Gazzetta n. 33 del 10 febbraio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 dicembre 2009
Superamento della rilevazione trimestrale di cassa e modalita' di pubblicazione dei dati SIOPE nei rendiconti o bilanci di esercizio delle amministrazioni pubbliche.


IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto l'art. 77-quater, comma 11, del citato decreto-legge n. 112/2008, che stabilisce che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, sono stabilite le modalita' attraverso le quali gli enti pubblici soggetti al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell'art. 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche ed integrazioni, e i rispettivi tesorieri o cassieri non sono piu' tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa, di cui all'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 77-quater, comma 11, del citato decreto-legge n. 112/2008, che prevede altresi' che i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilita' liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio e che le sanzioni previste dagli articoli 30 e 32 della legge n. 468 del 1978 per il mancato invio dei prospetti di cassa operano per gli enti inadempienti al SIOPE;
Visto il comma 3 del citato art. 28 della legge n. 289/2002, in cui e' previsto che tutti gli incassi e i pagamenti, e i dati di competenza economica rilevati dalle amministrazioni pubbliche devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale;
Visto il comma 161 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede che sono tenute alla codificazione di cui all'art. 28, commi 3, 4 e 5, della citata legge n. 289 del 2002, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato e individuate annualmente nell'elenco pubblicato dall'ISTAT, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2005, del 14 novembre 2006, del 5 marzo 2007 e del 9 gennaio 2008 che hanno definito gli schemi dei codici gestionali SIOPE delle regioni, degli enti locali, delle universita', degli enti di ricerca, delle strutture sanitarie e degli enti di previdenza pubblici;
Visti gli articoli 29, 30 e 32 della legge n. 468/1978 e successive modifiche e integrazioni, che disciplinano gli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati trimestrali di cassa;
Ritenuto opportuno rinviare ad un successivo provvedimento la definizione dei criteri per individuare gli enti che devono ritenersi inadempienti al SIOPE e nei confronti dei quali operano le sanzioni richiamate dal comma 11 del suddetto art. 77-quater;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 25 marzo 2009;

Decreta:

Art. 1
Eliminazione rilevazione trimestrale di cassa

l. Al fine di prevedere un periodo di tempo congruo per superare gli eventuali inconvenienti che non assicurano ancora il regolare invio al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE) gli enti di previdenza pubblici, le regioni e le province autonome, le province, i comuni, le comunita' montane, le universita', gli enti di ricerca e le aziende sanitarie ed ospedaliere, a decorrere dall'esercizio 2010, non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa di cui all'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Restano fermi gli adempimenti di cui al comma 1 per i dati di cassa relativi ai trimestri del 2009. Per le province, i comuni e le comunita' montane, i tesorieri provvedono nel 2010 anche alla trasmissione del prospetto denominato «quinto periodo».
 
Art. 2
Rendiconto e dati SIOPE

1. Gli enti soggetti alla rilevazione di cui all'art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, allegano, a seconda del tipo di contabilita' cui sono tenuti, al rendiconto o al bilancio di esercizio relativi agli anni 2010 e successivi, i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilita' liquide.
2. I soli enti che trasmettono i propri dati al SIOPE distinguendo le gestioni delle diverse unita' organizzative che li compongono, allegano al rendiconto o al bilancio di esercizio i prospetti SIOPE relativi alla gestione aggregata e la situazione delle disponibilita' liquide delle singole unita' organizzative.
3. I prospetti dei dati SIOPE e la relativa situazione delle disponibilita' liquide sono disponibili accedendo all'archivio gestito dalla Banca d'Italia, attraverso l'applicazione WEB www.siope.it. Il prospetto dei dati SIOPE degli enti di previdenza pubblici e' disponibile accedendo all'archivio gestito dalla Ragioneria Generale dello Stato, attraverso il portale del Data Warehouse RGS.
4. Nel caso in cui i prospetti dei dati SIOPE relativi all'esercizio precedente o la relativa situazione delle disponibilita' liquide non corrispondano alle scritture contabili dell'ente e del cassiere o tesoriere, l'ente allega al rendiconto o al bilancio di esercizio una relazione, predisposta dal responsabile finanziario, esplicativa delle cause che hanno determinato tale situazione e delle iniziative adottate per pervenire, nell'anno successivo, ad una corretta attuazione della rilevazione SIOPE. Entro venti giorni dall'approvazione del rendiconto o bilancio di esercizio la relazione e' inviata alla competente Ragioneria territoriale dello Stato. Gli enti di previdenza pubblici, le regioni, le province autonome e gli enti di ricerca inviano la relazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro lo stesso termine.
5. Non sono considerate cause di mancata corrispondenza ai fini del comma 4:
a) le differenze riguardanti la classificazione economica dei dati, con riferimento alle voci contabili per le quali la codifica SIOPE adotta criteri di aggregazione diversi da quelli previsti per il bilancio degli enti diversi dagli enti locali;
b) le differenze tra il totale generale delle riscossioni o dei pagamenti risultanti dalle scritture dell'ente ed i corrispondenti risultati riportati dai prospetti dei dati SIOPE e dalla situazione delle disponibilita' liquide, inferiori all'1 per cento. Per l'INPS e l'INPDAP sono ammissibili differenze inferiori allo 0,5 per cento;
c) le differenze determinate dalle riscossioni e dai pagamenti codificati con il codice SIOPE 9998 riguardante gli incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa e i pagamenti da regolarizzare derivanti dal rimborso delle anticipazioni di cassa, a condizione che le differenze determinate per le entrate risultino dello stesso importo di quelle determinate per le spese.
 
Art. 3
Disposizioni finali

1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 2009

Il ragioniere generale dello Stato: Canzio
 
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