Gazzetta n. 33 del 10 febbraio 2010 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 8
Attuazione della direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi per uso civile.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 - legge comunitaria 2008, ed in particolare, gli articoli 1, 2 e 30;
Vista la direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi per uso civile;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, di recepimento della direttiva 93/15/CEE, relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2010;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente decreto istituisce un sistema armonizzato di identificazione univoca e di tracciabilita' degli esplosivi per uso civile.
2. Ai fini del presente decreto si intendono per «esplosivi»: gli oggetti esplodenti elencati nell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e per «testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»: il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) agli esplosivi e alle munizioni destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e di polizia, compresi quelli destinati ad essere direttamente utilizzati dagli stabilimenti militari dell'Agenzia industrie difesa (A.I.D.) per finalita' militari, ferme restando le disposizioni in materia di riconoscimento e classificazione di tali prodotti previste dall'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle relative norme di attuazione;
b) agli articoli pirotecnici, ovvero ai manufatti classificati nella IV e V categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, qualificati come tali dall'allegato I alla direttiva 2004/57/CE ovvero in attuazione dell'allegato II alla medesima direttiva;
c) alle munizioni per uso civile;
d) agli esplosivi trasportati e consegnati alla rinfusa o in autopompe, sempre che siano destinati ad essere scaricati direttamente nel fornello di mina;
e) agli esplosivi fabbricati nel sito destinato al loro brillamento e posti a dimora immediatamente dopo la produzione.
4. Per gli esplosivi di cui alle lettere d), ed e) del comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e quelle adottate in attuazione del medesimo articolo, fermo restando il divieto di immissione sul territorio nazionale ed impiego da parte di soggetti diversi da quelli individuati dalle predette disposizioni.
Note all'art. 1:
- L'allegato I del citato decreto legislativo 2 gennaio
1997, n. 7, cosi' recita:
Parte di provvedimento in formato grafico


- Per il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si veda
nelle note alle premesse.
- L'allegato A del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale 26
giugno 1940, n. 149, cosi' recita:
Parte di provvedimento in formato grafico


