Gazzetta n. 24 del 30 gennaio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 23 dicembre 2009
Disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo III, Capo III, IV e V, recanti norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali, e il Capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;
Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale in particolare il regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato inserito nello stesso regolamento (CE) n. 1234/2007 (regolamento unico OCM), a decorrere dal 1° agosto 2009;
Visto il regolamento (CE) n. 607 della Commissione del 10 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la nuova disciplina sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, in particolare l'art. 4, comma 3, cosi' come modificato con la legge 3 agosto 2004, n. 204;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 3 luglio 2003, concernente le disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione del 29 aprile 2002, che fissa talune modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli;
Considerato che i citati regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 607/2009 sono entrati in applicazione a decorrere dal 1° agosto 2009;
Ritenuto di dover adottare, le disposizioni nazionali attuative dei predetti regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 607/2009, in particolare per quanto concerne le disposizioni relative alle menzioni tradizionali dei vini DOP e IGP ed all'etichettatura e presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, in particolare riprendendo le disposizioni di cui alla circolare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 12063 del 30 luglio 2009, concernente liste dei vitigni da escludere nell'etichettatura e presentazione dei vini senza DOP e IGP, che sono applicabili dal 1° agosto 2009;
Ritenuto che, ai fini dell'approvazione della lista delle varieta' da escludere per l'etichettatura e presentazione dei vini che non hanno una DOP o IGP, in applicazione dell'art. 118-septvicies, par. 2, lett. b), (ii), del Reg. (CE) n. 1234/2007, le varieta' di vite o loro sinonimi da inserire in tale lista sono quelle che rappresentano una superficie molto esigua, inferiore allo 0,5 per cento della superficie vitata italiana;
Ritenuto altresi' di dover procedere all'abrogazione di alcuni decreti ministeriali, superati dalle norme comunitarie sopra citate e dal presente decreto;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 26 novembre 2009;

Decreta:

Art. 1
Disposizioni generali e definizioni

1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione, per quanto concerne le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.
2. Allorche' non sara' diversamente previsto, per specifiche disposizioni, ai sensi del presente decreto sono adottati i seguenti termini, definizioni, abbreviazioni e/o sigle:
Ministero: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita';
decreto: il presente decreto;
ICQRF: Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero;
regolamento: regolamento (CE) n. 607/2009;
DOP: denominazione di origine protetta;
IGP: indicazione geografica protetta;
DOCG: denominazione di origine controllata e garantita;
DOC: denominazione di origine controllata;
IGT: indicazione geografica tipica.
 
Art. 2

Art 52, par. 2 del regolamento - Condizioni per deroga alle
disposizioni etichettatura ai fini esportazione

1. La deroga alle norme di etichettatura di cui alla Sottosezione II e alla Sezione I ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, esclusivamente ai fini dell'esportazione dei prodotti vitivinicoli, e' consentita, in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 52, par. 2, del regolamento, ai produttori interessati, a condizione che gli stessi presentino preventiva comunicazione all'Ufficio competente per territorio dell' ICQRF, allegando apposita dichiarazione in merito alla conformita' alla legislazione del Paese terzo interessato delle indicazioni figuranti in etichetta, e n. 3 copie dell'etichetta.
 
Art. 3
Art. 56 del regolamento - Indicazioni dell'imbottigliatore, del
produttore, importatore e venditore - Qualificazioni
dell'imbottigliatore

1. Ai sensi dell'art. 56, par. 2, del regolamento, per tutte le categorie di prodotti vitivinicoli a DOP e a IGP:
a) sono stabilite le seguenti espressioni che possono completare il nome e l'indirizzo dell'imbottigliatore relative all'imbottigliamento nell'azienda del produttore o di un'associazione di produttori: «imbottigliato dall'azienda agricola ...», «imbottigliato dal viticoltore...», «imbottigliato all'origine da ...», «imbottigliato all'origine dalla cantina sociale ...», «imbottigliato all'origine dai produttori riuniti ...», «imbottigliato all'origine dall'associazione dei produttori ...» e altre espressioni similari; le predette menzioni possono essere altresi' completate da altri termini riferiti all'azienda agricola;
b) sono ammesse le seguenti espressioni indicanti l'imbottigliamento nella zona di produzione:
«imbottigliato nella zona di produzione»;
«imbottigliato in ...» seguita dal nome della DOP o IGP, a condizione che l'imbottigliamento sia effettuato nella zona in questione o in stabilimenti situati nelle sue immediate vicinanze, conformemente alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione;
c) le espressioni di cui alle lettere a) e b) possono essere completate dalla dicitura «integralmente prodotto», a condizione che il vino sia ottenuto da uve raccolte esclusivamente in vigneti di pertinenza dell'azienda e vinificate nella stessa.
 
