Gazzetta n. 24 del 30 gennaio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 22 dicembre 2009
Rinnovo della designazione delle «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguria», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Basilico Genovese», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/06.


IL DIRETTORE GENERALE
del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita'

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;
Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;
Visto il regolamento (CE) n.1623/2005 del 4 ottobre 2005 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Basilico Genovese»;
Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
Visto il decreto 14 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 1º marzo 2006, con il quale le «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguria» , sono state autorizzate ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Basilico Genovese»;
Visto il decreto 12 febbraio 2009 con il quale la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata alle «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, coordinate dalla Unioncamere Liguria», ai sensi del predetto decreto 14 febbraio 2006, e' stata prorogata;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con nota n. 9916 del 30 giugno 2009, ha trasmesso ai Servizi comunitari competenti la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Basilico Genovese» ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;
Considerato che le «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguria» hanno predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Basilico Genovese» conformemente allo schema tipo di controllo;
Considerato che le «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguria» hanno predisposto un ulteriore piano dei controlli che recepisce le modifiche al disciplinare di produzione inviato ai Servizi comunitari con la nota sopra citata;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Basilico Genovese»;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 25 settembre 2009;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1

Le Camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguria, sono designate quali autorita' pubbliche ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Basilico Genovese», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1623/2005 del 4 ottobre 2005.
 
Art. 2

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per le «Camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 
Art. 3

Le «Camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia» non possono modificare le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Basilico Genovese», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
Le «Camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia» sono tenute a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 
Art. 4

Le «Camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia» dovranno assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Basilico Genovese», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) 510/06».
 
Art. 5

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.
Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare le «Camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, le «Camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia» sono tenute ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
 
Art. 6

Le «Camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia» comunicano con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Basilico Genovese» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 
Art. 7

Le «Camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia» immettono nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione di origine protetta «Basilico Genovese» rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Liguria.
 
Art. 8

Le «Camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia» sono sottoposte alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Liguria, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2009

Il direttore generale: La Torre
 
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