Gazzetta n. 22 del 28 gennaio 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 22 dicembre 2009 |
Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento quale autorita' pubblica ad effettuare i controlli sulla denominazione «Susina di Dro» per la quale e' stata inviata istanza di registrazione come denominazione di origine protetta. |
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IL DIRETTORE GENERALE del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita'
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992; Visto il decreto 16 luglio 2009, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 alla denominazione «Susina di Dro», il cui utilizzo viene riservato al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta con nota n. 9888 del 26 giugno 2009; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006; Considerato che la Cooperativa agricola Valli del Sarca - Garda Trentino Soc. coop. Agricola con sede in Dro, ha indicato per il controllo sulla denominazione «Susina di Dro» la Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Trento; Considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Susina di Dro» conformemente allo schema tipo di controllo; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1, dell'art. 14, della legge n. 526/1999, sentite le Regioni; Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14, della legge n. 526/99, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione; Considerata la necessita', espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che e' stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione; Visto il parere favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 16 dicembre 2009; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 14, della legge n. 526/1999;
Decreta:
Art. 1
La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento con sede in Trento, via SS Trinita' n. 24, e' designata quale autorita' pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Susina di Dro». |
| Art. 2
L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4, dell'art. 14, della legge n. 526/1999, con provvedimento dell'Autorita' nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. |
| Art. 3
La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento non puo' modificare le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Susina di Dro», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione all'esame dei servizi comunitari e consultabile nel sito istituzionale del Ministero e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Susina di Dro», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/06». |
| Art. 4
L'autorizzazione di cui al presente decreto cessera' a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Susina di Dro» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento e' tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire. |
| Art. 5
La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Susina di Dro» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, delle quantita' certificate e degli aventi diritto. |
| Art. 6
La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento immette nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione «Susina di Dro» rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla Provincia autonoma di Trento. |
| Art. 7
La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento e' sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dalla Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 dicembre 2009
Il direttore generale: La Torre |
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