Gazzetta n. 33 del 10 febbraio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 17 novembre 2009
Ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarieta', di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. (Decreto n. 48295).


IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
Visto l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
Vista la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009;
Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto, altresi', l'art. 26 del decreto-legge di cui al capoverso precedente;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, a decorrere dal 1° luglio 2009 fino al 31 dicembre 2010, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarieta' di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e' aumentato nella misura del 20% del trattamento perso a seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per l'anno 2010.
 
Art. 2

Con decorrenza dal periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge n. 102/2009, l'Inps e' autorizzato ad erogare, a favore dei lavoratori destinatari del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarieta' di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, il trattamento medesimo nella misura complessiva dell'80% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro, fino a concorrenza delle risorse finanziarie all'uopo stanziate.
Nelle ipotesi di insufficienza delle risorse finanziarie stanziate dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge n. 102/2009, ai fini dell'accesso al beneficio dell'incremento del trattamento, l'Inps tiene conto dell'ordine cronologico di stipula degli accordi di solidarieta', la cui data e' riportata nei decreti ministeriali di autorizzazione al trattamento di integrazione salariale.
 
Art. 3

Gli oneri per l'integrazione salariale per i contratti di solidarieta' di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, per la quota di cui al precedente art. 1, pari al 20% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro, nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2009 e 80 milioni di euro per l'anno 2010, sono posti a carico delle risorse per l'anno 2009 e per l'anno 2010 del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.
 
Art. 4

L'importo delle risorse gia' destinate con la delibera CIPE di cui all'articolo precedente agli ammortizzatori sociali in deroga per gli anni 2009 e 2010 e' conseguentemente ridotto di 40 milioni di euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per l'anno 2010. Resta, tuttavia, ferma la percentuale complessiva delle risorse da destinarsi, secondo i criteri indicati nella medesima delibera, alle regioni del Centro-Nord e alle regioni del Mezzogiorno.
In applicazione del disposto di cui al comma precedente, rimane ferma la percentuale delle risorse finanziarie destinate rispettivamente al Centro-Nord ed al Mezzogiorno per gli ammortizzatori sociali in deroga per gli anni 2009 e 2010 a valere sulle risorse stanziate per la medesima finalita' dalla citata delibera CIPE.
 
Art. 5

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, come individuati dall'art. 1, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto ad effettuare il monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi al fine di garantire l'erogazione del beneficio nell'ambito dei predetti limiti e a controllare i flussi di spesa relativi alla quota del trattamento di integrazione salariale posta a carico della risorse finanziarie di cui al medesimo art. 1, dandone riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 novembre 2009

Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Sacconi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 230
 
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