Gazzetta n. 28 del 4 febbraio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 23 settembre 2009
Modifica al decreto 8 gennaio 2008, recante: «Criteri di attuazione del Fondo di solidarieta' nazionale della pesca e dell'acquacoltura».


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo del 26 maggio 2004, n 154, recante «modernizzazione del settore pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto l'art 14 del predetto decreto legislativo, come modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, che prevede l'istituzione del «Fondo di solidarieta' nazionale della pesca e dell'acquacoltura»;
Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 2008, recante «Criteri di attuazione del Fondo di solidarieta' nazionale della pesca e dell'acquacoltura, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154»;
Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 7 del predetto decreto ministeriale che prevede, per l'accesso ai benefici del Fondo l'adozione di parametri diversi per le zone ad obiettivo convergenza;
Visti gli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (2008/C84/06) pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C84/10 del 3 aprile 2008;
Visto, in particolare, il paragrafo 4.4 «Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamita' naturali, eventi eccezionali o specifiche avversita' atmosferiche», nel quale viene considerato compatibile con il mercato comune un indennizzo dei danni causati da avversita' atmosferiche «se l'entita' dei danni cagionati dall'evento considerato corrisponde ad almeno il 30% del fatturato medio annuo dell'impresa interessata nel triennio precedente»;
Considerata l'esigenza di uniformare la normativa nazionale al disposto dei citati orientamenti;
Visto il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura nella riunione del 21 luglio 2009;

Decreta:
Articolo unico

Il comma 1 dell'art. 7 del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2008 recante «Criteri di attuazione del Fondo di solidarieta' nazionale della pesca e dell'acquacoltura, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004», e' modificato come segue:
«1. Alle imprese di pesca e di acquacoltura sono riconosciuti i danni alla produzione causati da eventi dichiarati eccezionali, se l'entita' dei danni cagionati dall'evento considerato corrisponde ad almeno il 30% del fatturato medio annuo dell'impresa interessata nel triennio precedente. L'entita' dei danni deve essere calcolata in base alla perdita di fatturato dell'impresa considerata rispetto al fatturato medio del triennio precedente l'evento dichiarato calamitoso».
Il presente provvedimento e' trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione, ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 settembre 2009

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Buonfiglio
Registrato alla Corte dei conti 24 novembre 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 136
 
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