Gazzetta n. 31 del 8 febbraio 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 dicembre 2009, n. 214
Regolamento recante disposizioni per il funzionamento del fondo perequativo dei proventi derivanti agli avvocati e procuratori dello Stato da incarichi arbitrali.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 43, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che istituisce in via legislativa, presso l'avvocatura generale dello Stato, il fondo perequativo dei proventi derivanti agli avvocati e procuratori dello Stato da incarichi arbitrali, gia' istituito e disciplinato in via amministrativa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2009, n. 21;
Visto l'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;
Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972, recante «regolamento per la riscossione, da parte dell'avvocatura dello Stato, degli onorari e delle competenze di spettanza e per la relativa ripartizione» e successive modificazioni;
Udito il parere espresso dal Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato nella seduta del 9 luglio 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell' 8 ottobre 2009;
Sulla proposta dell'Avvocato generale;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1
Fondo perequativo dei proventi derivanti agli avvocati
e procuratori dello Stato da incarichi arbitrali

1. Al fondo perequativo dei proventi derivanti agli avvocati e procuratori dello Stato da incarichi arbitrali, istituito presso l'Avvocatura generale dello Stato dall'articolo 43, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69, affluiscono i relativi importi riassegnati dall'amministrazione finanziaria dello Stato ai sensi dell'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 43, comma 3, della
legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita'
nonche' in materia di processo civile»:
«3. E' istituito presso l'avvocatura generale dello
Stato il fondo perequativo dei proventi derivanti da
incarichi arbitrali. Al fondo e' attribuita la quota dei
proventi stabilita dall'art. 61, comma 9, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il funzionamento del
Fondo e la ripartizione delle somme ad esso attribuite sono
disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato,
sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello
Stato.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
31 ottobre 2008, recante; Istituzione del fondo perequativo
degli avvocati e procuratori dello Stato» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2009, n. 21.
- Si riporta il testo dell'art. 61, comma 9, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
«9. Il 50 per cento del compenso spettante al
dipendente pubblico per l'attivita' di componente o di
segretario del collegio arbitrale e' versato direttamente
ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto
importo e' riassegnato al fondo di amministrazione per il
finanziamento del trattamento economico accessorio dei
dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli
organi di autogoverno del personale di magistratura e
dell'avvocatura dello Stato ove esistenti; la medesima
disposizione si applica al compenso spettante al dipendente
pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi
non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed
ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.».
- La legge 3 aprile 1979, n. 103, recante «Modifiche
dell'ordinamento dell'avvocatura dello Stato» e' pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1979, n. 99.
- Il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, recante.
«Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme
giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello
Stato e sull'ordinamento dell'avvocatura dello Stato» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1933, n.
286.
- Il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, recante.
«Approvazione del regolamento per la esecuzione del testo
unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'avvocatura dello Stato» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1933, n. 286.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri»:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».



 
Art. 2
Modalita' di gestione e di ripartizione delle somme

1. Le somme versate nel fondo sono ripartite fra gli avvocati e procuratori in servizio, in proporzione allo stipendio determinato in base alle tabelle di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97 e alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, maggiorato degli aumenti derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianita' di servizio effettivamente prestato nella qualifica e classe di appartenenza:
a) per il cinquanta per cento fra gli avvocati e procuratori di ciascun ufficio cui appartiene l'avvocato o procuratore che ha espletato la funzione di arbitro alla quale inerisce la quota di compenso versata al fondo;
b) per il restante cinquanta per cento fra tutti gli avvocati e procuratori dello Stato in servizio.
2. La ripartizione viene effettuata quadrimestralmente, secondo le modalita' di cui agli articoli 3, 10, 11, 12 commi secondo, terzo, quarto e quinto, 14, 15 e 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972, recante «regolamento per la riscossione, da parte dell'avvocatura dello Stato, degli onorari e delle competenze di spettanza e per la relativa ripartizione», e successive modificazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 4 dicembre 2009

Il Presidente: Berlusconi
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 142