[1] Secondo la denominazione TULPS si tratta di cartocci a
proietto metallico per artiglieria carichi ma senza
cannello o altrimenti protetti da paracapsule o da imballo.
[2] V/E se per armi in libera vendita.
[3] Munizioni a caricamento speciale.
[4] Rientrano fra i proiettili «a caricamento speciale».
[5] IV se si tratta di flash bomb o da fucile I se di
mortaio o d'aereo.
[6] Quando comuni capsule per cartucce.
[7] Se da cannone. Se artificio IV.
[8] Se proiettili, nella I nonostante la classifica 1.1 D.
[9] Proiettili o colpi completi d'artiglieria.
[10] A seconda che si tratti di bombe da mortaio o a mano.
[11] V qualora non d'artiglieria.
[12] Anche se altamente insensibile.
[13] Il fuoco classificato 1.4 S e' un giocattolo
blisterato o un artificio di V cat. D/E.
[14] qualora inneschi per bossoli per armi portatili.
[15] Solo se combustibile come i due che seguono,
altrimenti V/A.
[16] Se a bossolo combustibile.
[**] La classificazione in una delle cinque categorie di
cui all'art. 82 del regolamento a testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, dipende dalla tipologia
dell'esplosivo.».
La direttiva 2004/57/CE e' pubblicata G.U.U.E. 29 aprile
2004, n. L 127.
L'art. 8 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, cosi'
recita:
«Art. 8 (Contributi figurativi). - Ai fini del calcolo
della retribuzione annua pensionabile, il valore
retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi
riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle
disposizioni in vigore e' determinato sulla media delle
retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro
nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o,
nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo
compreso sino alla data di decorrenza della pensione
stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni
settimanali percepite in misura ridotta per uno degli
eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno
diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i
trattamenti di integrazione salariale.
Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni
effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi
riconosciuti figurativamente e' determinato con riferimento
all'anno solare immediatamente precedente nel quale
risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per
i periodi anteriori all'iscrizione nell'assicurazione
generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire
e' determinato con riferimento alla retribuzione percepita
nell'anno solare in cui ha inizio l'assicurazione.
Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo
comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad
integrazione della retribuzione, la media retributiva
dell'anno solare e' determinata escludendo le retribuzioni
settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi
ciascuna settimana a retribuzione ridotta e' integrata
figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo
riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione,
ai sensi dei precedenti commi.
I periodi di sospensione, per i quali e' ammessa
l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio
per il conseguimento del diritto alla pensione per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e per la
determinazione della sua misura. Per detti periodi il
contributo figurativo e' calcolato sulla base della
retribuzione cui e' riferita l'integrazione salariale.
Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione
figurativa relativamente ai periodi di sospensione e di
riduzione d'orario, per i quali e' ammessa l'integrazione
salariale, sono versate, a carico della Cassa integrazione
guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Il datore di lavoro e' tenuto a fornire i dati necessari
per il calcolo dei valori retributivi di cui ai precedenti
commi secondo criteri e modalita' stabiliti dal consiglio
di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale.
Per gli operai agricoli dipendenti, ai fini della
determinazione dei requisiti contributivi per il diritto a
pensione e per il calcolo della retribuzione annua
pensionabile ciascuna settimana di contribuzione figurativa
e' pari a sei giornate. La retribuzione da calcolare per
ciascuna giornata e' quella determinata ai sensi dell'art.
28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1968, n. 488, per l'anno solare in cui si collocano i
periodi riconosciuti figurativamente.
In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente
articolo ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi
dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai
fini del calcolo della pensione sono commisurate della
retribuzione della categoria e qualifica professionale
posseduta dall'interessato al momento del collocamento in
aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione alla
dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e
qualifica. Per i lavoratori collocati in aspettativa che
non abbiano regolato mediante specifiche normative interne
o contrattuali il trattamento economico del personale, si
prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni
fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per
gli impiegati delle imprese metalmeccaniche.
Restano ferme in materia le disposizioni dell'art. 1 della
legge 15 febbraio 1974, n. 36, e della legge 10 marzo 1955,
n. 96, e successive modificazioni e integrazioni.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche per il trasferimento dei contributi figurativi ad
altri enti previdenziali per richieste presentate dai
lavoratori dopo l'entrata in vigore della presente legge.».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Gli articoli 1, 2 e 30 della legge 7 luglio 2009, n.
88, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n.
161 S.O. cosi' recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro la scadenza del termine di recepimento
fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui
termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei
tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive
elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine
di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni
dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione
del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i
diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai
commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto
anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento
all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto
comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
corredati dei necessari elementi integrativi
d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, che
devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di
cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117,
quinto comma, della Costituzione, nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome, si applicano alle condizioni e secondo le
procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da' conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
politiche europee ogni sei mesi informa altresi' la Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome nelle materie di loro competenza, secondo
modalita' di individuazione delle stesse da definire con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui
agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e
con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della
delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e
criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai
capi II e IV, ed in aggiunta a quelli contenuti nelle
direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art.
1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi
generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i
procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa
ovvero le materie oggetto di delegificazione;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a
pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che recano un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli
indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente
lettera sono previste sanzioni identiche a quelle
eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per
violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle
infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle
materie di cui all' art. 117, quarto comma, della
Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate
dalle regioni. Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova
istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in
attuazione della presente legge, sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i
limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, alle
amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per
dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183;
e) all'attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive gia' attuate con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) nella predisposizione dei decreti legislativi si
tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive
comunitarie comunque intervenute fino al momento
dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze
tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le
competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti
legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme
di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta',
differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le
competenze delle regioni e degli altri enti territoriali,
le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi
decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e
l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara
individuazione dei soggetti responsabili;
h) quando non siano d'ostacolo i diversi termini di
recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo
le direttive che riguardano le stesse materie o che
comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi.».
«Art. 30 (Delega al Governo per l'attuazione della
direttiva 2008/43/CE relativa all'istituzione, a norma
della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione
e tracciabilita' degli esplosivi per uso civile). - 1.
Nella predisposizione del decreto legislativo per
l'attuazione della direttiva 2008/43/CE della Commissione,
del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della
direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di
identificazione e tracciabilita' degli esplosivi per uso
civile, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e
criteri direttivi di cui all'art. 2, anche i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) prevedere che il sistema per assicurare la
trattazione dei procedimenti e la conservazione dei dati
concernenti le licenze di pubblica sicurezza relativi alla
fabbricazione, importazione, esportazione, transito,
trasferimento comunitario, trasporto, tracciabilita'
amministrativa ed identificazione univoca degli esplosivi,
e quelli relativi ai titolari delle stesse, sia assicurato
dal Ministero dell'interno, con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, e dai titolari delle licenze mediante procedure
automatizzate;
b) prevedere, per gli esplosivi ammessi nel mercato
civile, modalita' di etichettature atte a distinguere la
destinazione, rispetto a quelle riservate ad uso militare o
delle forze di polizia;
c) prevedere l'introduzione di sanzioni penali, nei
limiti di pena di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895,
per le violazioni al divieto di detenzione e di
introduzione nel territorio nazionale degli esplodenti di
cui al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, sprovvisti
dei sistemi armonizzati di identificazione univoca e di
tracciabilita'; prevedere, inoltre, l'introduzione di
sanzioni, anche di natura penale, per le altre infrazioni
alla legislazione nazionale di attuazione della citata
direttiva 2008/43/CE.
2. Dall'attuazione della delega di cui al presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».
- La direttiva 2008/43/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
5 aprile 2008, n. L 94.
- La direttiva 93/15/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
15 maggio 1993, n. L 121.
- Il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 1997, n. 22.
- La direttiva 93/15/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
15 maggio 1993, n. L 121.
- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146.
- Il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2005, n. 173,
e convertito, con modificazioni, dalla legge, 31 luglio
2005, n. 155, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° agosto
2005, n. 177.



