Gazzetta n. 30 del 6 febbraio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 18 gennaio 2010
Riconoscimento, alla sig.ra Guerrero Rodriguez Lizzi Magdalena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Vista l'istanza della sig.ra Guerrero Rodriguez Lizzi Magdalena, nata l'11 novembre 1977 a Guayaquil (Ecuador), cittadina equadoregna, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del proprio titolo professionale di avvocato conseguito in Ecuador, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Abogada de los Tribunales y Juzgados de la Repubblica» presso l'«Universidad Catolica de Santiago de Guayaquil» nel giugno 2003;
Considerato che la richiedente risulta essere iscritta al «Colegio de Abogados del Guayas» da ottobre 2004;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 27 ottobre 2009;
Considerato il parere del Consiglio nazionale forense nella seduta sopra indicata;
Rilevato che comunque permangono sostanziali differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Cesena (Forli-Cesena) in data 20 ottobre 2008, con validita' fino al 9 aprile 2010, per lavoro subordinato;

Decreta:

Art. 1

Alla sig.ra Guerrero Rodriguez Lizzi Magdalena, nata l'11 novembre 1977 a Guayaquil (Ecuador), cittadina equadoregna, e' riconosciuto il titolo professionale di «Abogada» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2

L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni; al fine dell'iscrizione stessa, il richiedente dovra' pertanto acquisire, ai sensi dell'art. 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni, l'attestazione della Direzione provinciale del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate.
 
Art. 3

Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.
 
Art. 4

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 18 gennaio 2010

Il direttore generale: Saragnano
 
Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una e' scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere all'esame orale solo se abbia superato con successo la prova scritta.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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