Gazzetta n. 23 del 29 gennaio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 23 dicembre 2009
Riconoscimento, alla sig.ra Fraunhofer Elisabeth Stefanie, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.


IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, cosi' come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;
Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;
Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Fraunhofer Elisabeth Stefanie, nata a Starnberg (Germania) il giorno 21 settembre 1979, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Gesundheits - und Krankenpflegerin» conseguito in Germania presso la «Berufsfachschule fur Krankenpflege der IB-Gesellschaft fur interdisziplinare Studien mbH am Klinikum Starnberg» con sede a Starnberg e rilasciato a Monaco il 2 settembre 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attivita' professionale di infermiere;
Considerato che in data 1° ottobre 2009 la sig.ra Fraunhofer Elisabeth Stefanie ha ricevuto dal Governo dell'Alta Baviera di Monaco il permesso conferito dallo Stato tedesco per l'esercizio della professione di «Gesundheits - und Krankenpflegerin»;
Visto l'attestato di conformita' rilasciato dall'Autorita' competente tedesca in data 13 ottobre 2009 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione della durata minima di tre anni per l'esercizio della professione di infermiere conforme alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Accertata la completezza e la regolarita' della documentazione prodotta dalla richiedente;
Rilevata la corrispondenza dell'attivita' che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;
Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1

Il titolo di «Gesundheits - und Krankenpflegerin» conseguito in Germania presso la «Berufsfachschule fur Krankenpflege der IB-Gesellschaft fur interdisziplinare Studien mbH am Klinikum Starnberg» con sede a Starnberg e rilasciato a Monaco il 2 settembre 2009, con autorizzazione ad esercitare l'attivita' professionale di «Gesundheits - und Krankenpflegerin» a partire dal giorno 1° ottobre 2009, dalla sig.ra Fraunhofer Elisabeth Stefanie, nata a Starnberg (Germania) il giorno 21 settembre 1979, e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.
 
Art. 2

La sig.ra Fraunhofer Elisabeth Stefanie e' autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.
Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 23 dicembre 2009

Il direttore generale: Leonardi
 
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