Art. 4
Art. 56 del regolamento - Indicazioni dell'imbottigliatore, del
produttore, importatore e venditore - misure relative ai codici

1. Ai sensi dell'art. 56, par. 5, del regolamento, in sostituzione di una delle indicazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 dello stesso articolo, relativa rispettivamente all'imbottigliatore, al produttore, all'importatore o al venditore, puo' essere utilizzato, nel rispetto delle condizioni di cui alle predette norme, il codice facoltativo che si identifica con quello attribuito dal competente Ufficio dell'ICQRF in sede di vidimazione dei registri previsti dalle norme comunitarie in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo e dalle relative norme nazionali di applicazione.
2. Ai sensi dell'art. 56, par. 6, del regolamento, al fine di evitare ogni possibilita' di equivoco tra talune indicazioni obbligatorie, quali il nome o la ragione sociale, il comune dell'imbottigliatore o dello speditore o dell'importatore, contenenti in tutto o in parte il nome di una DOP o IGP, diversa da quella riferita alla designazione del prodotto interessato, le predette indicazioni:
devono figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a tre millimetri di altezza ed a due millimetri di larghezza ed in ogni caso con caratteri non superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, rispetto a quelli usati per la DOP o IGP o per la denominazione della categoria di prodotto vitivinicolo interessato; oppure
possono essere sostituite dal codice di cui al comma 1.
 
Art. 5
Art. 57 del regolamento - Condizioni d'uso delle menzioni storico
tradizionali relative allo stabilimento elencate all'allegato XIII
del regolamento

1. Le menzioni elencate all'allegato XIII del regolamento, riferite allo stabilimento dell'azienda viticola, nonche' le relative illustrazioni, possono essere utilizzate per designare i vini DOP e IGP alle seguenti condizioni:
i nomi delle entita' storico tradizionali e dei toponimi abbinabili non devono contenere, in tutto o in parte, un nome geografico riservato a DOP e IGP diverse da quella utilizzata per designare il vino ottenuto nell'azienda viticola in questione;
nel rispetto delle altre condizioni stabilite dall'art. 57 del regolamento.
 
Art. 6
Art. 118-ter, par. 2, art. 118-undecies, par. 3, e art.
118-septvicies del Reg. CE n. 1234/2007 - art. 19, par. 3, e art.
62 del regolamento - Indicazione varieta' di vite - ambito
nazionale deroghe

1. E' riportato all'allegato 1 del presente decreto l'elenco delle varieta' di vite, o loro sinonimi, distintive che costituiscono una denominazione di origine protetta ai sensi dell'art. 118-ter, par. 2, del Reg. CE n. 1234/2007 e dell'art. 19, par. 3, del regolamento. L'uso del nome delle varieta' figuranti nel predetto elenco e' riservato alle corrispondenti DOP indicate nell'apposita colonna. La protezione di cui agli articoli 118-quaterdecies e 118-vicies del CE n. 1234/2007 si applica sia al solo nome della varieta' di vite, o al suo sinonimo, figurante alla colonna 2 del predetto elenco, in qualita' di elemento costitutivo della denominazione di origine, sia all'intero nome della DOP figurante nella colonna 3 dello stesso elenco.
2. E' riportato all'allegato 2, parte A, del presente decreto l'elenco e l'ambito nazionale delle deroghe relative all'uso del nome delle varieta' di vite e loro sinonimi, costituite o contenenti nomi riservati a vini DOP e IGP, in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 118-undecies, par. 3, del Reg. CE n. 1234/2007 e all'art. 62, par. 3, del regolamento ed alle disposizioni dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP italiani interessati.
3. E' riportato all'allegato 2, parte B, del presente decreto l'elenco dei nomi delle varieta' di vite e loro sinonimi, contenuti parzialmente in una DOP o IGP, e l'ambito nazionale del relativo uso in etichettatura, in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 62, par. 4, del regolamento ed alle disposizioni dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP italiani interessati.
 
