Gazzetta n. 22 del 28 gennaio 2010 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2009, n. 210 |
Disposizioni relative all'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno ed al personale dell'amministrazione civile dell'interno, per l'attuazione dell'articolo 1, comma 404 - 416, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli 4 e 14; Visto l'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98; Visto l'articolo 1, comma 404 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto l'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256; Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39; Sentite le organizzazioni sindacali; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 2009; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2009; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;
E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1 Modifiche all'assetto organizzativo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali
1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali e' articolato nelle seguenti direzioni: a) Direzione centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali; b) Direzione centrale dei servizi elettorali; c) Direzione centrale della finanza locale; d) Direzione centrale per i servizi demografici.»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali e' diretto da un Capo Dipartimento e ad esso sono assegnati un Vice Capo Dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie e un altro Vice Capo Dipartimento al quale e' anche affidata la responsabilita' della Direzione centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali. Il Capo del Dipartimento puo' delegare ai Vice Capi, di volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni.».
N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note al titolo: - Si riporta l'art. 1, commi da 404 a 416, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007.): «404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede: a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonche' alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilita' della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali; b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica; c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicita' a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprieta' pubblica; d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo; e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione; f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilita') non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto; g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa citta' estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime. 405. I regolamenti di cui al comma 404 prevedono la completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro diciotto mesi dalla data della loro emanazione. 406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al comma 404 sono abrogate le previgenti disposizioni regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i medesimi regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione. 407. Le amministrazioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze gli schemi di regolamento di cui al comma 404, il cui esame deve concludersi entro un mese dalla loro ricezione, corredati: a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata, ai fini di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, che specifichi, per ciascuna modifica organizzativa, le riduzioni di spesa previste nel triennio; b) da un analitico piano operativo asseverato, ai fini di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, con indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini. 408. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 404, lettera f), e tenuto conto del regime limitativo delle assunzioni di cui alla normativa vigente, le amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, piani di riallocazione del personale in servizio, idonei ad assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di supporto siano effettivamente ridotte nella misura indicata al comma 404, lettera f). I predetti piani, da predisporre entro il 31 marzo 2007, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non possono essere disposte nuove assunzioni. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle Forze armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 409. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione verificano semestralmente lo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 e trasmettono alle Camere una relazione sui risultati di tale verifica. 410. Alle amministrazioni che non abbiano provveduto nei tempi previsti alla predisposizione degli schemi di regolamento di cui al comma 404 e' fatto divieto, per gli anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto. 411. I competenti organi di controllo delle amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, effettuano semestralmente il monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 e ne trasmettono i risultati ai Ministeri vigilanti e alla Corte dei conti. Successivamente al primo biennio, verificano il rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera f), relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di supporto. 412. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, emana linee guida per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416. 413. Le direttive generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione, emanate annualmente dai Ministri, contengono piani e programmi specifici sui processi di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per il rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera f), e di quanto disposto dal comma 408. 414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano operativo di cui al comma 407, lettera b), e nei piani e programmi di cui al comma 413 sono valutati ai fini della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di risultato e della responsabilita' dirigenziale. 415. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 414 e' coordinata anche al fine del conseguimento dei risultati finanziari di cui al comma 416 dall'''Unita' per la riorganizzazione'' composta dai Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, che opera anche come centro di monitoraggio delle attivita' conseguenti alla predetta attuazione. Nell'esercizio delle relative funzioni l'Unita' per la riorganizzazione si avvale, nell'ambito delle attivita' istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle strutture gia' esistenti presso le competenti amministrazioni. 416. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 415 e da 425 a 429 devono conseguire risparmi di spesa non inferiori a 7 milioni di euro per l'anno 2007, 14 milioni di euro per l'anno 2008 e 20 milioni di euro per l'anno 2009.». - Si riporta l'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria): «Art. 74 (Riduzione degli assetti organizzativi). - 1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonche' gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti: a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita' ed economicita', operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte: alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici; all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti. Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilita' dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'art. 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali; c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. 2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche. 3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto delle procedure previste dall'art. 1, comma 404, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere computate altresi' le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni caso per le amministrazioni che hanno gia' adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilita' di provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango primario successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze di compatibilita' generali nonche' degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle corrispondenti economie con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive integrazioni e modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al presente articolo. 5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita' avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 1 e 4 e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. 6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione.». - Si riporta il testo degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): «Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei Dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilita' tra i diversi Dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalita' richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa. 2. I Ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni. 3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. 4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare. 4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero. 5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale. 6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun Ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.». «Art. 14 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico. 2. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: a) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe e attivita' di collaborazione con gli enti locali; b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento delle Forze di polizia; c) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale di governo sul territorio; d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo; d-bis) organizzazione e funzionamento delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione, con particolare riguardo alle politiche del personale dell'amministrazione civile e alla promozione e sviluppo delle relative attivita' formative nonche' alla gestione delle risorse strumentali e finanziarie del Ministero. 3. Il Ministero svolge attraverso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso assegnati dalla normativa vigente. 4. Restano ferme le disposizioni della legge 1° aprile 1981, n. 121.». Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione della Repubblica italiana conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.». - Si riporta l'art. 2, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: «Art. 2 (Finalita' e funzioni). - 1. (Omissis). 2. Il Presidente si avvale della Presidenza, in particolare, per l'esercizio, in forma organica e integrata, delle seguenti funzioni: a) - d) (omissis); e) i rapporti del Governo con le confessioni religiose, ai sensi degli articoli 7 e 8, ultimo comma, della Costituzione;». - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, reca: «Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98, reca: «Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'interno.». - Per il testo dell'art. 1, comma 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007), si veda nelle note al titolo. - Per il testo dell'art. 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si veda nelle note al titolo. - Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, reca: «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266.». - Il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, reca: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, reca: «Regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore di Polizia.». - Il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, reca: «Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.». - Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, reca: «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.». Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 (per l'argomento si veda nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto: «Art. 3. (Dipartimento per gli affari interni e territoriali). - 1. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero di seguito indicati: a) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale e di governo sul territorio; b) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe, attivita' di collaborazione con gli enti locali; 2. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali e' articolato nelle seguenti direzioni: a) Direzione centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali; b) Direzione centrale dei servizi elettorali; c) Direzione centrale della finanza locale; d) Direzione centrale per i servizi demografici. 3. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali e' diretto da un Capo Dipartimento e ad esso sono assegnati un Vice Capo Dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie e un altro Vice Capo Dipartimento al quale e' anche affidata la responsabilita' della Direzione centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali. Il Capo del Dipartimento puo' delegare ai Vice Capi, di volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni.».
