Gazzetta n. 31 del 8 febbraio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Comunicato relativo al decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009 concernente «Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici».



Al fine di consentire un'efficace ed univoca attuazione delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009, si ritiene opportuno precisare che, dall'entrata in vigore dello stesso, non sono piu' applicabili le seguenti circolari e note ministeriali:
nota ministeriale n. 9890634 del 6 maggio 1998, concernente l'impiego di mezzi tecnici in agricoltura biologica - Reg. (CEE) n. 2092/91 - Allegato II;
circolare ministeriale n. 3 del 16 giugno 2000 sulle importazioni di prodotti da «agricoltura biologica» da Paesi terzi: art. 11, Reg. CEE 2092/91 - art. 6, commi 2 e 3, decreto-legge n 220/1995 - Iter procedurale;
nota ministeriale n. 91471 del 3 agosto 2001 sull'impiego di sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa in agricoltura biologica di cui all'allegato VI e VI-bis del Reg. (CEE) 2092/91;
nota ministeriale n. 91466 del 3 agosto 2001 relativa al contratto di lavorazione e vendita per prodotti da agricoltura biologica;
circolare ministeriale n. 1 del 4 aprile 2002 relativa alle norme per quanto concerne la trasmissione di informazioni sull'impiego dei composti di rame;
nota ministeriale n. 92647 del 12 dicembre 2003 sulla nutrizione artificiale delle colonie di api con prodotti zuccherini da agricoltura biologica in luogo del miele. Reg. (CEE) 2092/91 - All. I, C, 5.3;
lettera circolare ministeriale n. 90202 del 9 febbraio 2006 relativa all'origine degli animali di cui all'allegato I, Parte B, punto 3 del Reg. (CEE) n. 2092/1991;
nota ministeriale n. 6959 del 9 ottobre 2008 sulla vigilanza delle attivita' degli organismi di controllo in agricoltura biologica;
nota ministeriale n. 2471 del 24 dicembre 2008 sulle disposizioni transitorie ai fini dell'etichettatura dei prodotti biologici conformi ai requisiti dei Reg. (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008;
nota ministeriale n. 12725 del 6 agosto 2009 sull'etichettatura dei prodotti biologici;
nota ministeriale n. 12726 del 6 agosto 2009 sulle importazioni dei prodotti biologici da Paesi terzi.
Parimenti non possono pia considerarsi applicabili altre ministeriali della Direzione eventualmente in contrasto con il decreto in oggetto. 1. Rotazione delle colture.
Con riferimento all'art. 3, paragrafo 1), del decreto in oggetto, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni, volte a facilitare le aziende nel primo periodo di applicazione del provvedimento.
Si precisa, in particolare, che, qualora gli operatori - nell'ambito delle misure agroambientali dei Programmi di Sviluppo Rurale 2007/2013 - abbiano sottoscritto impegni per l'agricoltura biologica che prevedono il rispetto di norme specifiche per la rotazione diverse da quanto indicato all'art. 3, paragrafo 1), del decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009, essi possono adeguare il proprio piano di rotazione alle nuove disposizioni al termine del quinquennio previsto da contratto.
Gli altri operatori - sia coloro che non hanno presentato domanda di contributi per l'agricoltura biologica nell'ambito dei PSR, sia coloro i quali abbiano sottoscritto impegni per l'agricoltura biologica che non prevedono norme specifiche per la rotazione delle colture - adeguano il proprio piano di rotazione in conformita' all'art. 3, paragrafo 1), del decreto ministeriale in oggetto, a partire dalle semine successive al 30 giugno 2010. 2. Etichettatura.
Con riferimento alla nota ministeriale n, 23117 del 23 ottobre 2009, con la quale il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari ha attribuito agli organismi di controllo i numeri di riferimento previsti dalla nuova normativa comunitaria, si specifica che - ai sensi dell'art. 95, paragrafo 8 del Reg. (CE) n. 889/08 - gli operatori possono continuare ad utilizzare fino al 30 giugno 2010, nella stampa delle etichette, il numero di' codice e/o il nome dell'organismo di controllo attribuiti dall'Autorita' competente sulla base del precedente quadro normativo.
Resta ferma, peraltro, la facolta' di applicare le misure transitorie di cui all'art. 95, paragrafi 9 e 10, del Reg. (CE) n. 889/08, con riferimento alla possibilita' di:
continuare a commercializzare come biologici i prodotti ottenuti, commercializzati ed etichettati anteriormente al 1° gennaio 2009 in ottemperanza al Reg. (CEE) n. 2092/91, fino ad esaurimento delle scorte. Tuttavia, si ritiene opportuno segnalare che, in ambito comunitario, e' attualmente in discussione una proposta di modifica del regolamento citato finalizzata a prorogare il termine del 1° gennaio 2009 al 1° luglio 2010;
continuare a utilizzare per la commercializzazione dei prodotti biologici fino al 1° gennaio 2012 il materiale da imballaggio a nonna del Reg. (CEE) n, 2092/91, seppur conforme ai requisiti del Reg. (CE) n. 834/07. Tuttavia, si ritiene opportuno segnalare che, in ambito comunitario, e' attualmente in discussione una proposta di modifica del regolamento citato finalizzata a prorogare il termine del 1° gennaio 2012 al 1° luglio 2012. 3. Importazioni.
In merito a quanto disposto dall'art. 11 del decreto in oggetto, al fine di agevolare gli operatori, si specifica che, fino al 31 marzo 2010, per la presentazione delle richieste di autorizzazione o di rinnovo all'importazione, potranno essere utilizzati i modelli, con relative linee guida per la compilazione, allegati alla nota ministeriale n. 16157 del 23 ottobre 2009, disponibile sui siti internet del Mipaaf e del Sinab.
Si prega di dare ampia diffusione al contenuto della presente nota, che sara' pubblicata in Gazzetta Ufficiale, unitamente al decreto ministeriale esaminato.
 
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