Gazzetta n. 24 del 30 gennaio 2010 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 novembre 2009, n. 212 |
Regolamento recante disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni; Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante «Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005», e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 14, comma 5, il quale prevede, tra l'altro, che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti: a) i criteri generali e le procedure, nonche' l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR; b) i criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento di cui al comma 10; Visto l'articolo 5, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, recante «Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1998», e successive modificazioni; Visto l'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto l'articolo 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici», e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», ed in particolare l'articolo 17; Visto il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, recante «Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione» e, in particolare, l'articolo 1, che ha previsto l'istituzione del Comitato interministeriale di indirizzo e guida strategica per le politiche di semplificazione e la qualita' della regolazione; Visto l'accordo fra Governo, regioni e autonomie locali in materia di semplificazione e miglioramento della qualita' della regolamentazione. Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (Rep. Atti n. 23/ CU), del 29 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2007; Visto il Piano di azione per la semplificazione e la qualita' della regolazione approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 giugno 2007; Vista la deliberazione del Comitato interministeriale di indirizzo e guida strategica per le politiche di semplificazione e la qualita' della regolazione, adottata nella riunione del 29 novembre 2007; Esperita la consultazione delle categorie produttive, delle associazioni di utenti e consumatori; delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, presso il tavolo permanente per la semplificazione, costituito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2007, riunitosi in sede plenaria per l'esame dello schema di regolamento «recante disciplina attuativa dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246», in data 4 dicembre 2007; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2008, recante la «disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2009 «Istruttoria degli atti normativi del Governo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82, in data 8 aprile 2009; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 22 settembre 2008;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1 Oggetto
1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246, contiene la disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione, di seguito VIR, la quale consiste nella valutazione del raggiungimento delle finalita' e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attivita' dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». - Si riporta il testo dell'art. 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante «Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005»: «5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, compresa la fase della consultazione; b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalita' di esclusione dell'AIR; c) i criteri generali e le procedure, nonche' l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR; d) i criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento di cui al comma 10.». - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, recante «Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1998»: «2. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere una relazione contenente l'AIR per schemi di atti normativi e progetti di legge al loro esame, ai fini dello svolgimento dell'istruttoria legislativa.». - Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»: «Art. 6 (Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi). - 1. Le funzioni relative al coordinamento dell'attivita' normativa del Governo sono organizzate in un apposito dipartimento, in modo da garantire, in coerenza con quanto disposto dall'art. 19, comma 1, lettere c) e d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, la valutazione d'impatto della regolazione, la semplificazione dei procedimenti, la qualita' del linguaggio normativo, l'applicabilita' dell'innovazione normativa, la adempiuta valutazione degli effetti finanziari. Il dipartimento, in collaborazione con il dipartimento di cui all'art. 3, comma 2, assicura, quanto al processo di formazione ed attuazione in sede nazionale della normativa comunitaria, l'esame preliminare della situazione normativa ed economica interna e la valutazione delle conseguenze dell'introduzione di norme comunitarie sull'assetto interno. Del dipartimento fanno parte i settori legislativi operanti nell'ambito della Presidenza, nonche' la segreteria del nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure di cui all'art. 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Al dipartimento possono essere assegnati in posizione di fuori ruolo, in aggiunta al capo ed al vice capo del dipartimento stesso, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ovvero avvocati dello Stato, in numero non superiore a sette. A tale personale si applica quanto disposto dall'art. 12, comma 9.». - Si riporta il testo dell'art. 