Gazzetta n. 30 del 6 febbraio 2010 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' DI VERONA |
DECRETO RETTORALE 14 gennaio 2010 |
Modificazioni allo statuto. |
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IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6, commi 1 e 9, e l'art. 16, comma 1; Visto il decreto rettorale 7 ottobre 1994, n. 6435, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 1994, di emanazione dello Statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Verona; Visto il decreto rettorale 25 settembre 1997 n. 8999 di emanazione del Regolamento generale di Ateneo - Parte I, «Elezioni degli organi di governo dell'Ateneo e delle strutture didattiche e scientifiche»; Visti i decreti rettorali n. 11448 del 23 giugno 2000, n. 2 dell'8 gennaio 2002 e n. 1624 del 25 agosto 2005 con cui sono state emanate alcune modifiche allo Statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Verona; Visto l'art. 19, comma 1, lettere c) e g), dello Statuto che individua nel senato accademico in composizione allargata l'organo preposto alla revisione dello Statuto e del Regolamento generale di Ateneo; Vista la deliberazione del 24 novembre 2009 con cui il senato accademico in composizione allargata ha approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, la modifica dell'art. 29, comma 1, dello Statuto di autonomia e l'abrogazione del Titolo V del Regolamento generale di Ateneo - Parte I; Vista la nota prot. n. 5129 del 22 dicembre 2009 con cui il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca comunica che la proposta di modifica allo Statuto di autonomia e l'abrogazione del Titolo V del Regolamento generale di Ateneo - Parte I sono esenti da rilievi;
Decreta:
Art. 1
E' emanata la seguente modifica allo Statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Verona: «Art. 29 (Il consiglio di facolta'). - 1. Il consiglio di facolta' e' composto dai professori ordinari ed associati, dai ricercatori e dagli assistenti di ruolo ad esaurimento, da cinque rappresentanti degli studenti nelle facolta' con meno dei duemila iscritti in corsi di laurea e di diploma universitario, elevati a sette quando gli iscritti siano piu' di duemila. Le modalita' di partecipazione alle sedute e alle deliberazioni del consiglio di facolta' sono regolate dalle norme della legislazione universitaria.». |
| Art. 2
E' abrogato il Titolo V del Regolamento generale di Ateneo - Parte I, «Elezioni degli organi di governo dell'Ateneo e delle strutture didattiche e scientifiche. Verona, 14 gennaio 2010
Il rettore: Mazzucco |
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