Gazzetta n. 21 del 27 gennaio 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 16 settembre 2009 |
Criteri per la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato per lo svolgimento di attivita' di ricerca e didattica integrativa presso le universita'. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito nella legge 22 aprile 1987, n. 158, e successive modificazioni; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed in particolare gli articoli 12 e 16; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368; Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, recante nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per riordino del reclutamento dei professori universitari ed in particolare l'art. 1, comma 14, che prevede rapporti di lavoro subordinato, per lo svolgimento di attivita' di ricerca e di didattica integrativa tramite la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca, o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, o, per le facolta' di medicina e chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, ovvero con possessori di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi, che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica, il cui trattamento economico e' determinato da ciascuna universita' nei limiti delle compatibilita' di bilancio e tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica; Acquisiti i pareri della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, espressi in data 23 novembre 2007 e in data 5 giugno 2009;
Decreta:
Art. 1
1. La disciplina di cui al presente decreto si applica alle universita' statali ai fini della stipula, previa deliberazione dei competenti organi accademici e di apposite procedure pubbliche di selezione, dei contratti di diritto privato di cui all'art. 1, comma 14, della legge n. 4 novembre 2005, n. 230. Le universita' non statali possono recepire le presenti disposizioni con deliberazioni adottate dai competenti organi accademici. |
| Art. 2
1. Per i fini di cui all'art. 1, le Universita' secondo i rispettivi ordinamenti e sulla base delle competenze dei propri organi, determinano, all'inizio di ogni anno accademico, gli impegni e le modalita' di esercizio delle funzionari scientifiche e di quelle didattiche. 2. Il trattamento economico minino dei contratti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato di cui all'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e' stabilito nella misura del 120% del trattamento economico iniziale dei ricercatori universitari confermati a tempo pieno cosi' come stabilito dall'art. 2 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57 convertito nella legge 22 aprile 1987, n. 158. Il corrispondente impegno orario dei titolari dei contratti e' fissato in 1500 ore di lavoro annue, di cui al massimo 350 dedicate ad attivita' didattiche integrative. 3. Il trattamento economico minimo di cui al comma 2, in base agli impegni richiesti all'interessato, puo' essere rivalutato, nei limiti delle relative compatibilita' di bilancio, sino ad un massimo del 30% dell'importo di cui al comma stesso. La predetta rivalutazione e' determinata in relazione agli specifici obiettivi, anche di durata pluriennale, che vengono individualmente ed espressamente attribuiti per attivita' di ricerca di particolare complessita' e di didattica integrativa, tenendo conto dell'eventuale impegno aggiuntivo, che non potra' comunque eccedere le 1800 ore lavorative complessive annue. La rivalutazione del predetto trattamento e' commisurata anche ai risultati della ricerca ed a quelli della didattica, rilevati da parte di apposita Commissione, composta anche da soggetti esterni all'Ateneo, in base a specifici indicatori qualitativi e quantitativi evidenziati espressamente nel contratto. |
| Art. 3
1. Ai soggetti titolari dei contratti di diritto privato, di cui all'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, si applicano, in quanto compatibili con la natura del rapporto a tempo pieno instaurato con le Universita', le disposizioni di cui agli articoli commi 1, 2, 3, e 5, 33 e 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382, nonche' quelle dei rispettivi statuti, con particolare riferimento alla disciplina relativa all'elettorato attivo e passivo dei predetti soggetti negli organi accademici degli Atenei. 2. Le attivita' oggetto dei contratti di cui all'art. 1 sono disciplinate dalle universita' con propri regolamenti, con particolare riferimento: a) alla durata della prestazione; b) all'impegno orario dell'attivita' di ricerca; c) all'impegno orario dell'attivita' didattica integrativa. |
| Art. 4
1. Il rapporto di lavoro che si instaura fra l'universita' ed il ricercatore in base al presente decreto e' a tempo determinato ed e' regolato dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente. Roma, 16 settembre 2009
Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Gelmini Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 121 |
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