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici»: «2. Presso il Dipartimento della funzione pubblica e' istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, un ufficio dirigenziale di livello generale, alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica e composto da non piu' di due servizi, con il compito di coadiuvare il Ministro nell'attivita' normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono istituiti non piu' di due servizi con il compito di provvedere all'applicazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione di cui all'art. 5 della citata legge n. 50 del 1999, nonche' alla predisposizione di sistemi informatici di documentazione giuridica a beneficio delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini.». - Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»: «Art. 17 (Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi). - 1. Il dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e' la struttura che, nell'ambito del Segretariato generale, fornisce supporto all'attivita' di coordinamento del Presidente ed assiste il sottosegretario alla Presidenza e il segretario generale in materia di attivita' normativa. Il dipartimento assicura altresi' alla Presidenza la consulenza giuridica di carattere generale. Esso in particolare: a) coordina e promuove l'istruttoria dell'iniziativa legislativa del Governo, verificandone, sulla base delle indicazioni del dipartimento per i rapporti con il Parlamento, la coerenza con il programma dei lavori parlamentari; b) provvede, sulla base degli elementi forniti dai Ministri competenti e in coordinamento con il dipartimento per i rapporti con il Parlamento, all'istruttoria degli emendamenti, governativi o parlamentari, relativi ai disegni di legge; c) cura, nell'ambito del coordinamento di cui alla lettera a), la qualita' dei testi normativi e degli emendamenti del Governo, anche con riferimento all'omogeneita' e alla chiarezza della formulazione, all'efficacia per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente, al corretto uso delle diverse fonti; d) verifica la sussistenza dei presupposti per il ricorso alla decretazione d'urgenza; e) verifica, con l'ausilio delle amministrazioni dotate delle necessarie competenze tecniche, le relazioni e le analisi appositamente previste e predisposte a corredo delle iniziative legislative del Governo, curando che esse indichino il quadro normativo nazionale e comunitario di riferimento, gli eventuali precedenti della Corte costituzionale, gli obiettivi perseguiti e la congruita' dei mezzi previsti, gli oneri che le nuove disposizioni impongono ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni e alle imprese; f) cura l'elaborazione delle metodologie in tema di Analisi di impatto della regolamentazione (AIR), coordina e sovrintende all'applicazione delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di AIR, alla introduzione delle relative procedure nelle pubbliche amministrazioni ed alla formazione del relativo personale; h) verifica le relazioni predisposte dalle amministrazioni su richiesta degli organi parlamentari; i) coordina e promuove l'istruttoria relativa all'iniziativa regolamentare del Governo; l) attua la revisione tecnico-formale dei testi normativi e redige regole tecniche di redazione degli stessi; compie le analisi e formula le proposte di revisione e semplificazione dell'ordinamento legislativo esistente; m) esprime pareri giuridici e sovrintende al contenzioso curato dalla Presidenza; cura l'istruttoria delle questioni di costituzionalita' e i relativi rapporti con gli uffici della costituzionale e dell'Avvocatura dello Stato; cura gli adempimenti connessi all'erogazione indennizzi in applicazione della legge 24 marzo 2001, n. 89, recante «Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile»; provvede al pagamento delle spese concernenti il contenzioso di competenza del dipartimento; n) cura i rapporti con le autorita' amministrative indipendenti relativamente alle questioni riguardanti la normazione; o) cura, in collegamento con il dipartimento per gli affari regionali e le segreterie delle Conferenze Stato-regioni e Stato-citta', gli adempimenti preliminari per l'espressione dei pareri sugli atti normativi del Governo; p) cura, in collaborazione con gli altri organi costituzionali e con i competenti uffici informatici della Presidenza, la predisposizione e la diffusione mediante sistemi informatici della documentazione giuridica a beneficio delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini; q) svolge le attivita' di ricerca e documentazione giuridica ed ogni altra attivita' che ad esso venga affidata, nell'ambito delle proprie competenze, dal Presidente, dal sottosegretario alla Presidenza o dal segretario generale. 2. Il dipartimento, ai sensi e con le modalita' dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1989, n. 366: a) assiste il dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie nella fase ascendente del processo di adozione dei regolamenti e delle direttive comunitarie: nonche' nelle procedure di infrazione avviate dall'Unione europea; b) assicura, quanto al processo di formazione e di attuazione in sede nazionale della normativa comunitaria, l'esame preliminare della situazione normativa ed economica interna e la valutazione delle conseguenze dell'introduzione delle norme comunitarie sull'assetto interno. 3. Operano in raccordo funzionale con il dipartimento, relativamente alle materie di rispettiva competenza, i settori legislativi dei dipartimenti affidati a Ministri senza portafoglio, che integrano il dipartimento stesso ove l'affidamento venga a cessare. 