 
Art. 2
Identificazione univoca

1. Le imprese operanti nel settore degli esplosivi, di seguito denominate: «imprese», che fabbricano o importano esplosivi oppure assemblano detonatori, procedono alla marcatura degli esplosivi e di ogni confezione elementare mediante un'identificazione univoca. L'identificazione univoca, conforme al modello di cui all'allegato 1, si compone inderogabilmente degli elementi in questo descritti ed e' apposta stabilmente sul prodotto in forma indelebile ed in modo tale che risulti chiaramente leggibile.
2. Il titolare di una delle licenze di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che intenda immettere nel territorio nazionale esplosivi civili prodotti, trasferiti da altro paese dell'Unione europea o altrimenti importati, ovvero intenda trasferire in altro Paese dell'Unione europea ovvero esportare gli stessi prodotti, deve richiedere preventivamente al Ministero dell'interno l'attribuzione di un codice identificativo dello stabilimento e notificare gli estremi di quelli dei predetti prodotti, secondo le modalita' definite con il decreto di cui all'articolo 5.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di esplosivo fabbricato nel territorio nazionale a fini di esportazione verso Paesi non aderenti all'Unione europea, quando l'esplosivo e' contrassegnato con un identificativo conforme alle prescrizioni del Paese importatore, che ne consente ugualmente la tracciabilita', fermo restando in ogni caso l'obbligo di etichettatura, di cui alle disposizioni impartite dal Ministero dell'interno, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ovvero in attuazione della direttiva 2004/57/CE, anche al fine di garantire la sicurezza e la prevenzione degli incidenti nei depositi ed il controllo della filiera commerciale sul territorio nazionale.
4. Nel caso in cui l'esplosivo e' sottoposto a successivi processi di fabbricazione, il fabbricante che utilizza un esplosivo fabbricato da terzi e' esentato dalla marcatura mediante nuova identificazione univoca, salvo che quella originale, per deterioramento od altra causa, abbia perso una delle caratteristiche delle diverse tipologie di etichette di cui al comma 1, ovvero la stessa, per le caratteristiche del nuovo manufatto, non risulti piu' visibile all'esterno del prodotto finito.
5. Il Ministero dell'interno, quale autorita' nazionale competente, assegna ad ogni sito di fabbricazione, italiano o di nazionalita' di uno Stato membro che insista sul territorio nazionale per diritto di stabilimento, un apposito codice identificativo di tre cifre. L'assegnazione del codice identificativo per il sito di fabbricazione e' richiesta altresi' dal fabbricante stabilitosi in Italia, anche nel caso in cui il sito di fabbricazione sia ubicato al di fuori dell'Unione europea, ovvero dall'importatore nel caso di siti di fabbricazione e di fabbricanti ubicati o stabiliti al di fuori dell'Unione europea, fermo restando quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, l'identificazione univoca di cui al comma 1, e' costituita:
a) per gli esplosivi in cartuccia e per quelli in sacchi, da un'etichetta adesiva, ovvero da una stampigliatura effettuata direttamente su ogni singola cartuccia o singolo sacco. Su ciascuna confezione di cartucce e' sempre apposta un'etichetta parallela, contenente tutti gli elementi che realizzano l'identificazione univoca. Le imprese possono altresi' utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo, da apporre su ogni cartuccia o sacco e, per uniformita' a quanto disposto in precedenza, una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di cartucce;
b) per gli esplosivi bicomponenti, limitati ad uso militare, da un'etichetta adesiva oppure, da una stampigliatura effettuata direttamente su ogni confezione elementare contenente i due componenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e dalle disposizioni adottate in attuazione del medesimo articolo;
c) per i detonatori comuni a fuoco o micce, da un'etichetta adesiva, oppure da una stampigliatura effettuata direttamente sul bossoletto di contenimento. Un'etichetta parallela e' sempre apposta su ciascuna confezione di detonatori o micce. Le imprese possono altresi' utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo, da apporre su ogni detonatore, nonche' una analoga targhetta elettronica che replichi riassuntivamente i dati dei detonatori contenuti nell'unita' di vendita, da applicare su ogni confezione di detonatori;
d) per i detonatori elettrici, non elettrici ed elettronici, da un'etichetta adesiva apposta sui fili o sul tubo oppure da un'etichetta adesiva o da un'indicazione a stampa o stampigliatura apposte direttamente sul bossoletto di contenimento. Un'etichetta parallela e' apposta su ciascuna confezione di detonatori. Le imprese possono altresi' utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da apporre su ogni detonatore e una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di detonatori. Per i detonatori a bassa e media intensita', riservati all'uso delle Forze armate e di polizia dello Stato, ovvero dei soggetti autorizzati ai sensi dall'articolo 8 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e dalle disposizioni adottate in attuazione del medesimo articolo, resta fermo quanto previsto dalle predette disposizioni in materia di speciale etichettatura;
e) per gli inneschi primer e le cariche di rinforzo booster, da un'etichetta adesiva oppure dalla stampa direttamente su ogni innesco o carica di rinforzo. Un'etichetta parallela e' apposta su ciascuna confezione di inneschi o cariche di rinforzo. Le imprese possono altresi' utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da apporre su ogni innesco o carica di rinforzo e una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di inneschi o cariche di rinforzo;
f) per le micce detonanti e micce di sicurezza, da un'etichetta adesiva oppure dalla stampa apposta direttamente sulla bobina. L'identificazione univoca e' apposta tramite marcatura a intervalli di cinque metri sull'involucro esterno della miccia detonante o di sicurezza o sullo strato interno estruso in plastica posto immediatamente al di sotto della fibra esterna della miccia detonante o di sicurezza. Un'etichetta parallela e' apposta su ciascuna confezione di micce detonanti o di sicurezza. Le imprese possono altresi' utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da inserire all'interno della miccia e una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di micce detonanti o di sicurezza;
g) per i bidoni ed i fusti contenenti esplosivi, l'identificazione univoca e' costituita da un'etichetta adesiva oppure e' stampata direttamente sul bidone o sul fusto contenente esplosivi. Le imprese possono altresi' utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da applicare su ogni bidone e fusto.
7. Le imprese, possono altresi' apporre sulle confezioni di esplosivi destinati ai rivenditori, ad uso dei clienti, copie adesive rimovibili dell'etichetta originale, riferibile all'unita' minima di vendita. Per prevenire abusi, dette copie devono riportare chiaramente l'indicazione che si tratta di copie dell'originale e devono possedere caratteristiche tali da non poter essere ulteriormente utilizzate dopo la prima apposizione.
8. Il Ministero dell'interno adotta, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, tutti i provvedimenti, anche con mezzi adeguati di pubblicita', necessari a richiamare l'attenzione dei distributori che riconfezionano gli esplosivi e degli utilizzatori sulla necessita' che l'esplosivo e le confezioni elementari rechino sempre l'identificazione univoca di cui al comma 1.



