Gazzetta n. 29 del 5 febbraio 2010 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 gennaio 2010 |
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate ad assicurare il soccorso alla popolazione della Repubblica di Haiti interessata dal sisma del 12 gennaio 2010. (Ordinanza n. 3844). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto l'art. 4, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della Repubblica di Haiti interessata dal sisma del 12 gennaio 2010; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3842 del 19 gennaio 2010 recante «Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate ad assicurare il soccorso alla popolazione della Repubblica di Haiti interessata dal sisma del 12 gennaio 2010». Considerato che il sisma che ha colpito il territorio della Repubblica di Haiti ha determinando la morte di circa 250.000 persone e circa un milione di sfollati, nonche' la distruzione di citta' e villaggi, unitamente al completo isolamento di numerose zone del Paese; Considerato che la Repubblica italiana partecipa alle attivita' di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravita'; Ritenuta l'ineludibile esigenza di assicurare l'urgente attivazione di interventi in deroga all'ordinamento giuridico vigente, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 26 luglio 2005, n.152; Sentito il Ministero della difesa; Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1
1. Al fine di garantire lo svolgimento della missione del contingente di personale e mezzi delle Forze armate per il soccorso alla popolazione della Repubblica di Haiti interessata dal sisma del 12 gennaio 2010, per gli adempimenti amministrativi e contabili, il Vice capo ufficio generale del centro di responsabilita' amministrativa Marina militare e' nominato soggetto attuatore e provvede con i poteri di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3842/2010. 2. E' istituita una contabilita' speciale intestata al soggetto attuatore nella quale affluiscono tutte le risorse destinate all'attuazione della missione di cui al comma 1, e, altresi' quelle derivanti da donazioni ed atti di liberalita' anche coerentemente con le relative finalizzazioni, se definite, e sempreche' concretamente realizzabili. 3. Al personale impiegato nella missione di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, commi 1, lettera a), e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108. 4. Per le attivita' connesse alla missione di cui al comma 1 si applica l'art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.197. |
| Art. 2
1. Allo scopo di realizzare le condizioni di necessario supporto tecnico, operativo, organizzativo, logistico ed amministrativo per le attivita' in corso od ancora da avviare da parte del Dipartimento della protezione civile nel territorio della Repubblica di Haiti interessata dal sisma del 12 gennaio 2010, assicurando, altresi', la piu' efficace attuazione dei programmi d'intervento dipartimentali in favore delle popolazioni colpite dalla predetta calamita', con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile sono definiti i compiti, i ruoli, l'articolazione e la composizione di una struttura temporanea di missione costituita per lo scopo. 2. Con il provvedimento di cui al comma 1 e' nominato il responsabile della struttura di missione, individuato fra i dirigenti di prima fascia in servizio presso il Dipartimento della protezione civile. |
| Art. 3
1. Per il perseguimento degli obiettivi correlati al soccorso della popolazione della Repubblica di Haiti interessata dal sisma del 12 gennaio 2010 il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a consentire l'utilizzazione, senza limiti di tempo, da parte delle autorita' locali, dei necessari beni e materiali da impiegarsi, anche per finalita' di prevenzione, per impedire il verificarsi di maggiori danni alle popolazioni interessate ed il peggioramento delle relative condizioni di vita. |
| Art. 4
1. Nell'ambito delle iniziative da adottare in favore della popolazione della Repubblica di Haiti colpita dagli eventi sismici del 12 gennaio 2010, la Croce Rossa Italiana e' autorizzata ad avviare, in deroga agli articoli 7, commi 6 e 6-bis, 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, agli articoli 17, commi 3, 7 e 30-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche' all'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modifiche ed integrazioni, le procedure necessarie all'assunzione, con contratto a tempo determinato di durata non superiore a quattro mesi, di personale a tempo determinato nel limite massimo di venti unita', nonche' ad avvalersi per il medesimo periodo di collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite massimo di dieci unita', in possesso sia di specifica esperienza culturale o professionale maturata nell'ambito del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, ovvero presso enti ed organizzazioni nazionali ed internazionali nel settore della cooperazione internazionale e degli aiuti umanitari sia della certificazione rilasciata dalla Federazione internazione delle societa' di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e dal Comitato Internazionale di Croce Rossa. 2. Agli oneri conseguenti dall'applicazione del comma 1 si provvede a valere sul bilancio della Croce Rossa Italiana. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. L'Aquila, 29 gennaio 2010
Il Presidente: Berlusconi |
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