4. Il dipartimento si articola in non piu' di tre uffici e non piu' di dieci servizi. 5. Il dipartimento, altresi', si avvale di non piu' di otto unita' nell'ambito del contingente di esperti di cui all'art. 11, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137.». - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, recante «Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione»: «Art. 1 (Strumenti di semplificazione e qualita', nonche' di monitoraggio e valutazione della regolazione). - 1. L'attivita' di indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualita' della regolazione, anche ai sensi della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono attribuite ad un Comitato interministeriale di indirizzo, di seguito denominato: «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro da lui delegato. I componenti del comitato sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro. Possono essere invitati a partecipare a riunioni del comitato, secondo l'oggetto della discussione, altri componenti del Governo, esponenti di autorita' regionali e locali e delle associazioni di categoria. Dall'istituzione e dal funzionamento del comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Il Comitato predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, un piano di azione per il perseguimento degli obiettivi del Governo in tema di semplificazione, di riassetto e di qualita' della regolazione per l'anno successivo. Il piano, sentito il Consiglio di Stato, e' approvato dal Consiglio dei Ministri e trasmesso alle Camere. 3. Il Comitato verifica, durante l'anno, lo stato di realizzazione degli obiettivi, che viene reso pubblico ogni sei mesi. Inoltre il Comitato: a) svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento e, ove necessario, di impulso delle amministrazioni dello Stato nelle politiche della semplificazione, del riassetto e della qualita' della regolazione. 6. Il Comitato si avvale del supporto tecnico fornito dalla Commissione di cui all'art. 3, comma 6-duodecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, denominata: «Commissione per la semplificazione e la qualita' della regolazione».». - L'Accordo del 29 marzo 2007 tra Governo, regioni e autonomie locali in materia di semplificazione e miglioramento della qualita' della regolamentazione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Rep. atti n. 23/CU), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2007, n. 86. - Il Piano di azione per la semplificazione e la qualita' della regolazione e' stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 giugno 2007. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2007, recante «Costituzione del tavolo permanente per la semplificazione», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2007, n. 120. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170, recante «la disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 2008, n. 257. - La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 febbraio 2009, recante «Istruttoria degli atti normativi del Governo», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2009, n. 82. Note all'art. 1: - Per il riferimento all'art. 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246, vedasi in note alle premesse.
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| Art. 2 Ambito di applicazione della VIR
1. La VIR e' effettuata sugli atti normativi in merito ai quali e' stata svolta l'analisi d'impatto della regolamentazione, di seguito AIR, dopo un biennio dalla data della loro entrata in vigore, nonche', anche in mancanza di una precedente AIR, sui decreti legislativi e sulle leggi di conversione dei decreti-legge. Successivamente alla prima effettuazione, la VIR viene svolta a cadenze biennali. 2. Si procede comunque all'effettuazione della VIR con riferimento agli atti normativi in merito ai quali non e' stata svolta l'AIR ove sia richiesto dalle Commissioni parlamentari, dal Consiglio dei Ministri o dal Comitato interministeriale di indirizzo e guida strategica per le politiche di semplificazione e la qualita' della regolazione. 3. Competente a svolgere la VIR e' l'amministrazione che ha effettuato l'AIR sull'atto normativo oggetto di verifica ovvero, in mancanza di una precedente AIR, l'amministrazione cui compete l'iniziativa in ordine all'atto normativo oggetto di verifica. In particolare, e' competente all'effettuazione l'ufficio individuato per il coordinamento delle attivita' AIR e VIR ai sensi dell'articolo14, comma 9, della legge n. 246 del 2005. 4. Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di seguito DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, puo' consentire l'esenzione dalla VIR, in particolare, nelle ipotesi di peculiare complessita' e ampiezza dell'intervento normativo e dei suoi effetti, ovvero nei casi in cui l'attivita' di verifica non appare giustificata dalla natura o dai contenuti dell'atto normativo in oggetto. Delle esenzioni concesse e' data comunicazione al Consiglio dei Ministri. 5. L'esenzione dalla VIR puo' essere sempre deliberata e motivata dal Consiglio dei Ministri.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 14, comma 9, della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante «Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005»: «Art. 14 (Semplificazione della legislazione). - 9. Le amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle attivita' connesse all'effettuazione dell'AIR e della VIR di rispettiva competenza. Nel caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi di esperti o di societa' di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilita' finanziarie.».
