Gazzetta n. 24 del 30 gennaio 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 22 dicembre 2009 |
Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2010 dalle imprese alle camere di commercio. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 concernente il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Visto l'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, comma 3, come sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale stabilisce che il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina ed aggiorna la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ciascuna impresa iscritta o annotata nel registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, da applicare secondo le modalita' di cui al comma 4 stesso art. 17, ivi compresi gli importi minimi che comunque non possono essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della citata legge 23 dicembre 1999, n. 488, e quelli massimi, nonche' gli importi dei diritti dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresi' determinati gli importi del diritto applicabili alle unita' locali; Tenuto conto che la misura del diritto annuale e' determinata in conformita' alla metodologia di cui al comma 4 dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; Visto il comma 4, lettera c), dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale stabilisce che alla copertura del fabbisogno finanziario delle camere di commercio si sopperisce mediante diritti annuali fissi per le imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti; Visto il comma 5 dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, concernente l'attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui e' stata acquisita la qualifica professionale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del Registro delle imprese; Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, concernente la semplificazione delle norme in materia di registro delle imprese; Sentite, ai sensi dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le organizzazioni imprenditoriali di categoria, maggiormente rappresentative a livello nazionale e l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Decreta:
Art. 1 Ambito di applicazione
1. Le misure del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per l'anno 2010, sono determinate applicando le disposizioni del presente decreto. 2. Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale gli esercenti le attivita' economiche di cui all'art. 9, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581. |
| Art. 2 Imprese iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese
1. Per le imprese iscritte e per le imprese individuali annotate nella sezione speciale del registro delle imprese il diritto annuale e' dovuto nella misura fissa di € 88,00. 2. Per le imprese con ragione di societa' semplice non agricola il diritto annuale e' dovuto nella misura di € 144,00. 3. Per le societa' iscritte nella sezione speciale di cui al comma 2 dell'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, il diritto annuale e' dovuto nella misura di € 170,00. |
| Art. 3 Imprese iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese
1. Per la sede legale di tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese, ancorche' annotate nella sezione speciale, il diritto annuale e' determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2009 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato: Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 4 Nuove imprese iscritte nel corso del 2010
1. Le nuove imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del registro delle imprese nel corso del 2010 sono tenute al versamento dei diritti di cui all'art. 2 tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione o dell'annotazione. 2. Le nuove imprese iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese nel corso del 2010 sono tenute a versare l'importo relativo alla prima fascia di fatturato pari a € 200,00, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione, tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale. 3. Le nuove unita' locali, che si iscrivono nel corso del 2010, appartenenti ad imprese gia' iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, sono tenute al pagamento di un diritto pari al 20 per cento di quello definito al comma 2. |
| Art. 5 Unita' locali e sedi secondarie
1. Le imprese versano, per ciascuna delle proprie unita' locali, in favore delle camere di commercio nel cui territorio hanno sede queste ultime, un importo pari al 20 per cento di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di € 200,00. 2. Le unita' locali di imprese con sede principale all'estero di cui all'art. 9, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, devono versare per ciascuna di esse in favore della camera di commercio nel cui territorio competente ha sede l'unita' locale, un diritto annuale pari a € 110,00. 3. Le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di esse in favore della camera di commercio nel cui territorio competente hanno sede, un diritto annuale pari a € 110,00. |
| Art. 6 Modalita' di versamento
1. Il diritto annuale e' versato, in unica soluzione, con le modalita' previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. 2. L'attribuzione alle singole camere di commercio delle somme relative al diritto annuale versato attraverso il modello F24 ha luogo mediante versamento sui conti di cassa di pertinenza di ciascuna camera di commercio. |
| Art. 7 Fondo perequativo di cui al comma 5, dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580
1. La quota del diritto annuale riscosso per l'anno 2010, considerato come il totale accreditato per diritto annuale sui conti di cassa delle singole camere di commercio alla data del 31 dicembre 2009, in base al presente decreto interministeriale da riservare al fondo perequativo di cui all'art. 18, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' stabilita per ogni camera di commercio, applicando le seguenti aliquote percentuali: 3,9% sulle entrate da diritto annuale fino a € 5.164.569,00; 5,5% sulle entrate da diritto annuale oltre € 5.164.569,00 fino a € 10.329.138,00; 6,6% oltre € 10.329.138,00. 2. L'ammontare del fondo perequativo e' utilizzato per il 55% a favore delle camere di commercio che presentano un ridotto numero di imprese e condizioni di rigidita' di bilancio definite sulla base di indicatori di carattere economico-finanziario, tenendo conto, eventualmente, anche della presenza delle unita' locali, e per il restante 45% per la realizzazione di progetti e di iniziative di sistema intesi a verificare e a migliorare lo stato di efficienza dell'esercizio delle funzioni amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio. 3. Le risorse del fondo perequativo destinate, ai sensi del comma 2, alla realizzazione di progetti e iniziative di sistema sono utilizzate, per l'importo di € 10.000.000,00, per contribuire ad una iniziativa di sistema, che destini risorse almeno per complessivi € 30.000.000,00, a linee progettuali finalizzate prioritariamente all'innovazione, al monitoraggio delle situazioni di crisi di PMI e all'avvio di reti d'impresa, secondo i criteri definiti in apposito accordo di programma fra il Ministero dello sviluppo economico e l'Unioncamere. 4. Per la ripartizione del fondo perequativo vengono applicati i criteri e le modalita' stabiliti nel regolamento adottato con deliberazione del consiglio generale dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e approvato dal Ministero dello sviluppo economico. 5. L'Unione italiana delle camere di commercio riferisce, annualmente, al Ministero dello sviluppo economico, direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, circa i risultati della gestione del fondo perequativo. 6. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti e sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2010. Roma, 22 dicembre 2009
Il Ministro dello sviluppo economico Scajola Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 37 |
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