Note all'art. 2:
Gli articoli 46 e 47 e 53 del citato testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, cosi' recitano:
«Art. 46 (art. 45 testo unico 1926). - Senza licenza
del Ministro dell'interno e' vietato fabbricare, tenere in
deposito, vendere o trasportare dinamite e prodotti affini
negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici
contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e
liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel
momento dell'impiego. E' vietato altresi', senza licenza
del Ministro dell'interno, fabbricare polveri contenenti
nitrocellulosa o nitroglicerina.».
«Art. 47 (art. 46 testo unico 1926). - Senza licenza
del Prefetto e' vietato fabbricare, tenere in deposito,
vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro
esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo
precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti
affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o
fabbricazione di prodotti esplodenti.
E' vietato altresi', senza licenza del Prefetto, tenere
in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a
base di nitrocellulosa o nitroglicerina.».
«Art. 53 (art. 52 testo unico 1926). - E' vietato
fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare o
vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o
spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati
riconosciuti e classificati dal Ministro dell'interno,
sentito il parere di una commissione tecnica.
Nel regolamento saranno classificate tutte le materie
esplosive, secondo la loro natura, composizione ed
efficacia esplosiva.
L'iscrizione dei prodotti nelle singole categorie ha
luogo con provvedimento, avente carattere definitivo, del
Ministro dell'interno.».
- Per la direttiva 2004/57/CE, si veda nelle note
all'art. 1.
- Per il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155, e l'art. 8, si veda nelle note all'art. 1.



 
Art. 3
Sistema informatico di raccolta dei dati

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le imprese sono tenute ad utilizzare, per gli esplosivi per uso civile, il sistema informatico di raccolta dei dati del Ministero dell'interno, di seguito denominato: «G.E.A.», che consente la loro identificazione univoca, di cui alle disposizioni dei capi I e II, e la loro tracciabilita' lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo, con la possibilita' di pronta ed affidabile identificazione di coloro che ne hanno avuto il possesso.
2. In alternativa all'utilizzo del sistema di cui al comma 1, ogni impresa, entro il termine previsto dal medesimo comma 1, puo' consorziarsi con altre imprese al fine di istituire e condividere un sistema di raccolta automatizzato dei dati relativi alle operazioni di carico e di scarico degli esplosivi che, fermo l'obbligo di immediata trascrizione sul supporto cartaceo delle movimentazioni stesse, consenta la loro pronta tracciabilita', secondo quanto previsto dal medesimo comma 1, e la trasmissione, in tempo reale, al sistema G.E.A. del Ministero dell'interno, dei dati trasmessi dalle aziende stesse. Agli oneri per il collegamento al sistema G.E.A. provvedono le imprese consorziate.
3. Il sistema G.E.A. e' realizzato con modalita' che assicurano alle imprese la possibilita' di riversare, anche mediante i propri sistemi informatici, i dati necessari per consentire al Ministero dell'interno di rintracciare in modo affidabile ed in tempo reale gli esplosivi civili dalle stesse imprese comunque detenuti o immessi sul mercato, identificandone i detentori primari ed i successivi senza soluzione di continuita', sino ai detentori in atto.
4. Le imprese che utilizzano il sistema G.E.A., ai sensi del comma 1, assumono a loro carico le spese di funzionamento del sistema in proporzione all'entita' dell'effettivo utilizzo del servizio offerto dal medesimo sistema. La ripartizione dei conseguenti oneri verra' definita nel decreto di cui all'articolo 5.
5. I dati riversati in tempo reale nel sistema G.E.A., compresi quelli relativi all'identificazione univoca, di cui alle disposizioni dei Capi I e II, sono comunque conservati dalle imprese per un periodo minimo di 10 anni, decorrenti dal giorno in cui e' effettuata la consegna o dalla fine del ciclo di vita dell'esplosivo, qualora nota, anche nel caso in cui sia cessata l'attivita' d'impresa.
6. E' fatto obbligo alle imprese di provvedere alla tenuta di un registro, anche in modalita' informatizzata, relativo a tutte le movimentazioni degli esplosivi di cui al comma 2. Il registro cartaceo, in bollo e vidimato in ciascuna pagina dalla questura competente per territorio, e' conforme al modello unico predisposto dal Ministero dell'interno ed e' tenuto secondo le modalita' di cui al decreto previsto dall'articolo 5.
7. Nel caso di cessazione di attivita', le imprese sono tenute a consegnare tutti i registri alla questura competente, per la loro conservazione.
8. Relativamente agli esplosivi fabbricati o importati anteriormente alla data del 5 aprile 2012, le imprese conservano i registri secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente e secondo le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 5.
9. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, e' fatto altresi' obbligo alle imprese di comunicare al Ministero dell'interno ed alle questure che ne facciano richiesta, tutte le informazioni commerciali relative alla provenienza e alla localizzazione di ogni esplosivo durante il suo intero ciclo di vita e lungo tutta la catena della fornitura. A tale fine esse forniscono alle predette autorita', anche attraverso l'utilizzo del sistema G.E.A., il nominativo ed il recapito di una persona che possa rilasciare le informazioni di interesse al di fuori del normale orario di lavoro.
10. Resta fermo l'obbligo, prima della chiusura giornaliera dell'attivita', di stampare le operazioni effettuate per l'apposizione del prescritto bollo.
 