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| Art. 3 Contenuti della VIR
1. La VIR viene effettuata con particolare riferimento ai seguenti profili: a) raggiungimento delle finalita' poste alla base dell'atto normativo e specificate nella rispettiva relazione AIR; b) stima dei costi prodotti sui cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e il funzionamento delle organizzazioni pubbliche; c) stima degli effetti prodotti sui cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e il funzionamento delle organizzazioni pubbliche; d) verifica del livello e delle circostanze relative all'osservanza, da parte dei destinatari, delle prescrizioni contenute nell'atto normativo; e) individuazione di eventuali criticita' e loro riconducibilita' a lacune insite nell'atto normativo, ovvero a problemi relativi alla fase di attuazione dell'atto stesso; f) effetti, positivi o negativi, sulla semplificazione normativa e amministrativa; g) congruenza con il programma di Governo delle effettive conseguenze delle innovazioni normative; h) valutazione dell'incidenza del provvedimento sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato, sui processi di liberalizzazione e sull'ampliamento delle liberta' dei soggetti dell'ordinamento giuridico. 2. La VIR include una conclusione di sintesi sulla valutazione dell'impatto effettuata che riassume: a) il grado di raggiungimento delle finalita' poste a base dell'adozione dell'intervento; b) l'eventuale insorgenza di costi o effetti non previsti; c) le principali criticita' emerse; d) l'eventuale necessita' di misure integrative o correttive con riferimento all'atto o alle circostanze di attuazione. 3. La verifica relativa ai succitati contenuti va operata con la puntuale esplicitazione degli indicatori presi a riferimento e delle fonti a supporto, incluse le risultanze di eventuali consultazioni svolte con le principali categorie interessate dall'intervento. |
| Art. 4 Relazione VIR
1. La verifica e' documentata in apposita relazione (di seguito «relazione VIR»), inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne cura la trasmissione al Parlamento. 2. Il DAGL verifica l'adeguatezza della VIR e puo' richiedere integrazioni e chiarimenti, ovvero predisporre dei commenti tecnici da allegare alla relazione VIR da trasmettere al Parlamento. 3. L'amministrazione che ha effettuato la VIR assicura un'adeguata pubblicita' alla relazione VIR, anche mediante gli strumenti informatici e la pubblicazione in una apposita sezione del sito internet dell'amministrazione. |
| Art. 5 Metodi di analisi e modelli di VIR
1. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono stabiliti i metodi di analisi e i modelli di VIR. 2. Le amministrazioni possono effettuare relazioni VIR successive alla prima in forma semplificata, concentrando l'attivita' di verifica sui profili di cui all'articolo 3, comma 2. 3. In sede di prima applicazione, la relazione VIR e' redatta in conformita' al modello di cui all'Allegato A. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 19 novembre 2009
Il Presidente: Berlusconi Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 128
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 14, comma 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante «Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005»: «6. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonche' i metodi relativi alla VIR, sono adottati con direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri e sono sottoposti a revisione, con cadenza non superiore al triennio.».
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| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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