Gazzetta n. 26 del 2 febbraio 2010 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
CIRCOLARE 14 dicembre 2009, n. 6 |
Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78. Articolo 17, comma 7. (Divieto di nuove assunzioni). |
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Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale Alle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo Al Consiglio di Stato - Ufficio del segretario generale Alla Corte dei conti - Ufficio del segretario generale All'Avvocatura generale dello Stato - Ufficio del segretario generale A tutte le Agenzie Agli Enti pubblici non economici (tramite i Ministeri vigilanti) Agli enti di ricerca (tramite i Ministeri vigilanti) e, per conoscenza: Al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento ragioneria generale dello Stato - IGOP Ai Ministeri vigilanti 1. Premessa. Il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, reca misure importanti volte a favorire la stabilita' dei conti pubblici ed a realizzare gli obiettivi di riduzione di spesa perseguiti dalla recente legislazione in materia di finanza pubblica. Un importante intervento e' contenuto nell'art. 17, comma, 3 del decreto-legge 78/2009 ed e' volto a conseguire, a decorrere dall'anno 2009, gli obiettivi di risparmio di spesa previsti dall'art. 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, pari a 415 milioni di euro. Si tratta di risparmi che devono essere realizzati in applicazione della disciplina contenuta nell'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, rivolta a enti ed organismi pubblici statali, nonche' a strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa ed avente l'obiettivo di riordinare, trasformare o sopprimere e mettere in liquidazione i suddetti enti, entro il termine del 31 ottobre 2009, come differito dal comma 2 del citato art. 17. L'obbligo di conseguire i predetti risparmi investe, oltre che gli enti sopra richiamati, anche i corrispondenti Ministeri vigilanti, tenuto conto dei rispettivi settori ed aree di intervento. La procedura prevista per dare applicazione alla noma di legge e' complessa ed articolata. E' stata gia' avviata dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota del 20 luglio scorso, n. 79824. Nelle more di definizione dell'intera procedura, che si conclude con il conseguimento degli obiettivi di risparmio prescritti, l'art. 17, comma 7, del decreto-legge n. 78/2009 pone alle amministrazioni e agli enti interessati dall'attuazione del comma 3 del citato art. 17, il divieto di procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle gia' autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale. Trattasi di un divieto volto a rafforzare la norma che fissa gli obiettivi di risparmio e ad indurre le amministrazioni interessate a realizzarli celermente per evitare il protrarsi della misura restrittiva. Il divieto vale tanto per le assunzioni ancora da autorizzare, quanto per quelle autorizzate con apposito provvedimento secondo la normativa vigente (DPCM o DPR) oppure autorizzate con legge speciale. Ne deriva che le amministrazioni destinatarie non possono, a decorrere dal 1° luglio 2009, effettuare alcun tipo di assunzione, fatto salvo quanto previsto dalla presente circolare. Si aggiunge, altresi', che il divieto di assunzione, previsto dall'art. 17, comma 7, del decreto-legge n. 78/2009, comprende nella limitazione tanto le assunzioni a tempo indeterminato quanto quelle a tempo determinato. 2. Amministrazioni destinatarie del blocco e deroghe. Come si evince dal dettato normativo (art. 17, comma 7, del decreto-legge n. 78/2009) sono destinatari del blocco i seguenti soggetti: Ministeri, compresa la Presidenza del Consiglio dei Ministri; enti ed organismi pubblici statali; strutture pubbliche statali. Nell'ambito dei soggetti destinatari, come sopra elencati, sono poi indicate dalla legge alcune deroghe specifiche che a volte interessano Amministrazioni nominativamente individuate, altre volte categorie professionali riconducibili, comunque, alle amministrazioni cui appartengono. Cio' premesso, il divieto previsto dalla norma non si applica alle assunzione che interessano: il personale diplomatico; i corpi di polizia; le amministrazioni preposte al controllo delle frontiere; le forze armate; il corpo nazionale dei vigili del fuoco; le universita'; gli enti di ricerca; il personale di magistratura; il comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente; l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, per le finalita' di cui al comma 4 dell'art. 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Rimane, comunque, ferma, per i settori esclusi dal divieto, la disciplina limitativa delle assunzioni come prevista dalla normativa vigente. 3. Durata del blocco. Il blocco decorre dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, ovvero dal 1° luglio 2009, e termina con il concreto conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui all'art. 17, comma 3, del decreto-legge n. 78/2009. Il termine finale di detto blocco potrebbe essere diverso per le amministrazioni destinatarie, in quanto si definisce per ciascuna con il corretto adempimento prescritto dalla normativa. In ogni caso il comma 8 dell'art. 17 prevede che le comunicazioni sulle economie conseguite debbano avvenire entro il 30 novembre 2009. La conclusione del blocco sara' sancita per ciascuna amministrazione solo dopo che il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con lo scrivente Dipartimento, avranno verificato il reale conseguimento degli obiettivi di risparmio ed i conseguenti adempimenti sul piano organizzativo. Si ricorda ancora una volta che il termine di adozione dei provvedimenti di riordino e' fissato al 31 ottobre 2009 (art. 2, comma 634, legge n. 244/2008, e successive modificazioni). La complessita' dell'intervento rende difficile prevedere i tempi di conclusione della procedura e quindi la vigenza del divieto di assunzione prescritto. Rimangono, ovviamente, vigenti le disposizioni di cui all'art. 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133 e le sanzioni di cui al comma 6 dello stesso articolo. Ne deriva che le amministrazioni che non hanno adempiuto alla riduzione degli assetti organizzativi prevista dall'art. 74 non potranno comunque assumere neppure dopo il riordino ed il raggiungimento degli obiettivi di risparmio di spesa di cui all'art. 2, comma 634, della legge n. 244/2007. Le misure di razionalizzazione dell'organizzazione previste dalla disposizione da ultimo richiamata non sono, infatti, da considerare alternative a quelle di cui al citato art. 74, bensi' aggiuntive. 4. Ambito e contenuto del divieto di assumere. In merito all'ambito di intervento del divieto di assumere, si ritiene siano esclusi dal divieto le categorie protette, nel limite del completamento della quota d'obbligo. Trattasi di una categoria meritevole di tutela in quanto rientrante tra le fasce deboli della popolazione che rimane normalmente esclusa dai blocchi e dai vincoli assunzionali, attesa l'esigenza di assicurare in maniera permanente l'inclusione al lavoro dei soggetti beneficiari della normativa di riferimento. Si ricorda che la mancata copertura della quota d'obbligo riservata alle categorie protette e' espressamente sanzionata sul piano penale, amministrativo e disciplinare secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Roma, 14 dicembre 2009
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2009 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 100 |
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