ripartizione territoriale anche ai fini della determinazione della media regionale del valore dei titoli all'aiuto da assegnare a seguito dell'estirpazione dei vigneti;
Ritenuto opportuno, per la determinazione dei valori delle medie regionali, utilizzare i dati consolidati piu' recenti relativi al valore dei titoli all'aiuto assegnati all'interno delle zone viticole medesime;
Ritenuto che, al fine di assicurare la parita' di trattamento tra gli agricoltori che entreranno nel regime di pagamento unico a seguito dell'estirpazione di vigneti in anni differenti, non e' appropriato rivedere gli importi delle medie regionali;
Acquisita l'intesa della Conferenza Permanente Stato Regioni nella seduta del 29 ottobre 2009.

Decreta:

Art. 1
Ambito di applicazione

Il presente decreto stabilisce le condizioni per l'accesso al regime di pagamento unico da parte degli agricoltori che hanno beneficiato del premio all'estirpazione.
 
Art. 2
Ammissibilita'

1. Agli agricoltori che hanno partecipato al regime di aiuto per l'estirpazione ai sensi dell'art. 85-sexdecies e seguenti del regolamento (CE) n. 1234/2007 viene assegnato un titolo all'aiuto al regime di pagamento unico per superficie estirpata per la quale hanno ricevuto il premio all'estirpazione.
2. Per superficie estirpata si intende la superficie cosi' come definita all'art. 75 del regolamento (CE) n. 555/2008.
3. Gli agricoltori presentano la domanda di fissazione dei titoli all'aiuto, congiuntamente alla domanda unica, entro il 15 maggio dell'anno successivo all'anno in cui hanno ricevuto il premio all'estirpazione.
 
Art. 3
Calcolo del valore dei titoli all'aiuto

1. Il valore unitario dei titoli all'aiuto da attribuire agli agricoltori e' pari alla media del valore dei titoli relativi alle regioni di cui all'allegato A, punto 1, calcolata come previsto al punto 2 dello stesso allegato e comunque non superiore a 350 €/ha.
2. Il calcolo della media regionale e del valore unitario dei titoli all'aiuto e' effettuato da AGEA.
 
Art. 4
Modalita' attuative

1. Le disposizioni attuative del presente decreto, relativamente alle modalita' per l'assegnazione dei titoli all'aiuto, sono adottate dall'AGEA con propri provvedimenti.
2. L'AGEA comunica alla Commissione Europea, entro il 1° dicembre dell'anno che precede quello dell'assegnazione dei titoli all'aiuto, le medie regionali di cui all'allegato A.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 dicembre 2009

Il Ministro: Zaia Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2009 Ufficio controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 191
 
Allegato A 1. Delimitazione delle regioni per il calcolo delle medie regionali
Regione 1 (Zona viticola C I)
Valle d'Aosta
Province di Sondrio, Bolzano, Trento e Belluno.
Regione 2 (Zona viticola C II)
Abruzzo;
Campania;
Emilia-Romagna;
Friuli-Venezia Giulia;
Lazio;
Liguria;
Lombardia (esclusa la provincia di Sondrio);
Marche;
Molise;
Piemonte;
Toscana;
Umbria;
Veneto (esclusa la provincia di Belluno);
Regione 3 (Zona viticola C III b)
Calabria;
Basilicata;
Puglia;
Sardegna;
Sicilia; 2. Calcolo del valore delle medie regionali
Il valore della media regionale del valore dei titoli all'aiuto per ogni regione definita come sopra e' dato dal rapporto il cui numeratore e' ottenuto da:
a) la sommatoria del valore di tutti i titoli all'aiuto attribuiti a ciascun agricoltore che ha sede legale/residenza in una delle predette regioni, presenti nel registro nazionale titoli al 31 dicembre 2008;
ed il cui denominatore e' ottenuto da:
b) somma tra la superficie totale relativa ai titoli ordinari, inclusi quelli da riserva, e di ritiro attribuiti a ciascun agricoltore che ha sede legale/residenza in una delle predette regioni, ed il numero dei titoli speciali attribuiti agli stessi agricoltori. I titoli presi in considerazione sono quelli presenti nel registro nazionale titoli al 31 dicembre 2008.
 
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