Gazzetta n. 30 del 6 febbraio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 9 dicembre 2009
Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del frumento duro.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
Visto il regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;
Visto il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, recante modalita' di applicazione della condizionalita', della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990) cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, concernente disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune e successive modifiche e integrazioni;
Considerato che con il regolamento (CE) n. 73/2009, sono state riviste le disposizioni riguardanti i regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune, in particolare le norme di concessione dell'aiuto specifico alla qualita' per il frumento duro che cessa a partire dal 2010;
Considerato che occorre stabilire le modalita' per l'integrazione nel regime di pagamento unico degli importi erogati a titolo del suddetto regime di aiuto specifico, in particolare per quanto concerne il calcolo del valore dei titoli all'aiuto per ciascun agricoltore;
Considerato che, ai fini dell'attribuzione dei titoli all'aiuto spettanti agli agricoltori, per evitare disparita' di trattamento tra gli stessi e' opportuno scegliere un periodo di riferimento che comprende l'intero arco temporale previsto dall'art. 64 del regolamento (CE) n. 73/2009;
Ritenuto opportuno affidare all'AGEA il compito di attuare, con propri provvedimenti, le disposizioni del presente decreto;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 26 novembre 2009;

Decreta:

Art. 1
Campo di applicazione

Il presente decreto fissa disposizioni per l'integrazione dell'aiuto specifico alla qualita' per il frumento duro previsto dal Titolo IV, Capitolo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 nel regime di pagamento unico.
 
Art. 2
Ammissibilita' e periodo di riferimento

Gli importi relativi all'aiuto specifico alla qualita' per il frumento duro di cui al precedente art. 1 sono attribuiti, a valere dal 1° gennaio 2010, agli agricoltori che rispondevano alle condizioni di ammissibilita' per tale aiuto per almeno un anno all'interno del periodo di presentazione di domanda unica 2005, 2006, 2007 e 2008.
 
Art. 3
Calcolo dei titoli all'aiuto

1. L'importo di riferimento e' calcolato moltiplicando la media quadriennale delle superfici ammissibili al premio specifico alla qualita' per il frumento duro ai sensi del Titolo IV, Capitolo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, dichiarate dall'agricoltore durante il periodo di cui al precedente art. 2, per l'importo del premio medesimo pari a 40 euro/ettaro.
In deroga al precedente capoverso, per i nuovi agricoltori, cosi' come definiti all'art. 2, lettera l), del regolamento (CE) n. 1120/2009, che iniziano l'attivita' agricola durante il periodo di cui all'art. 2 del presente decreto, la media si basa sull'anno o sugli anni in cui hanno svolto l'attivita' agricola.
2. Gli importi di riferimento sono calcolati entro il massimale di 42,457 milioni di euro.
In caso di superamento del predetto massimale, l'AGEA opera una riduzione percentuale uniforme degli importi di riferimento da attribuire agli agricoltori interessati.
3. Il calcolo del valore ed eventualmente del numero dei titoli all'aiuto e' effettuato secondo quanto previsto dall'art. 64 del regolamento (CE) n. 73/2009.
 
Art. 4
Assegnazione dei titoli all'aiuto

1. Gli organismi pagatori provvedono, entro il 31 marzo 2010, a comunicare agli agricoltori il numero e il valore dei titoli all'aiuto provvisori, calcolati ai sensi del precedente art. 3.
2. Gli agricoltori per i quali si e' proceduto al calcolo dei titoli provvisori di cui al precedente comma, presentano all'organismo pagatore competente la domanda di fissazione dei titoli definitivi all'aiuto congiuntamente alla domanda unica entro il 15 maggio 2010.
Per la fissazione dei titoli all'aiuto si tiene conto, in particolare, di quanto disposto ai commi 5 e 9 dell'art. 6 del decreto ministeriale 5 agosto 2004.
3. Il calcolo o l'adeguamento dei titoli definitivi e' effettuato entro i termini previsti dall'art. 25 del regolamento (CE) n. 1120/2009.
 
Art. 5
Modalita' attuative

L'AGEA provvede con propri provvedimenti all'applicazione del presente decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 9 dicembre 2009

Il Ministro: Zaia
 
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