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| Art. 2 Modifiche all'assetto organizzativo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione
1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) la cittadinanza, le minoranze e le zone di confine;»; b) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) le confessioni religiose, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e l'Amministrazione del patrimonio del Fondo edifici di culto.»; c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Nell'ambito del Dipartimento opera, altresi', la Commissione nazionale per il diritto di asilo di cui al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 come modificato dal presente decreto: «Art. 5 (Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione). - 1. Il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione svolge funzioni e compiti spettanti al Ministero nella tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli concernenti: a) l'immigrazione; b) l'asilo; c) la cittadinanza, le minoranze e le zone di confine; d) le confessioni religiose, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e l'amministrazione del patrimonio del Fondo edifici di culto. 2. Il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione e' articolato nelle seguenti direzioni: a) Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo; b) Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo; c) Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze; d) Direzione centrale degli affari dei culti; e) Direzione centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto; f) Direzione centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali. 3. Il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione e' diretto da un Capo Dipartimento e ad esso sono assegnati un Vice Capo Dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie e un altro Vice Capo Dipartimento al quale e' anche affidata la responsabilita' della Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo. Il Capo del Dipartimento puo' delegare ai Vice Capi, di volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni. 4. Nell'ambito del Dipartimento operano l'Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura e l'Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso, posti alle dirette dipendenze dei rispettivi commissari. Qualora l'incarico di Commissario sia conferito ad un prefetto, si provvede con l'aliquota di cui all'art. 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. 5. Nell'ambito del Dipartimento opera, altresi', la Commissione nazionale per il diritto di asilo di cui al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.».
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| Art. 3 Modifiche all'assetto organizzativo del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie 1. L'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 6-bis (Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie). - 1. Il Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero di seguito indicati: a) politiche del personale e gestione delle risorse umane dell'amministrazione civile; b) organizzazione delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione civile; c) sviluppo delle attivita' formative per il personale dell'amministrazione civile; d) documentazione generale e statistica a sostegno dell'attivita' di amministrazione generale del Ministero e delle prefetture - Uffici territoriali del Governo; e) coordinamento dei sistemi informativi automatizzati, promozione e impiego delle tecnologie informatiche; f) gestione delle risorse finanziarie e strumentali anche per le esigenze generali del Ministero. 2. Il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie e' articolato come segue: a) Direzione centrale per le risorse umane; b) Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali. 3. Dal Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie dipende la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno quale istituto di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale dell'amministrazione civile dell'interno. La Scuola assicura anche la funzione di documentazione generale e di statistica a sostegno dell'attivita' di amministrazione generale del Ministero e delle prefetture - Uffici territoriali del Governo. Alla Scuola sono altresi' attribuiti compiti di analisi e ricerca su tematiche socio-economiche emergenti sul territorio. 4. Al Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie fa capo, anche per le esigenze organizzative, logistiche e del personale, l'Ispettorato generale di amministrazione. L'Ispettorato generale di amministrazione, fermo restando quanto previsto in materia di svolgimento di compiti ispettivi da parte del Dipartimento della funzione pubblica, svolge funzioni e compiti in materia di controlli, ispezioni e inchieste amministrative su incarico del Ministro dell'interno, su disposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, di altri Ministri o su richiesta dei Capi Dipartimento dell'Amministrazione dell'interno, nonche' le funzioni in materia di servizi archivistici di competenza del Ministero dell'interno. All'Ispettorato e' preposto un prefetto coadiuvato da un numero di ispettori generali non superiore a venticinque, di cui almeno tre prefetti, ivi compreso un prefetto a disposizione del Capo dell'Ispettorato per le esigenze ispettive dei servizi elettorali. 5. Il Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie e' diretto da un Capo Dipartimento e ad esso sono assegnati un Vice Capo Dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie e un altro Vice Capo Dipartimento al quale e' anche affidata la responsabilita' della Direzione centrale per le risorse umane. Al Direttore centrale per le risorse strumentali e finanziarie sono attribuite le funzioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Il Capo del Dipartimento puo' delegare ai Vice capi, di volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni.».
