IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n.164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, dalla predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n.122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto Ministero delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalita' per l'aggiornamento per lo schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti Docg e Doc e negli elenchi delle vigne Igt e norme aggiuntive; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984 con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione della citata D.o.c.; Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1996, concernente modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» ed approvazione dei disciplinari di produzione relativi ai vini a DOCG «Chianti» e «Chianti Classico»; Visto il decreto ministeriale 10 marzo 2003, concernente la modifica al disciplinare di produzione dei vini a DOCG «Chianti»; Visto il Decreto ministeriale 19 giugno 2009, concernete la modifica al disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti»; Vista l'istanza presentata dal Consorzio Vino Chianti il 24 settembre 2009, con la quale e' stato richiesto, per il vino a DOCG «Chianti» riportante la menzione riserva, proveniente dalla vendemmia 2008 e precedente, in deroga a quanto stabilito all'art. 1 del sopra citato decreto ministeriale 19 giugno 2009, di consentire l'immissione al consumo secondo le disposizioni previste all'art. 5, comma 5 del disciplinare di produzione annesso al decreto ministeriale 19 giugno 2009; Visto il parere espresso dalla Regione Toscana con nota, n. 292041 del 12 novembre 2009, sulla predetta richiesta;
Decreta: Articolo unico
Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» qualificato con la menzione riserva, proveniente dalle vendemmie 2008 e precedenti, in deroga a quanto stabilito all'art. 1 del decreto ministeriale 19 giugno 2009, concernente modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti», e' consentito l'immissione al consumo secondo le disposizioni previste all'art. 5, comma 5 del disciplinare di produzione della DOCG «Chianti» annesso al sopra citato decreto ministeriale 19 giugno 2009. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 dicembre 2010
Il capo Dipartimento: Nezzo |