Gazzetta n. 25 del 1 febbraio 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 13 gennaio 2010 |
Riconoscimento, al sig. Prifti Eduard, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Prifti Eduard, nato a Lushnje (Albania) il 9 aprile 1968, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo accademico professionale albanese di «Inxhinier per Ndertime, civile-industriale» conseguito nel luglio 1995 presso la «Universitetit Politehnik» di Tirana (Albania) ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri - sezione A settore civile ambientale» e l'esercizio in Italia della omonima professione; Considerato che secondo la dichiarazione di valore rilasciata dall'Ambasciata d'Italia il titolo accademico conseguito e' direttamente abilitante all'esercizio della professione in Albania; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 27 ottobre 2009; Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria; Rilevato che sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare delle misure compensative; Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni; Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;
Decreta:
Art. 1
Al sig. Prifti Eduard, nato a Lushnje (Albania) il 9 aprile 1968, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di «Inxhinier per Ndertime, civile-industriale» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» - Sezione A settore civile ambientale - e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, al superamento di una prova attitudinale; le cui modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 3
La prova attitudinale vertera' sulle seguenti materie (scritte e orali): a) Tecnica delle costruzioni - ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni; b) costruzione di strade, ferrovie e aeroporti; (solo orale); c) costruzioni idrauliche e marittime e idrologia. Roma, 13 gennaio 2010
Il direttore generale: Saragnano |
| Allegato A a) Prova attitudinale: il candidato dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova e' volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. |
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