Art. 7
Art. 118-septvicies, par. 2, lett. b) del reg. CE n. 1234/2007 -
Liste vitigni da escludere nell'etichettatura e presentazione per
vini senza DOP o IGP

1. Ai fini dell'etichettatura e della presentazione dei vini che non hanno una DOP o IGP prodotti in ambito nazionale, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 118-septvicies, par. 2, lett. b) del Reg. CE n. 1234/2007, sono escluse:
a) le varieta' di vite e loro sinonimi riportate agli allegati 1 e 2 del presente decreto;
b) le varieta' di vite, o loro sinonimi, che contengono o sono costituite da una DOP o IGP protetta ai sensi degli articoli 118-quaterdecies e 118-vicies del reg. CE n. 1234/2007;
c) le altre varieta', o loro sinonimi, elencate all'allegato 3, costituenti parzialmente il nome di una o piu' DOP o IGP italiane, ovvero in qualita' di varieta' autoctone italiane il loro uso e' strettamente connesso a specifiche tipologie di vini DOP o IGP di un determinato ambito territoriale regionale o interregionale;
d) fatto salvo quanto previsto al comma 2, tutte le altre varieta' o loro sinonimi, che rappresentano una parte molto esigua della superficie vitata italiana, elencate nel registro nazionale delle varieta' di vite, Sezione vitigni ad uve da vino, aggiornato da ultimo con decreto ministeriale 27 marzo 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 146 del 26 giugno 2009; il registro aggiornato sara' pubblicato sul sito internet del Ministero.
2. Conformemente alle disposizioni di cui al comma 1, e' riportato all'allegato 4 l'elenco positivo delle varieta' di viti, o loro sinonimi, che possono figurare nell'etichettatura e presentazione dei vini che non hanno una DOP o IGP prodotti in ambito nazionale.
3. Per i vini spumanti di cui alle categorie n. 4, 5 e 6 dell'allegato XI ter del reg. CE n. 1234/2007, non si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d). Per tali categorie possono essere utilizzate le varieta' di viti elencate nel registro nazionale richiamato al comma 1, con esclusione delle varieta' di vite o loro sinonimi di cui al comma 1, lettere a) e b). Per le stesse categorie possono essere altresi' utilizzate le varieta' ed i sinonimi riportati negli allegati 3 e 4 del presente decreto.
 
Art. 8
Art. 118-undecies, par. 3, e art. 118-septvicies del Reg. CE n.
1234/2007 - art. 19, par. 3, art. 62, art. 70, par. 1, del
regolamento - Indicazione varieta' di vite - Uso sinonimi

1. Conformemente alle disposizioni richiamate nel titolo del presente articolo ed alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7, ivi comprese le disposizioni di cui al registro nazionale delle varieta' di vite richiamato nello stesso art. 7, ed alle disposizioni previste nei disciplinari dei vini DOP e IGP italiani, e' riportato all'allegato 5 del presente decreto, come quadro d'insieme, l'elenco dei sinonimi delle varieta' di viti, che possono essere utilizzati in etichettatura e presentazione dei vini. In particolare i sinonimi in questione possono essere utilizzati per sostituire il nome di talune varieta', costituite o contenenti in tutto o in parte il nome di una DOP o IGP, nell'etichettatura e presentazione di prodotti vitivinicoli che non hanno diritto a detta DOP o IGP.
 
Art. 9
Art. 63, par. 7, del regolamento - Indicazioni relative
ai vini con nome di vitigno senza DOP o IGP

1. Per i vini senza DOP o IGP designati con nome di vitigno e' consentito l'uso del termine «vino varietale» alle condizioni previste dall'art. 63, par. 7, del regolamento.
 
Art. 10
Art. 64, par. 4, del regolamento - Indicazioni relative al contenuto
zuccherino per i vini liquorosi, i vini frizzanti e i vini
frizzanti gassificati - Legge n. 82 del 20 febbraio 2006:
indicazione relativa al contenuto zuccherino per il mosto di uve
parzialmente fermentato - Indicazioni relative al contenuto
zuccherino per taluni prodotti vitivinicoli senza DOP o IGP

