Gazzetta n. 24 del 30 gennaio 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 30 dicembre 2009 |
Modifica dell'articolo 5 del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Bergamasca». |
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IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, dalla predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalita' per l'aggiornamento per lo schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti Docg e Doc e negli elenchi delle vigne Igt e norme aggiuntive; Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1995 con il quale e' stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Bergamasca» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2009 concernete la modifica al disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Bergamasca»; Vista la domanda presentata dal Consorzio Tutela Valcalepio, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione della sopra citata indicazione geografica tipica dei vini «Bergamasca»; Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole della Regione Lombardia; Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta dell'art. 5 del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Bergamasca», pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 191 del 19 agosto 2009; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta dell'art. 5 del disciplinare sopra citati; Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Bergamasca», in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;
Decreta: Articolo unico
L'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Bergamasca», come da ultimo modificato con il D.M. 20 luglio 2009, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2010/2011. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 dicembre 2009
Il capo dipartimento: Nezzo |
| Allegato
Annesso
Articolo 5
1. Nella vinificazione sono ammesse soltanto pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. 2. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino. 3. Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Bergamasca» devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate anche nel territorio amministrativo della Regione Lombardia. |
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