Note all'art. 2:
- La legge 2 aprile 1979, n. 97, recante: «Norme sullo
stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico
dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati
della giustizia militare e degli avvocati dello Stato» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1979, n. 97.
- La legge 19 febbraio 1981, n. 27, recante«Provvidenze
per il personale di magistratura» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 1981, n. 52.
- Si riportano gli articoli 3, 10, 11, 12, commi
secondo, terzo, quarto e quinto, 14, 15 e 16 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972,
recante: «Regolamento per la riscossione, da parte
dell'avvocatura dello Stato, degli onorari e delle
competenze di spettanza e per la relativa ripartizione»:
«Art. 3. Al pagamento degli onorari e delle competenze
da parte delle amministrazioni a favore dell'avvocatura
dello Stato, ai sensi degli articoli 21 del testo unico 30
ottobre 1933, n. 1611 e 62 del regolamento di pari data n.
1612, si provvede mediante emissione di ordinativi diretti
di pagamento a favore e con quietanza dell'apposito capo
ufficio dell'avvocatura e, per l'Avvocatura generale dello
Stato, del segretario generale o del funzionario da essi
appositamente delegato.».
«Art. 10. Nel caso di nuova qualifica o di aumento di
stipendio attribuito con effetto retroattivo, il nuovo
stipendio non e' considerato per i quadrimestri anteriori
alla data del provvedimento. Si terra' conto, invece, della
nuova qualifica o dell'aumento di stipendio disposti nel
corso del quadrimestre, e per il periodo relativo, purche'
il provvedimento sia stato registrato alla Corte dei conti
prima della scadenza del termine quadrimestrale.
Nel caso di trasferimento da uno ad altro ufficio
l'interessato partecipa, per l'intero quadrimestre, al
riparto di quest'ultimo ufficio, qualora il provvedimento
abbia decorrenza da data anteriore alla scadenza del
termine quadrimestrale.».
«Art. 11. Colui che entra a far parte dell'avvocatura
dello Stato nel corso del quadrimestre, partecipa al
riparto soltanto per il tempo decorso dalla data di
immissione in possesso dell'ufficio.». «Colui che senza
giustificato motivo abbandoni l'ufficio e non ottemperi
all'invito di ritornarvi, perde la quota quadrimestrale
corrispondente al tempo dell'abusiva assenza.
Non si ha, inoltre, diritto a riparto per tutto il
tempo trascorso in aspettativa, a disposizione, in
disponibilita' o in congedo straordinario, esclusi i casi
previsti dall'art. 37, secondo comma del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, nonche' i casi dell'aspettativa per
richiamo alle armi e per infermita' per causa di servizio,
di cui, rispettivamente, al II comma dell'art. 67 e al VII
comma dell'art. 68 del testo unico predetto. Il diritto al
riparto viene, altresi', meno per tutto il tempo durante il
quale, per qualsiasi causa, non spetti o sia ridotto lo
stipendio.
- Si perde il diritto di concorrere al riparto
allorche' sia stata comminata la destituzione o dichiarata
la decadenza ovvero la dispensa per scarso rendimento; in
tali casi la partecipazione al riparto predetto cessa dal
momento in cui si e' verificato il fatto risolutivo del
rapporto d'impiego.
Nel caso di collocamento a riposo, di accettazioni di
dimissioni volontarie, di passaggio in altre
amministrazioni dello Stato, l'impiegato partecipa al
riparto fino alla data di decorrenza del provvedimento.».
«Art. 14. L'avvocatura generale, fatti gli opportuni
riscontri sui singoli rendiconti, resi ai sensi del
precedente art. 6, dispone il pagamento delle somme
divisibili, al netto dell'imposta di R.M. e degli altri
tributi erariali, mediante mandato firmato dall'avvocato
generale dello Stato, a norma dell'art. 11 del decreto
legislativo 2 marzo 1948, n. 155 e tratto sull'apposito
capitolo di spesa istituito in corrispondenza di quello di
entrata di cui al precedente art. 4, intestato, a seconda
dei casi, agli avvocati, procuratori dello Stato o
impiegati, con quietanza del capo dell'ufficio o del
segretario generale o di un funzionario dagli stessi
appositamente designato.
Ai mandati di cui al comma precedente saranno allegati
i rendiconti e i documenti indicati nell'art. 6.
Le somme ritenute per imposta di R.M. e altri tributi
erariali sono versate immediatamente con imputazione ai
rispettivi capi e capitoli di entrata del bilancio dello
Stato.».
«Art. 15. Gli avvocati, procuratori ed impiegati
dovranno rilasciare al capo dell'ufficio, al segretario
generale o all'impiegato designato di cui all'articolo
precedente la delegazione a riscuotere, giusta l'art. 383
del regolamento di contabilita' generale dello Stato. La
delega viene unita al rendiconto per essere posta a corredo
del mandato di pagamento.».
«Art. 16. Nel caso di morte dell'impiegato la quota ad
esso spettante sino al giorno del decesso, e' pagata agli
eredi, i quali dimostrino tale loro qualita' con i
documenti prescritti dalle norme di contabilita' generale
dello Stato.».



 
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