1. Per i vini liquorosi possono essere utilizzate le seguenti indicazioni di tipo di prodotto, a condizione che ciascun tipo abbia un tenore di zuccheri residui compreso nei limiti a margine indicati:
a) «secco»: ..................... fino a 40 g/l;
b) «semisecco» o «amabile»: .. da 40 a 100 g/l;
d) «dolce»: ...................... superiore a 100 g/l.
2. Per i vini frizzanti e i vini frizzanti gassificati possono essere utilizzate le seguenti indicazioni di tipo di prodotto, a condizione che ciascun tipo abbia un tenore di zuccheri residui compreso nei limiti a margine indicati:
a) «secco»: ..................... da 0 a 15 g/l;
b) «semisecco» o «abboccato»: da 12 a 35 g/l;
c) «amabile»: ................... da 30 a 50 g/l;
d) «dolce»: ...................... superiore a 45 g/l.
3. Limitatamente ai vini liquorosi, ai vini frizzanti e ai vini frizzanti gassificati designati con nome geografico altre menzioni relative al tipo di prodotto e le relative condizioni di utilizzazione possono essere previste negli specifici disciplinari di produzione DOP e IGP.
4. Per i vini di cui al comma 3, in deroga alle disposizioni generali di cui ai comma 1 e 2, negli specifici disciplinari di produzione possono essere altresi' previsti limiti del tenore degli zuccheri residui diversi da quelli ivi indicati, soltanto se tale diverso tenore zuccherino e' giustificato da connesse e particolari condizioni chimico-fisiche ed organolettiche che devono figurare nello specifico disciplinare.
5. Per la categoria di prodotto vitivinicolo «mosto di uve parzialmente fermentato», di cui al n. 11 dell'allegato XI-ter del reg. CE n. 1234/2007, puo' essere utilizzata in etichettatura la menzione «filtrato dolce», prevista dall'art. 1 della legge n. 82 del 20 febbraio 2006.
6. Per indicare il contenuto zuccherino delle categorie di prodotti vitivinicoli di cui ai n. 11, 15 e 16 dell'allegato XI-ter del reg. CE n. 1234/2007 designati senza DOP o IGP puo' essere utilizzato soltanto il termine «dolce».
 
Art. 11

Art. 66 del regolamento - Indicazioni relative a taluni metodi di
produzione

1. Limitatamente alle categorie dei vini DOP e IGP tranquilli e frizzanti, ai fini dell'utilizzo in etichettatura della menzione tradizionale «novello», relativa al modo in cui sono elaborati ed all'epoca in cui sono immessi al consumo i relativi vini, sono applicabili le disposizioni del decreto ministeriale 13 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 10 settembre 1999.
2. Per i prodotti vitivinicoli DOP e IGP eventuali ulteriori indicazioni, a quelle disciplinate dall'art. 66 del regolamento, relative al modo di ottenimento o di elaborazione ed alle loro condizioni di utilizzazione, sono previste con appositi decreti ministeriali o nei disciplinari di produzione degli specifici prodotti DOP o IGP.
 
Art. 12
Art. 67 del regolamento - Nome dell'unita' geografica piu' piccola o
piu' grande dell'area delimitata di produzione della DOP o IGP

1. Le unita' geografiche piu' ampie e le unita' geografiche piu' piccole dell'area delimitata di produzione di una DOP possono essere utilizzate alle condizioni stabilite dalla normativa nazionale generale in materia di tutela delle denominazioni di origine, dall'articolo 67, par. 2 del regolamento e dagli specifici disciplinari di produzione.
 
Art. 13
Art. 69, par. 2, del regolamento - Presentazione di taluni prodotti -
Uso bottiglie e chiusure riservate a vini spumanti e vini frizzanti
per altri prodotti

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23, comma 2, della legge n. 164/1992 e del decreto ministeriale 10 maggio 1995 e successive integrazioni, recante disposizioni sulle deroghe per l'utilizzo del tappo «a fungo» per il confezionamento dei vini frizzanti DOCG, DOC e IGT, le bottiglie e le chiusure di cui all'art. 69, par. 1, del regolamento, possono essere utilizzate per le seguenti categorie di prodotti che:
sono elencate nell'art. 113-quinquies, par. 1 (a) del Reg. n. 1234/2007;
sono elencate nei paragrafi 7, 8 e 9 dell'allegato XI ter del Reg. n. 1234/2007;
sono definiti dal Reg. n. 1601/1991;
hanno un titolo alcolometrico non superiore a 1,2 % vol., nonche' per altri prodotti a condizione che non vi sia rischio di confusione al consumatore sulla vera natura del prodotto.
 