Art. 4
Disciplina sanzionatoria

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque introduce nel territorio nazionale ovvero detiene oggetti esplodenti di cui al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, senza avere provveduto agli adempimenti preliminari di etichettatura previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'identificazione univoca, la tracciabilita' e la sicurezza dei depositi e del trasporto, e' punito con l'arresto da venti giorni a tre mesi e con l'ammenda da 20.000 a 200.000 euro.
2. All'articolo 53, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dopo le parole: «commissione tecnica» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' oggetti esplodenti di cui al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, privi, in tutto o in parte, dei sistemi per garantire la completa identificazione e la tracciabilita', oltre che la sicurezza dei depositi, previsti dalla vigente normativa».
3. Si applica la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 10.000 per le seguenti violazioni:
a) incompleta etichettatura di cui all'articolo 2;
b) mancata trasmissione in tempo reale dei dati nel sistema G.E.A. del Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ovvero mancata attivazione del sistema informatico di cui al comma 2 del medesimo articolo;
c) mancata verifica periodica trimestrale del sistema informatico dell'impresa;
d) omessa o incompleta comunicazione, a richiesta del Ministero dell'interno, dei dati necessari per l'identificazione degli esplosivi, dei siti di produzione e deposito degli stessi, delle persone che ne vengono in possesso, del loro tracciamento, in relazione agli acquisiti ed alle vendite effettuate, comprese le informazioni commerciali connesse alle operazioni;
e) mancata indicazione ed aggiornamento dei recapiti delle persone tenute, al di fuori del normale orario di lavoro, ad essere reperibili per comunicare le informazioni relative alla provenienza ed alla localizzazione degli esplosivi commercializzati o comunque detenuti, limitatamente al soggetto cedente ed al cessionario.
4. Nei casi piu' gravi o in caso di recidiva delle violazioni di cui al comma 3, puo' essere, altresi', disposta la revoca o la sospensione dell'autorizzazione di polizia, ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.



Note all'art. 4:
- Il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 1997, n. 22.



 
Art. 5
Disposizioni finali

1. Fermo restando quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dall'articolo 8 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e dalle disposizioni adottate in attuazione del medesimo articolo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate le disposizioni attuative del presente decreto, anche al fine di garantire la sicurezza dei depositi, l'univoca identificazione dei titolari delle licenze di importazione, produzione e deposito degli esplosivi e della sorveglianza del mercato, la verifica periodica del sistema di raccolta e trasmissione dei dati per assicurarne l'efficacia, la qualita' e la protezione dal danneggiamento e dalla distruzione accidentale o dolosa dei dati registrati e la loro sicura conservazione nonche' al fine di definire le modalita' dell'assunzione, da parte delle imprese, delle spese di funzionamento del sistema G.E.A., ai sensi dell'articolo 3, comma 4.



Note all'art. 5:
- Per il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155, e l'art. 8, si veda nelle note all'art. 1.
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988,
n. 214, S.O. cosi' recita:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».



 
Art. 6
Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 gennaio 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le
politiche europee
Maroni, Ministro dell'interno
La Russa, Ministro della difesa
Scajola, Ministro dello
sviluppo economico
Frattini, Ministro degli
affari esteri
Alfano, Ministro della
giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia
e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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