Note all'art. 3: - Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta l'art. 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (per l'argomento si veda nelle note alle premesse): «Art. 10. - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni amministrazione, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, individua, sulla base di specifiche competenze ed esperienze professionali, un dirigente generale o equiparato, ovvero, se tale qualifica non sia prevista, un dirigente di qualifica immediatamente inferiore, quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati. 2. Il dirigente responsabile di cui al comma 1 cura i rapporti dell'amministrazione di appartenenza con l'Autorita' e assume la responsabilita' per i risultati conseguiti nella medesima amministrazione con l'impiego delle tecnologie informatiche, verificati ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d). Ai fini della verifica dei risultati, i compiti del nucleo di valutazione di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attribuiti all'Autorita'. 3. In relazione all'amministrazione di appartenenza, il dirigente responsabile per i sistemi informativi automatizzati, oltre a contribuire alla definizione della bozza del piano triennale, trasmette all'Autorita' entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione sullo stato dell'automazione a consuntivo dell'anno precedente, con l'indicazione delle tecnologie impiegate, delle spese sostenute, delle risorse umane utilizzate e dei benefici conseguiti.».
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| Art. 4
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256
1. In relazione alla esigenza di dare attuazione alle misure di riorganizzazione previste dal presente regolamento, nella tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in corrispondenza della qualifica di prefetto, e' soppressa la funzione di «Direttore dell'Istituto superiore di Polizia» e , conseguentemente, sono soppresse all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, le parole: «dalla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e».
Note all'art. 4: - Per il testo vigente della tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (per l'argomento si veda nelle note in premessa), si veda nelle note all'art. 5. - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, come modificato dal presente decreto: «Art. 5 (Direttore della Scuola). - 1. Alla Scuola e' preposto un direttore, scelto tra i funzionari indicati, per la specifica funzione, dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.».
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| Art. 5 Personale dirigente
1. In attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 74, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi dodici posti di funzione di prefetto individuati nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento, nonche' sette posti di funzione di vice prefetto e sessanta posti di funzione di viceprefetto aggiunto. 2. Corrispondentemente, le dotazioni organiche delle qualifiche di prefetto, di viceprefetto e di viceprefetto aggiunto, previste nella tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, come modificata dal decreto del Ministro dell'interno 4 ottobre 2002, n. 243, sono ridotte rispettivamente di dodici, sette e sessanta unita'. 3. In attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 74, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi tredici uffici di dirigente di seconda fascia dell'Area I dell'Amministrazione civile dell'interno. 4. Corrispondentemente, le dotazioni organiche dei dirigenti dell'Area I dell'Amministrazione civile dell'interno, sono determinate come previsto nell'allegata tabella B, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
Note all'art. 5: - Per il testo dell'art. 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si veda nelle note al titolo. - Per il testo dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si veda nelle note al titolo. - Si riporta la tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (per l'argomento si veda nella nota in premessa), come modificata dal presente decreto: «Tabella B Qualifiche della carriera prefettizia e funzioni conferibili
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 6
Personale dell'Amministrazione civile dell'interno destinatario del CCNL comparto Ministeri
1. In coerenza con il nuovo assetto organizzativo e in applicazione dell'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le dotazioni organiche del personale non dirigente dell'Amministrazione civile dell'interno sono determinate come previsto nell'allegata tabella C, che costituisce parte integrante del presente regolamento. 2. I contingenti di personale appartenenti alle aree prima, seconda e terza, determinati ai sensi del comma 1 sono ripartiti nei profili professionali e nelle fasce retributive con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica Amministrazione e l'innovazione.
Note all'art. 6: - Per il testo dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si veda nelle note al titolo.
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| Art. 7 Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale
1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale riservati al personale dell'Amministrazione civile dell'interno nell'ambito degli uffici centrali e periferici, alla definizione dei relativi compiti, nonche' alla distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, anche di diretta collaborazione del Ministro nell'ambito del contingente assegnato, si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento con decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e dell'articolo 10 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
Note all'art. 7: - Per il testo vigente dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si veda nelle note alle premesse. - Per l'argomento del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo vigente dell'art. 10 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per l'argomento si veda nelle note alle premesse: «Art. 10 (Individuazione dei posti di funzione). - 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4 e 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione dei Ministeri e di accorpamento, nell'ufficio territoriale del Governo, delle strutture periferiche dello Stato, i posti di funzione da conferire ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dell'interno, sono individuati con decreto del Ministro dell'interno. Negli uffici individuati ai sensi del presente comma, la provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza o di impedimento e' assicurata da altro funzionario della carriera prefettizia. 2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalita' di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione dei posti di funzione di cui allo stesso comma nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dell'interno.».
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| Art. 8 Invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 novembre 2009
NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro dell'interno
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 117 |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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