Art. 14
Art. 118-ter, par. 2, del reg. CE n. 1234/2007 - Art. 19, par. 3 del
regolamento - Disposizioni sui nomi usati tradizionalmente in
qualita' di denominazioni di origine - Artt. da 29 a 48 del
regolamento - Disposizioni sulle menzioni tradizionali

1. E' riportato all'allegato 6 del presente decreto l'elenco delle menzioni tradizionali italiane distintive che costituiscono una denominazione di origine protetta ai sensi dell'art. 118-ter, par. 2, del reg. CE n. 1234/2007 e dell'art. 19, par. 3, del regolamento. La protezione di cui agli articoli 118-quaterdecies e 118-vicies del Reg. CE n. 1234/2007 si applica sia alla singola menzione tradizionale figurante alla colonna 2 del predetto elenco, in qualita' di elemento costitutivo della denominazione di origine, sia all'intero nome della DOP figurante nella colonna 3 dello stesso elenco.
2. Conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 29 a 48 del regolamento, le menzioni tradizionali italiane figuranti nell'elenco riportato all'allegato XII del regolamento, parti A e B, sono riservate alle categorie di prodotti vitivinicoli DOP e IGP che figurano, per ciascuna menzione tradizionale, nella seconda colonna del predetto elenco, e possono essere utilizzate per le specifiche DOP o IGP, alle condizioni riportate in sintesi nella colonna 3 dello stesso elenco e nel rispetto delle disposizioni previste dagli specifici disciplinari di produzione.
 
Art. 15
Art. 118-quinvicies del Reg. CE n. 1234/2007 - Art. 49 del
regolamento - Disposizioni per l'uso delle altre indicazioni
veritiere che possono figurare nell'etichettatura e presentazione
dei vini.

1. Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 118-quinvicies del Reg. CE n. 1234/2007 e all'art. 49 del regolamento, altre indicazioni veritiere e documentabili, rispetto a quelle espressamente disciplinate dallo stesso Reg. CE n. 1234/2007 e dal regolamento, possono figurare nell'etichettatura e presentazione dei vini, a condizione che non siano tali da creare un rischio di confusione nello spirito delle persone a cui sono destinate tali informazioni, segnatamente per quanto concerne i nomi delle DOP e IGP protette ai sensi degli articoli 118-quaterdecies e 118-vicies del Reg. CE n. 1234/2007 e i nomi delle menzioni tradizionali protette ai sensi della Sottosezione II del Reg. CE n. 1234/2007.
2. Limitatamente all'etichettatura e presentazione di talune indicazioni veritiere e documentabili, espressamente descritte negli specifici disciplinari DOP o IGP, il rischio di confusione di cui al comma 1 e' da intendersi evitato, a condizione che le indicazioni in questione:
non siano costituite o non contengano i nomi delle DOP o IGP protette ai sensi degli artt. 118-quaterdecies e 118 vicies del Reg. CE n. 1234/2007, tenuto conto che ai sensi dell'art. 19, par. 3, del regolamento la predetta protezione si applica all'intera denominazione o ai suoi elementi costitutivi, purche' distintivi;
siano riportate nel contesto della descrizione degli elementi storico-tradizionali e/o tecnico colturali e/o di elaborazione e/o delle caratteristiche del prodotto e siano nettamente separate dalle indicazioni obbligatorie;
devono figurare in caratteri delle stesse dimensioni e indice colorimetrico rispetto a quelli utilizzati per la descrizione delle indicazioni di cui al trattino precedente, nonche' in caratteri di dimensioni non superiori a tre millimetri di altezza ed a due millimetri di larghezza e, in ogni caso, in caratteri non superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, rispetto a quelli usati per la DOP o IGP.

Disposizioni finali
 
Art. 16

Disposizioni particolari, abrogazione precedenti decreti e termini di
applicazione

1. Le modifiche ed integrazioni agli elenchi allegati al presente decreto sono adottate con provvedimento del Ministero, d'intesa con le competenti Regioni.
2. Fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'art. 73, par. 4, del regolamento, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i decreti indicati nella seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico


3. Il presente decreto sara' inviato all'Organo di controllo per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fatti salvi gli effetti e l'efficacia delle disposizioni di cui alla circolare ministeriale n. 12063 del 30 luglio 2009, richiamata nelle premesse, che sono applicabili dal 1° agosto 2009.
Roma, 23 dicembre 2009

Il Ministro: Zaia
Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 33
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 4
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 5
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 6
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone