Gazzetta n. 28 del 4 febbraio 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 7 gennaio 2010 |
Riconoscimento, alla sig.ra Virginia Josefina Cameli Rojas, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. |
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IL DIRIGENTE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie
Vista l'istanza, in data 7 maggio 2003, con la quale la sig.ra Cameli Virginia Josefina, nata a Puerto Ordaz (Bolivar, Venezuela) il 18 novembre 1966, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «Medico Cirujano», rilasciato in data 27 marzo 1992 dalla «Universidad Central de Venezuela», con sede a Caracas (Venezuela), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334; Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 ed, in particolare, il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonche' dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea, in quanto piu' favorevoli; Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui al citato art. 49 del decreto n. 394/1999, che, nella riunione del 25 febbraio 2004, ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale; Visto l'esito di detta misura compensativa, effettuata in data 8 e 15 ottobre 2009, a seguito della quale la sig.ra Cameli Virginia Josefina e' risultata idonea; Rilevato che, da quanto risulta dalla documentazione agli atti, il titolo oggetto del riconoscimento e' stato conseguito, in Venezuela, dalla Sig.ra Virginia Josefina Cameli Rojas; Rilevato altresi' che, da quanto risulta da altra documentazione agli atti, le generalita' dell'interessata risultano essere: Cameli R. Virginia J. e Cameli Virginia Josefina; Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', in data 9 dicembre 2009, con la quale l'interessata ha dichiarato che Cameli Virginia Josefina, nata a Puerto Ordaz (Venezuela) il 18 novembre 1966 e' la stessa persona di Cameli Rojas Virginia Josefina, nata a Puerto Ordaz (Venezuela) il 18 novembre 1966; Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico-chirurgo; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato «Medico Cirujano», rilasciato in data 27 marzo 1992 dalla «Universidad Central de Venezuela», con sede a Caracas (Venezuela), alla sig.ra Virginia Josefina Cameli Rojas, nata a Puerto Ordaz (Bolivar, Venezuela) il 18 novembre 1966, e' riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo. 2. La dott.ssa Cameli Virginia Josefina e' autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia. 3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. 4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 gennaio 2010
Il direttore generale: Leonardi |
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