Gazzetta n. 32 del 9 febbraio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 29 gennaio 2010
Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali, ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 144.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;
Visto, in particolare, l'art. 22, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che il Ministro del tesoro determina periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalita' applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali, al fine di ottenere uniformita' di trattamento;
Visto il decreto del 6 luglio 2009, con cui sono state fissate le condizioni massime applicabili ai mutui suindicati, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo;
Ritenuta l'opportunita' di modificare le condizioni ed il parametro per la determinazione del tasso fisso, di cui al predetto decreto ministeriale del 6 luglio 2009, facendo riferimento a rendimenti di mercato rappresentativi del costo di finanziamento dello Stato e fissando nuovi livelli massimi piu' rappresentativi dei livelli di mercato;

Decreta:

Art. 1

1. I mutui contratti, ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, dagli enti locali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico sull'ordinamento degli enti locali), sono regolati a tasso fisso o a tasso variabile.
 
Art. 2

l. Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all'art. 1, da stipulare a tasso fisso, e' determinato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime calcolata a partire dalla data di stipula:
a) fino a 10 anni - Interest Rate Swap 7Y + 0,25%;
b) fino a 15 anni - Interest Rate Swap 10Y + 0,65%;
c) fino a 20 anni - Interest Rate Swap 12Y + 1,00%;
d) fino a 25 anni - Interest Rate Swap 15Y + 1,25%;
e) oltre 25 anni - Interest Rate Swap 20Y + 1,35%.
2. Per Interest Rate Swap si intende il tasso lettera verso EURIBOR a 6 mesi fissato a Francoforte alle ore 11 del giorno precedente la stipula del contratto. I tassi Swap sono riportati alla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters, colonna EURIBOR BASIS - EUR.
 
Art. 3

1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all'art. 1, da stipulare a tasso variabile, e' fissato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime calcolata a partire dalla data di stipula:
a) fino a 10 anni: EURIBOR a 6 mesi + 0,40%;
b) fino a 15 anni: EURIBOR a 6 mesi + 0,75%;
c) fino a 20 anni: EURIBOR a 6 mesi + 1,00%;
d) fino a 25 anni: EURIBOR a 6 mesi + 1,30%;
e) oltre 25 anni: EURIBOR a 6 mesi + 1,50%.
2. Il tasso EURIBOR a 6 mesi e' rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters.
 
Art. 4

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di mutuo stipulati successivamente alla data della sua entrata in vigore.
Roma, 29 gennaio 2010

Il Ministro: Tremonti
 
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