Gazzetta n. 33 del 10 febbraio 2010 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERAZIONE 30 dicembre 2009
Determinazione, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 724/1994, dei soggetti tenuti alla contribuzione per l'esercizio 2010. (Deliberazione n. 17120).


LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni ed integrazioni, in cui e' previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza;
Viste le proprie delibere n. 16757 e n. 16758 del 29 dicembre 2008 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente, dei soggetti tenuti a contribuzione per l'esercizio 2009 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio;
Attesa la necessita' di determinare, per l'esercizio 2010, i soggetti tenuti alla contribuzione;

Delibera:

Art. 1
Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 2010, un contributo denominato «contributo di vigilanza»:
a) le Societa' di intermediazione mobiliare iscritte, alla data del 2 gennaio 2010, nell'Albo, di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, ivi comprese quelle iscritte nella sezione speciale dello stesso Albo prevista dall'art. 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415/1996;
b) le Banche italiane autorizzate, alla data del 2 gennaio 2010, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e quelle autorizzate, alla stessa data, ai sensi dell'art. 200, comma 4, dello stesso decreto;
c) le Societa' di gestione del risparmio che alla data del 2 gennaio 2010 abbiano esperito con esito positivo le procedure previste dalle disposizioni adottate dalla Banca d'Italia in attuazione dell'art. 34, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998 per la prestazione del servizio di gestione di portafogli e/o del servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 1, comma 5, lettere d) e f), del stesso decreto legislativo n. 58/1998;
d) gli Intermediari finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2010, nell'Elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del decreto legislativo n. 385/1993 autorizzati, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998, a prestare i servizi e le attivita' di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c) e c-bis), dello stesso decreto legislativo n.58/1998;
e) gli Agenti di cambio iscritti, alla data del 2 gennaio 2010, nel Ruolo unico nazionale di cui all'art. 201, comma 6, del d.lgs. n. 58/1998 e quelli iscritti, alla stessa data, nel Ruolo speciale di cui al comma 5 del medesimo art. 201;
f) le Societa' di gestione del risparmio iscritte nell'Albo di cui all'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, le Societa' di investimento a capitale variabile iscritte nell'Albo di cui all'art. 44, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 e gli Organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del d.lgs. n. 58/1998 che, alla data del 2 gennaio 2010, offrono al pubblico le loro quote o azioni a seguito del deposito di un prospetto informativo;
g) le Imprese di assicurazione autorizzate, alla data del 2 gennaio 2010, all'esercizio dei rami vita III e/o V di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2005;
h) i Promotori finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2010, nell'Albo di cui all'art. 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998;
i) la Borsa Italiana s.p.a.;
l) la Mts s.p.a.;
m) la Monte Titoli s.p.a.;
n) la Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a.;
o) i soggetti - diversi dallo Stato italiano, dagli enti locali, dagli Stati esteri e dagli Organismi internazionali a carattere pubblico - appresso indicati:
o1) gli emittenti italiani ed esteri (comunitari ed extracomunitari) che, alla data del 2 gennaio 2010, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani;
o2) gli emittenti italiani che, alla data del 2 gennaio 2010, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati comunitari (diversi da quelli italiani) e per i quali lo Stato membro di origine risulti essere l'Italia;
p) gli Emittenti azioni o obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante iscritti nell'apposito Elenco, di cui all'art. 108, comma 2, del regolamento Consob n. 11.971/1999, in corso di validita' alla data del 2 gennaio 2010;
q) gli Offerenti, diversi da quelli di cui alle precedenti lettere f) e g), che alla data del 2 gennaio 2010, avendo concluso una sollecitazione all'investimento ovvero un'offerta pubblica di acquisto o scambio nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2009 ed il 1° gennaio 2010, sono sottoposti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 1, ovvero all'art. 103, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998;
r) le Societa' di revisione iscritte, alla data del 2 gennaio 2010, nell'Albo di cui all'art. 161, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998;
s) le Societa' di intermediazione mobiliare, le Banche e le Societa' di gestione di mercati regolamentati autorizzate, alla data del 2 gennaio 2010, all'esercizio dell'attivita' di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'art. 1, comma 5, lettera g), del decreto legislativo n. 58/1998;
t) gli Internalizzatori sistematici iscritti nell'apposito Elenco di cui all'art. 22, comma 1, del regolamento Consob n. 16.191/2007, in corso di validita' alla data del 2 gennaio 2010;
u) l'Organismo dei Promotori finanziari di cui all'art. 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998.
 
Art. 2
Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento verra' pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Milano, 30 dicembre 2009

Il presidente: Cardia
 
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