Gazzetta n. 24 del 30 gennaio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 21 gennaio 2010
Modifica all'articolo 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Piemonte».


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento, recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata dei vini «Piemonte», come da ultimo modificato con decreto ministeriale 29 luglio 2009;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2008, concernente modificazione al decreto ministeriale 7 luglio 1997, recante disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine;
Vista l'istanza presentata dalla regione Piemonte, con nota n. 19500 del 28 luglio 2009, con la quale e' stata richiesta la modifica dell'art. 8 del sopra citato disciplinare, al fine di consentire il confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata «Piemonte», in contenitori alternativi al vetro conformemente alle disposizioni previste dal citato decreto ministeriale 4 agosto 2008;
Visto il parere favorevole espresso nella riunione del 27 e 28 ottobre 2009 dal comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, in merito all'accoglimento della suddetta istanza;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica dell'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Piemonte», in conformita' al parere espresso dal citato comitato;

Decreta:
Articolo unico

Il comma 1 dell'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Piemonte», come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 29 luglio 2009, richiamato in premessa, e' sostituito per intero dal seguente testo:
«1. Per il confezionamento dei vini di cui all'art. 1 sono consentiti tutti i contenitori previsti dalla normativa vigente. Tuttavia per le tipologie Piemonte "Chardonnay", "Piemonte" Cortese, "Piemonte" Barbera, "Piemonte" Bonarda e "Piemonte" Grignolino e' consentito l'uso di contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, di capacita' non inferiore a 2 litri.».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 gennaio 2010

Il capo Dipartimento: Nezzo
 
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